L'attività di controllo della Banca d'Italia sui gestori del contante

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Quadro normativo europeo e nazionale di riferimento

Nel contesto normativo e regolamentare che ha accompagnato l’introduzione dell’euro, è stato realizzato un sistema volto a proteggere le banconote e le monete in euro dalla falsificazione e a preservare la fiducia del pubblico nel nuovo mezzo di pagamento.

In particolare, la Commissione europea ha sancito l’obbligo per le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri operatori professionali del contante di effettuare controlli di autenticità e idoneità sulle banconote e monete in euro da reimmettere in circolazione e di ritirare dalla circolazione e trasmettere alle autorità nazionali competenti quelle sospette di falsità (Cfr. Regolamento CE n. 338/2001 e Regolamento CE n. 44/2009).

Con specifico riferimento alle banconote, un ruolo centrale è attribuito alla Banca Centrale Europea (BCE) e alle banche centrali nazionali (BCN) dell’Eurosistema, autorità alle quali compete l’emissione delle banconote in euro ed è affidato il compito di preservare la fiducia del pubblico nella moneta unica.

Per garantire l’integrità dei biglietti in euro in circolazione la BCE ha adottato la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro, volta tra l’altro ad assicurare che le banche e gli altri soggetti operanti con il contante non rimettano in circolazione biglietti in euro falsi oppure in condizioni qualitative non ottimali.

Tali controlli devono essere effettuati da un’apparecchiatura per l’autenticazione e la selezione delle banconote che abbia previamente superato il test di una BCN dell’Eurosistema, oppure da personale addestrato. Le banconote che superano i controlli meccanici possono essere erogate attraverso gli ATM (Bancomat) o altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, mentre i biglietti verificati dal personale addestrato possono essere rimessi in circolo soltanto tramite operazioni di sportello.

La normativa nazionale (art. 8 del decreto legge n. 350/2011, come sostituito dall’art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, e Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2012) ha attribuito alla Banca d’Italia poteri di controllo sia sulla conformità delle apparecchiature utilizzate per l’autenticazione e la selezione delle banconote sia, più in generale, sull’assetto organizzativo e sui controlli interni dei gestori del contante.

I destinatari della disciplina in materia di trattamento del contante e gli obblighi ai quali sono soggetti

I gestori del contante sono tenuti a verificare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote in euro al fine di individuare quelle sospette di falsità e quelle che per le loro condizioni non sono più idonee alla circolazione.

L’attività di gestione del contante è in prevalenza svolta dalle banche, dalle Poste Italiane S.p.A. e dalle società di servizi che la esercitano in via professionale.

Nell’esercizio dell’attività di trattamento del contante tali gestori sono tenuti ad adottare i requisiti organizzativi indicati nel Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2012 e sono obbligati ad inviare alla Banca d’Italia informazioni periodiche, che vengono utilizzate allo scopo di monitorare l’attività di ricircolo delle banconote e gli sviluppi del ciclo del contante.

I poteri della Banca d’Italia

Alla Banca d’Italia sono stati conferiti poteri regolamentari. Nell’esercizio degli stessi la Banca ha emanato il Provvedimento del 14 febbraio 2012, che contiene disposizioni attuative in materia anche con riferimento alle procedure, all’organizzazione necessaria per il trattamento del contante, ai dati, alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere.

Inoltre, la Banca d’Italia ha realizzato una guida per l’attività di controllo dei gestori del contante al fine di indicare le modalità con le quali devono essere esercitati i controlli su tali gestori e fornito indicazioni operative, per agevolare e rendere più tempestiva l’applicazione del dettato normativo in materia di requisiti di organizzazione.

Dal punto di vista operativo la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante per verificare:

  • la conformità delle apparecchiature per l’autenticazione e la selezione delle banconote, il loro corretto funzionamento e la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità;
  • la completezza e la congruità delle procedure che disciplinano l’operatività e il controllo delle suddette apparecchiature;
  • il possesso dei requisiti di professionalità da parte del personale utilizzato per la lavorazione delle banconote;
  • la congruità dell’assetto organizzativo adottato e la funzionalità dei controlli interni;
  • la corretta e tempestiva registrazione dei fatti gestionali per l’invio alla Banca d’Italia dei flussi informativi richiesti;
  • l’adeguatezza delle misure adottate per tutelare la sicurezza delle banconote in tutte le fasi del loro trattamento.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni in materia la Banca d’Italia può richiedere ai gestori di adottare misure correttive. Inoltre, può adottare un provvedimento di divieto di reimmissione in circolazione di banconote:

  • in via ordinaria qualora vengano accertate gravi carenze organizzative che determinano un elevato rischio di reimmissione in circolazione di banconote sospette di falsità o inidonee alla circolazione ovvero siano riscontrate gravi e reiterate violazioni degli obblighi previsti dalla normativa;
  • in via d’urgenza in caso di esito negativo delle prove di funzionamento delle apparecchiature per il trattamento delle banconote in uso presso il gestore effettuate in sede ispettiva.

Infine, in caso di violazioni della normativa, la Banca d’Italia può applicare nei confronti del gestore del contante una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.

L’attività ispettiva svolta dalla Banca d’Italia

A partire da marzo 2012, la Banca d’Italia ha effettuato 25 accertamenti ispettivi nei confronti di gestori del contante (23 società di servizi e due banche). Tali verifiche hanno evidenziato in generale criticità e anomalie legate soprattutto all’inadeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli interni e un elevato rischio di reimmissione in circolazione di banconote prive dei requisiti di autenticità e idoneità.

Nello specifico il 76% delle ispezioni si è concluso con un giudizio negativo (vedi grafico).

Per 9 operatori è stata avviata la procedura sanzionatoria amministrativa che in due casi si è già conclusa con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Nei confronti di due società è stato adottato un provvedimento di divieto di reimmissione in circolazione di banconote. Inoltre, sono state trasmesse quattro segnalazioni all’Autorità giudiziaria in merito a fatti di possibile rilevanza penale riscontrati durante gli accertamenti ispettivi. Infine, nell’ambito della cooperazione e dei rapporti di reciproco scambio di informazioni tra Autorità, sono state inviate informative al Ministero dell’Interno e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per i profili di possibile competenza.

Nel 2014, in considerazione delle gravi problematiche che hanno interessato alcune società di servizi e delle risultanze, in gran parte negative, delle ispezioni effettuate, la Banca d’Italia ha in programma di intensificare, anche con nuove modalità d’intervento, l’attività di controllo nei confronti di tutti i gestori del contante.