N. 8 - L'attività bancaria nell'ambito dei movimenti di capitali nella C.E.E.

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di Vincenzo Mezzacapogiugno 1986

Anche per chi si occupa prevalentemente di problematiche bancarie una discussione sul tema "Libera circolazione dei capitali e disciplina comunitaria delle banche" può presentare talune ambiguità e difficoltà.

Parlare di "disciplina comunitaria delle banche" significa innanzi tutto evocare la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 12 dicembre 1977, n. 77/780, che ha trovato attuazione in Italia - con non poco ritardo - attraverso la legge 5 marzo 1985, n. 74 e il decreto (delegato) del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. Ormai più remota, ma ancora per certi versi non meno interessante, si presenta la precedente direttiva comunitaria 28 giugno 1973, n. 73/183, concernente la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla prestazione dei servizi in campo bancario. Si può poi ricordare una terza direttiva, emanata dal Consiglio della C.E.E. il 13 giugno 1983 (n. 83/350/C.E.E.) e riguardante la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, alla quale è stata data attuazione con legge 17 aprile 1986. n. 114.

Occorre subito dire che queste direttive non affrontano il tema dei movimenti di capitali, riguardando esse l'eliminazione delle discriminazioni fondate sulla nazionalità e l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso all'attività degli enti creditizi e l'introduzione del principio, ai fini del controllo sulle aziende di credito da parte delle autorità del paese in cui hanno sede, del consolidamento della situazione finanziaria dell'ente creditizio con quella degli enti (creditizi e finanziari) nei quali esso detiene panecipazioni significative. Nessuna disposizione delle tre direttive riguarda, invece, l'attività bancaria sotto un profilo operativo ed è perciò suscettibile di incidere direttamente sui movimenti di capitali.

Anche l'art.1 delle direttiva 28 giugno 1973, nel quale si fa cenno ad operazioni bancarie che realizzino "prestazioni di servizi connesse con movimenti di capitali", non ha per questo aspetto carattere innovativo, perché non fa altro che rinviare alla minuziosa elencazione dell'allegato 1 - avente valore tassativo ("la presente direttiva è applicabile soltanto ai servizi compresi...") - nella quale si individuano atti e attività (materiali e giuridiche) strettamente correlate a movimenti di capitali già liberalizzati.

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