N. 45 - La cessione dei rapporti giuridici "individuabili in blocco" nell'art. 58 del T.U. bancario

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di Donatella La Licataaprile 1997

La fattispecie della cessione di "rapporti giuridici individuabili in blocco" non trova riscontro nel diritto comune né nella previgente legge bancaria. Quest'ultima, in particolare, conteneva soltanto una disciplina speciale per la circolazione dei rapporti giuridici collegata alla sostituzione di una banca ad un'altra nell'esercizio di sedi o filiali; d'altra parte, la circolazione autonoma di "attività e passività" assumeva rilievo solo in ipotesi di crisi della banca e, quindi, in quanto funzionale alla sua ristrutturazione.

Nel T.U. bancario, invece, la circostanza che oggetto di cessione in favore di banche sia una pluralità di rapporti unificati dall'essere "individuabili in blocco" costituisce - ai sensi dell'art. 58 - l'antecedente per l'applicazione di una disciplina che, al fine di snellire l'operazione, introduce significative deroghe a quella che sarebbe invece applicabile ove la cessione riguardasse gli stessi rapporti, singolarmente considerati.

Primo problema, allora, è quello di delineare la fattispecie di cui si tratta. Non appare infatti immediatamente chiaro quale sia l'oggetto della cessione, ovvero che cosa si debba intendere per "rapporti giuridici individuabili in blocco". Al riguardo, ovvia è la considerazione che la stessa formula utilizzata presuppone una pluralità di rapporti giuridici (crediti, debiti o contratti in corso di esecuzione). Occorre, però, stabilire quali rapporti siano idonei ai fini dell'integrazione della fattispecie; ciò tenendo anche conto del fatto che la norma non solo non richiede che il cedente sia una banca ma neppure contiene alcuna limitazione in ordine alla sua qualità soggettiva (con la conseguenza che potrebbe anche essere, almeno in teoria, un'impresa non finanziaria).

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