Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"), è stata disposta, tra l'altro, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
Ai sensi dell'art. 103, co. 1, del citato Decreto Legge, "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento."
La disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi o alle fasi di procedimenti amministrativi disciplinati dal diritto nazionale di competenza della Banca d'Italia, i cui termini sono pertanto sospesi ex lege dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.
La Banca d'Italia, in linea con la citata previsione, ha adottato misure organizzative in grado di assicurare che siano comunque salvaguardati i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli che presentano carattere d'urgenza, anche a tutela dei diritti degli interessati.