Interlocuzione informale (art. 8 del D.M.)

Prima della presentazione della richiesta, gli operatori interessati, al fine di ottenere ulteriori chiarimenti, potranno avviare interlocuzioni informali con la Banca d'Italia compilando e inviando il presente modulo attraverso il canale di comunicazione dedicato info.sandbox@bancaditalia.it.

L'obiettivo è fornire supporto per individuare l'autorità di vigilanza competente e/o presentare correttamente la richiesta di ammissione. Quando sono potenzialmente interessate più autorità di vigilanza, il dialogo informale viene condotto in maniera coordinata con tutte le autorità coinvolte.

Presentazione della richiesta di ammissione (art. 9 del D.M.)

La richiesta di ammissione deve essere presentata scrivendo alla casella PEC sandbox.italia@pec.bancaditalia.it unitamente alla domanda di ammissione come indicato nel paragrafo "Come partecipare" della sezione "Ammissione alla sperimentazione".

Prima di presentare la richiesta, il soggetto deve verificare che il progetto rispetti tutti i presupposti indicati nella pagina "Ammissione alla sperimentazione".

La seconda finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione sarà aperta dal 3 novembre al 5 dicembre 2023.

Istruttoria delle richieste di ammissione (art. 12 del D.M.)

Le autorità di vigilanza valuteranno le richieste presentate durante ogni finestra temporale, qualora ritenute idonee sulla base dei presupposti indicati nella pagina "Ammissione alla sperimentazione" e declinati nella sezione "Presupposti per l'ammissione", al fine di selezionare quelle ammissibili.

Per le attività che rientrano nella competenza di più autorità di vigilanza, l'attività viene ammessa alla sperimentazione solo in caso di esito positivo dell'istruttoria da parte di tutte le autorità competenti.

La disciplina del procedimento per l'ammissione alla sandbox di competenza della Banca d'Italia sono dettagliati nel Regolamento; l'Allegato al Regolamento reca invece l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti.

Avvio della sperimentazione e monitoraggio
(artt. 13, 14, 15, 16 del D.M.)

Qualora l'istruttoria si concluda positivamente, l'autorità di vigilanza competente dà comunicazione al pubblico di aver ammesso il soggetto alla sperimentazione.

Ciascun progetto viene ammesso alla sperimentazione per una durata massima di 18 mesi, salvo i casi di proroga previsti dal D.M. (art.17).

L'autorità competente monitora l'andamento della sperimentazione e, nel corso della stessa, potrà valutare di adottare le misure previste ai sensi del D.M.

Termine della sperimentazione (art. 17 del D.M.)

Al termine della sperimentazione i soggetti ammessi sottopongono all'autorità di vigilanza competente un resoconto economico e operativo sulla sperimentazione e danno tempestiva informazione al pubblico sul termine della stessa. Il termine della fase di sperimentazione comporta il venir meno del regime di sandbox e la cessazione delle eventuali deroghe concesse, salvo i casi di proroga previsti dal D.M.

L'autorità di vigilanza competente comunica alla segreteria tecnica del Comitato FinTech la conclusione della sperimentazione e trasmette una relazione sull'esito della stessa, segnalando l'eventuale opportunità di modifiche normative o chiarimenti interpretativi della normativa, anche regolamentare vigente, alla luce delle evoluzioni della tecnologia.

Regime linguistico della sperimentazione (art. 18 del D.M.)

Tutta la documentazione per l'ammissione alla sperimentazione o per l'interlocuzione con le autorità di vigilanza competenti è presentata in lingua italiana o, se preferita dal richiedente, in inglese, salvo la domanda di ammissione che va presentata in ogni caso in lingua italiana.

Tutte le informazioni, le comunicazioni pubblicitarie e promozionali e la documentazione, anche contrattuale, indirizzate agli utenti sono in lingua italiana.