Come vengono scelti e remunerati i professionisti chiamati a gestire le crisi bancarie?

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Le procedure di gestione delle crisi degli intermediari vigilati (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa) prevedono l’individuazione di professionisti idonei a far parte degli organi che governano le procedure stesse. La scelta è effettuata dalla Banca d’Italia sulla base di criteri esplicitati in apposite Linee guida pubblicate sul sito web (http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/linee-guida-incarichi-professionali-conferiti/LINEE-GUIDA.pdf).

Chi si candida a ottenere gli incarichi deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e deve aver maturato esperienze nel settore bancario e finanziario. Le candidature devono inoltre rispettare i criteri di onorabilità previsti dalla legge per gli esponenti bancari.

Nel conferimento degli incarichi la Banca d’Italia contempera la necessità di selezionare professionalità di adeguato profilo con quella di assicurare la rotazione e il ricambio dei soggetti nominati. La candidatura agli incarichi è aperta a chiunque sia in possesso delle necessarie competenze, che può liberamente trasmettere il proprio curriculum alla Banca d’Italia (organigestionecrisi@pec.bancaditalia.it).  

I compensi degli organi straordinari sono determinati dalla Banca d’Italia; il relativo importo è a carico della banca sottoposta a procedura, salvo il caso delle liquidazioni prive di risorse liquide (artt. 71, co. 4 e 81, co. 4, TUB).

I criteri fissati dalla Banca d’Italia prevedono che il compenso per le liquidazioni coatte amministrative, correlato alla durata della procedura, sia commisurato all’entità del passivo accertato e - in percentuali via via decrescenti - dell’attivo realizzato; sono previsti dei correttivi per tenere conto del concreto operato degli organi, dei risultati conseguiti e dell’impegno profuso, considerata anche la situazione finanziaria della procedura. I compensi definitivi – sui quali vengono riconosciuti degli acconti - sono determinati alla conclusione della liquidazione e sono evidenziati nel bilancio finale di liquidazione. In genere essi risultano inferiori a quelli liquidati dai Tribunali nell’ambito di procedure fallimentari di dimensioni analoghe (secondo i parametri contenuti nel DM n. 30/2012 del Ministero della Giustizia). 

Nei casi di amministrazione straordinaria i compensi annui degli organi previsti dalla procedura sono determinati in relazione alla dimensione dell’intermediario e alla durata dell’incarico.  L’importo è messo in evidenza nei bilanci tra le informazioni fornite circa la remunerazione degli organi amministrativi e di controllo.