Come intraprendere l'attività bancaria in Italia

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Come posso intraprendere l'attività bancaria in Italia?

Chiunque può intraprendere l'attività bancaria: con la costituzione di una nuova banca di diritto italiano o l'apertura di una filiazione bancaria da parte di una società bancaria o finanziaria estera già esistente. In entrambi i casi il procedimento di autorizzazione segue le stesse regole.

Anche la filiazione infatti, essendo un'entità legale distinta dalla casa madre, è soggetta al complesso delle regole prudenziali applicabili in Italia (così come una banca di diritto italiano di nuova costituzione).

I soggetti esteri possono inoltre esercitare l'attività bancaria:

  1. con una stabile organizzazione (cioè una succursale);
  2. senza stabile organizzazione.

1. Una succursale rappresenta un'estensione della casa madre e non un'entità legale separata dalla stessa. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extra-comunitaria (cioè di una banca con sede legale al di fuori dell'Unione europea) è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentito il Ministero degli Affari Esteri e tenuto conto delle condizioni di reciprocità esistenti tra il paese della casa madre e l’Italia. Nel caso di una banca comunitaria che intende stabilire una succursale in Italia, invece, non è necessaria un’autorizzazione da parte della Banca d'Italia; è sufficiente una notifica alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente del paese di origine.

La succursale, come definita all'Articolo 4(1), punto (17), del Regolamento UE 575/2013, "è una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell'ente". Le succursali delle banche extra-comunitarie stabilite nelle giurisdizioni il cui regime di supervisione è considerato "equivalente" (Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti) possono operare nell'Unione europea continuando a rispettare le regole prudenziali del proprio paese d’origine; le succursali delle banche extra-comunitarie stabilite nelle giurisdizioni il cui regime di supervisione non è considerato "equivalente" devono invece rispettare le regole prudenziali europee.

2. La prestazione di servizi senza una stabile organizzazione da parte di una banca extra-comunitaria è autorizzata dalla Banca d'Italia. Nel caso di una banca comunitaria che intende prestare servizi in Italia senza una stabile organizzazione non è invece necessaria un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia; è sufficiente una notifica alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente del paese di origine.

Quali attività possono essere esercitate da una banca?

Una banca può:

  • esercitare l'attività bancaria;
  • prestare servizi di investimento, in presenza di una specifica autorizzazione;
  • prestare servizi di pagamento;
  • emettere moneta elettronica.

A chi va trasmessa l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria?

L'istanza di autorizzazione va trasmessa alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari (riv@pec.bancaditalia.it).

È possibile avere incontro con la Banca d'Italia prima dell'invio formale di una istanza di autorizzazione?

Gli incontri con la Banca d'Italia prima dell'invio formale di una istanza di autorizzazione possono rappresentare un ausilio per gli operatori per meglio comprendere la normativa applicabile e le diverse fasi del procedimento autorizzativo. Le richieste di incontro andranno inoltrate al Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari. Gli incontri in ogni caso non sono obbligatori.

Perchè la completezza della documentazione a corredo dell'istanza è importante?

Quando riceviamo un'istanza ne verifichiamo per prima cosa la completezza; se l'istanza è incompleta o irregolare, il procedimento autorizzativo non può essere avviato o deve essere sospeso per richiedere le informazioni che mancano. Presentare un'istanza completa è quindi fondamentale perchè fa sì che il procedimento venga concluso nel più breve tempo possibile.

Le FAQ che seguono mirano ad aiutare gli operatori a comprendere in anticipo i criteri adottati dalla Banca d'Italia per valutare le varie tipologie di istanze, in modo da consentire loro di presentare un set informativo completo.

Cosa valuta la Banca d'Italia nel caso di una società non appartenente a un gruppo o una filiazione?

