Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari, diritti dei clienti, ruolo dell'autorità di vigilanzaCosa è necessario sapere

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Con una nota del 28 marzo 2017, Banca d'Italia ha fornito agli intermediari ulteriori precisazioni, oltre quelle già date nel 2014, in materia di jus variandi, ovvero la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate alla clientela.

La Banca d'Italia ha precisato che, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sulla Trasparenza e dall’art.118 del TUB, gli intermediari possono modificare le condizioni contrattuali con la clientela solo se questa facoltà è stata prevista nel contratto e sempre che esista un “giustificato motivo”.

Va ricordato che verificare la sussistenza del “giustificato motivo” è competenza dell’Autorità Giudiziaria. La Banca d'Italia può indicare i principi e i criteri a cui gli intermediari devono attenersi in materia di jus variandi e verificare che vengano rispettati.

Nella nota inviata il 28 marzo scorso, la Banca d'Italia ha evidenziato le situazioni in cui le modifiche unilaterali risultano in contrasto con condotte trasparenti e corrette e impediscono al cliente di assumere scelte consapevoli. In particolare, ciò può accadere quando: non esiste una correlazione tra i costi alla base della modifica e le tariffe o le tipologie di contratti modificati; i costi alla base della modifica sono già stati sostenuti e hanno esaurito interamente i loro effetti; le variazioni aumentano solo temporaneamente le tariffe (c.d. modifiche una tantum);  le modifiche sono giustificate da costi già noti al momento della stipula dei contratti; le modifiche non sono commisurate ad un incremento di costi; le variazioni fanno riferimento a più di una motivazione, senza illustrare chiaramente il legame esistente tra ciascuna di esse e gli interventi proposti; le modifiche escludono alcune tipologie di clienti o di contratti, maggiorando la quota da recuperare sui clienti toccati dall’intervento.

Nella comunicazione di marzo 2017, la Banca d'Italia ha chiesto agli intermediari di valutare la coerenza delle modifiche unilaterali, realizzate dal gennaio 2016, con il quadro di riferimento in materia di modifiche unilaterali e di adottare, laddove necessario, iniziative correttive compresa l’eventuale restituzione delle somme alla clientela. Nei suoi controlli terrà conto anche delle indicazioni date con la nota descritta.

A beneficio dei clienti, che in caso di controversie possono rivolgersi all’ABF (dopo aver sottoposto un reclamo alla banca) o all’autorità giudiziaria, la Banca d'Italia ricorda che:

  • gli intermediari devono proporre la modifica unilaterale in modo chiaro e con preavviso di almeno due mesi
  • il cliente, in questi due mesi, può decidere se continuare il rapporto o recedere dal contratto senza penalità.

I clienti devono poter essere in grado di valutare la proposta di modifica, per poter scegliere in modo consapevole se proseguire o meno il rapporto con l’intermediario.

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