È vero che la Banca d'Italia potrebbe pubblicare le liste dei "grandi debitori" delle bancheo che potrebbe imporre alle banche stesse di farlo?

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La pubblicazione di informazioni sui debitori è soggetta a vincoli normativi. L'Autorità garante per la protezione dei dati personali è intervenuta sul tema chiarendo che la tutela prevista dalla legislazione sulla privacy, che copre i clienti persone fisiche, non si applica ai debitori persone giuridiche. La pubblicazione da parte delle banche di informazioni sui propri debitori senza il loro consenso comporterebbe tuttavia la violazione dell'obbligo di segreto (c.d. "segreto bancario"), cui per legge sono tenute le banche, nel nostro paese come altrove in Europa. Compete al legislatore valutare se e come introdurre deroghe. Esso dovrebbe tuttavia compiere un attento bilanciamento di tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti che sono coinvolti, tenendo conto del fatto che tra gli imprenditori insolventi possono figurare sia quelli scorretti sia quelli solo sfortunati, cioè in difficoltà a causa dei rischi tipici di ogni iniziativa imprenditoriale.

Quanto alla Banca d'Italia, essa dispone di informazioni sui debitori delle banche quando censite nella Centrale dei Rischi. Tuttavia, non può fornire queste informazioni perché è tenuta al rispetto del segreto d'ufficio previsto dal testo unico bancario, in attuazione di specifiche previsioni contenute nella disciplina europea. La Banca d'Italia, inoltre, non può imporre né consentire alle banche vigilate di derogare al segreto bancario.