Le analisi condotte durante l'istruttoria sono finalizzate a verificare la solidità dell'iniziativa che l'istante propone e la trasparenza e l'adeguatezza del suo assetto proprietario. Se la nuova banca fa parte di un gruppo, viene inoltre valutata la configurazione del gruppo, la localizzazione delle sue singole componenti, l'adeguatezza del sistema di supervisione dei paesi in cui sono stabilite eventuali componenti estere del gruppo, in modo da verificare la possibilità per la Banca d'Italia di esercitare in maniera efficace i suoi compiti di vigilanza a livello individuale e consolidato.

Capitale iniziale

Il capitale minimo iniziale deve essere almeno pari a € 10 milioni in caso di banche costituite in forma di S.p.A.. La Banca d'Italia può richiedere un importo maggiore quando l'ammontare minimo appare insufficiente in relazione alle previsioni del programma di attività che la società prevede di svolgere o ai requisiti patrimoniali richiesti. Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, questi non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale.

È oggetto di verifica anche la provenienza dei fondi utilizzati per la sottoscrizione del capitale iniziale.

Assetto proprietario

La Banca d'Italia valuta il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo ai partecipanti qualificati al capitale dell'intermediario (cioè i partecipanti che detengano almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto). Per effettuare la verifica, la Banca d'Italia valuta l'onorabilità del socio, la reputazione, la competenza e la solidità finanziaria. I requisiti relativi all'onorabilità sono definiti nel D.M. n. 144/1998. La reputazione, la competenza e la solidità finanziaria sono definite e valutate in base agli orientamenti delle autorità europee.

Con riferimento alla solidità finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la situazione economico-finanziaria dei soci è sufficiente a sostenere l'attività del nuovo intermediario dopo l'autorizzazione.

Viene, inoltre, presa in considerazione l'influenza notevole esercitata dagli azionisti o da altri soggetti e l'esistenza e il contenuto di eventuali patti parasociali. L'assetto proprietario non deve essere tale da ostacolare l'esercizio efficace delle funzioni di vigilanza.

Sono oggetto di valutazione anche i legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari o associativi, tra gli azionisti e altri soggetti che possano compromettere (anche per effetto di possibili conflitti di interesse) la sana e prudente gestione dell'intermediario.

Programma di attività

Il programma di attività viene valutato dalla Banca d'Italia per verificare: a) che esso sia sostenibile, tenendo conto degli investimenti necessari per avviare l’attività e dei volumi operativi che l’intermediario si propone di raggiungere; b) che l'intermediario sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali sin dall’avvio dell’operatività. Il programma di attività che l’istante trasmette deve quindi contenere anche una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali e i prospetti sull’andamento dei fondi propri per i primi tre anni di attività, sia in uno scenario di base sia in uno avverso (di stress).

La Banca d'Italia può richiedere agli azionisti dichiarazioni di impegno a sostenere finanziariamente la società qualora sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà.

Governance ed esponenti aziendali

La Banca d'Italia valuta la struttura di governance della nuova banca per verificare che essa sia in grado di assicurare il governo dei rischi cui l'intermediario sarà esposto, sia coerente con l'attività e le dimensioni prospettate, sia chiara nell'allocazione dei compiti tra i diversi organi aziendali e nei rapporti con gli azionisti.

Con riferimento agli esponenti aziendali, viene valutata l'idoneità a svolgere l'incarico dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il collegio sindacale e dell'eventuale direttore generale. La valutazione è effettuata in base a cinque criteri, previsti dalla legge: esperienza, onorabilità, conflitti di interesse e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, adeguatezza complessiva del CdA. In particolare:

a) i requisiti di onorabilità e professionalità sono definiti nel D.M. n. 161/19981. In sintesi, il requisito di onorabilità fa riferimento principalmente a situazioni penalmente rilevanti in capo agli esponenti: ad esempio, i membri del Consiglio di Amministrazione della nuova banca non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria o avere riportato una condanna definitiva per un periodo di reclusione pari a uno o due anni a seconda della natura dei reati indicati nel D.M. 161/1998. Con riferimento alla professionalità, gli esponenti dell'intermediario devono aver esercitato attività di amministrazione o di controllo in imprese, attività di insegnamento universitario o funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici;

b) i requisiti di esperienza, conflitti di interesse, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo e adeguatezza complessiva del CdA vengono valutati secondo le linee guida della BCE.

