N. 6 - Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia

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di Luigi Desideriomaggio 1986

Il D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, emanato in attuazione della delega che il Governo aveva ricevuto con la legge 5 marzo 1985, n. 74, ha realizzato il recepimento nell'ordinamento interno dei precetti comunitari recati dalla Direttiva 12 dicembre 1977, n. 780, in materia di accesso all'attività creditizia. Trattasi - come ben si avverte - di un provvedimento di notevole rilievo perché, oltre a dare evasione ad obblighi verso cui l'Italia era già stata dichiarata inadempiente, formalizza i termini di un rinnovamento della legislazione bancaria da tempo sollecitato e in ambito scientifico e sul piano politico.

Per vero, talune istanze riformistiche si sono appuntate sull'attuazione della Direttiva n. 780/77 con un fervore propositivo che non pare si avvertisse al tempo in cui quei precetti si andavano precisando presso le istituzioni europee; il che è conforme ad un modello comportamentale ricorrente per cui alla sostanziale disattenzione con la quale si seguono in genere i processi di formazione della volontà comunitaria subentrano rigurgiti tardivi di interesse allorché questa, per essersi ormai definita, risulta largamente condizionante nei versi delle scelte di legislazione interna. Di qui il pericolo di fraintendere la normativa di recepimento allorché si faccia ad essa carico - a seconda dell'ottica - di aver dato troppo o, al contrario, troppo poco spazio alle ragioni del mutamento disciplinare. In sede di prima analisi del provvedimento attuativo della Direttiva n. 780, si rende perciò opportuna una riflessione insistita sugli elementi di continuità che legano i due ordini di norme, di diritto comunitario e di diritto interno, nell'intento precipuo di cogliere significati e limiti delle novità apportate all'impianto preesistente della legge bancaria.

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