Qualifica di ente piccolo e non complesso. Decisione della Banca d'Italiadi non esercitare la discrezionalità nazionale sulla soglia dei 5 miliardi

La disciplina europea sul capitale delle banche e delle imprese di investimento (Regolamento CRR2 e Direttiva CRD5) prevede per gli intermediari piccoli e non complessi regole semplificate su alcuni profili, tra i quali: segnalazioni di vigilanza, obblighi di informazione al pubblico, metodologie di misurazione di alcuni rischi (di liquidità a medio e lungo termine; di tasso di interesse nel portafoglio bancario).  Gli intermediari sono definiti piccoli e non complessi in base a una serie di criteri - da rispettare congiuntamente - riferiti alla loro dimensione, complessità, interconnessione e al loro profilo di rischio. Per il criterio dimensionale, il Regolamento CRR2 fissa una soglia riferita al valore totale delle attività dell'intermediario, che non deve superare i 5 miliardi di euro perché possa essere qualificato come piccolo e non complesso; la soglia può essere abbassata - e non anche alzata - a livello nazionale.

Con questa nota si comunica che, con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi sotto la sua supervisione diretta, la Banca d'Italia ha deciso di confermare la soglia dei 5 miliardi e ha identificato gli intermediari piccoli e non complessi in base ai criteri previsti dal Regolamento. La soglia - così come gli altri criteri quantitativi - è stata calcolata su base consolidata per le banche appartenenti a gruppi, prendendo a riferimento la data del 31 dicembre 2021; questa scelta potrà essere rivista in relazione a eventuali futuri chiarimenti delle autorità europee di senso contrario.

Per le banche e i gruppi bancari significativi, incluse le banche di credito cooperativo appartenenti a gruppi, l'identificazione degli intermediari piccoli e non complessi spetta alla BCE, in qualità di autorità competente.

La Banca d'Italia informerà singolarmente gli intermediari che ha classificato come piccoli e non complessi. La decisione sarà rivalutata con periodicità almeno annuale, fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di aggiornare in qualsiasi momento le proprie valutazioni alla luce dell'evoluzione della situazione dei singoli intermediari.

Si ricorda che le semplificazioni previste per gli intermediari classificati come piccoli e non complessi si aggiungono a quelle, di più ampio rilievo, già introdotte dalla disciplina europea e nazionale per tutte le banche di minore dimensione o complessità:

  • il Regolamento CRR2 prevede semplificazioni nel calcolo dei requisiti a fronte dei rischi di mercato e di controparte per gli intermediari con un portafoglio di negoziazione di dimensioni ridotte o una limitata operatività in derivati;
  • la disciplina della Banca d'Italia - emanata in attuazione della direttiva CRD5 - prevede regole in materia di governo societario e remunerazioni graduate secondo criteri di proporzionalità, recentemente rivisti per ampliarne la portata. Le semplificazioni si applicano anche alle banche di credito cooperativo con attivo di bilancio non superiore a 5 miliardi di euro a livello individuale, anche se appartenenti a gruppi; per tutte le BCC appartenenti a gruppi la Banca d'Italia ha inoltre eliminato l'obbligo di redigere i resoconti ICAAP/ILAAP individuali e semplificato gli obblighi di informazione in materia di esternalizzazione. La proporzionalità informa anche la disciplina dei controlli interni degli intermediari: essi possono articolare le funzioni di controllo in modo più snello se ciò è coerente con il proprio profilo di rischio, dimensione e complessità operativa.