Nuove modalità di attuazione degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza

La Banca d'Italia ha pubblicato oggi una Comunicazione per rendere note le modalità con le quali d'ora in poi darà attuazione, per gli intermediari da essa vigilati, agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea - EBA, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA).

Le modalità, in linea con le prassi adottate dalle autorità di vigilanza dei principali paesi europei, tengono conto delle competenze all'interno del Meccanismo di vigilanza unico e contribuiscono alla complessiva semplificazione e trasparenza del quadro normativo.

Gli Orientamenti e le Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza saranno attuati dalla Banca d’Italia attraverso orientamenti di vigilanza o atti aventi natura normativa:

  • gli orientamenti di vigilanza sono indicazioni non vincolanti. L'intermediario che utilizzi modalità diverse da quelle indicate negli orientamenti di vigilanza dovrà dimostrare alla Banca d'Italia, nel caso gli venga richiesto, che esse soddisfano quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari, europee o nazionali, cui gli orientamenti di vigilanza fanno riferimento;
  • gli atti aventi natura normativa sono disposizioni vincolanti per gli intermediari. Questa modalità di attuazione sarà utilizzata quando il recepimento degli orientamenti e delle raccomandazioni europee richieda, ad esempio, un coordinamento con altri atti normativi oppure presupponga, da parte dei destinatari, adempimenti che devono essere configurati come obblighi.

Le nuove modalità di attuazione saranno in vigore a partire dal 17 luglio 2019.