La normativa prevede anche la presenza di amministratori indipendenti che - per qualificarsi come tali - devono possedere requisiti specifici.

Gli esponenti aziendali devono inoltre rispettare il divieto di interlocking directorship previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011.

La verifica dei requisiti degli esponenti spetta in primo luogo all’organo amministrativo dell’intermediario, che deve trasmettere alla Banca d'Italia una copia del verbale della riunione in cui è stato verificato il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti. Più il verbale è analitico e motivato, meno probabile è la richiesta di informazioni da parte della Banca d'Italia. Al contrario, in caso di valutazione incompleta la Banca d'Italia può condurre una propria indagine e può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, inclusi i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.



1Il D.M. è in corso di revisione. Per il testo che è stato posto in consultazione si veda il seguente link

Organizzazione e sistema dei controlli interni

L'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni vengono valutati per verificarne l'efficacia e la coerenza rispetto alla complessità operativa e alle dimensioni dell'intermediario.

È valutato anche il sistema IT (information technology), che deve assicurare la corretta operatività dell'intermediario e l'adempimento delle segnalazioni periodiche di vigilanza.

Le banche possono esternalizzare alcune funzioni, a seconda della loro complessità operativa; la relativa contrattualistica deve identificare il livello minimo garantito di servizio e la possibilità per l'autorità di vigilanza di accedere ai sistemi del fornitore di servizi. Il ricorso all'esternalizzazione non fa venir meno la responsabilità della banca e dei propri organi aziendali.

Deve inoltre essere garantito il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio previste dalla legge italiana; gli intermediari sono chiamati a una condotta di collaborazione attiva, che si basa su una adeguata conoscenza del cliente e sulla segnalazione delle operazioni che destano sospetti circa la provenienza dei fondi trasferiti.

Quali informazioni/documenti devono essere trasmessi con l’istanza di autorizzazione nel caso di una nuova banca di diritto italiano o di una filiazione bancaria?

  • atto costitutivo e statuto;
  • programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa;
  • elenco dei partecipanti diretti e indiretti al capitale, con l'indicazione delle azioni possedute; per le partecipazioni indirette, il soggetto per il cui tramite la partecipazione è detenuta;
  • documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e qualità in capo ai partecipanti qualificati diretti e indiretti;
  • mappa del gruppo di appartenenza;
  • attestazione del versamento del capitale nella misura minima rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
  • informazioni circa la provenienza dei fondi;
  • copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione durante la quale è stato verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
  • relazione sui servizi di investimento che si intende prestare.

La Banca d'Italia tiene altresì conto di tutte le informazioni in suo possesso - come, ad esempio, i dati della Centrale dei Rischi - e può richiedere informazioni da altre autorità pubbliche o dalle competenti autorità di vigilanza dei paesi esteri interessati.

Con specifico riferimento al programma di attività, la Circolare 285, Parte 1, Titolo 1, fornisce delle linee guida sul suo contenuto. In particolare, il piano deve indicare:

  • le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare;
  • la struttura tecnica e organizzativa, il sistema dei controlli interni e le caratteristiche del sistema IT;
  • i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino l'ammontare degli investimenti, i risultati economici attesi e il rispetto dei requisiti prudenziali.

La relazione sulla struttura organizzativa deve indicare almeno:

  • composizione, ruolo e funzionamento degli organi aziendali;
  • composizione e ruolo dei singoli Comitati ove presenti;
  • regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse e le politiche di remunerazione;
  • risk appetite framework e regolamenti ICAAP e ILAAP;
  • regolamenti del credito e della finanza;
  • organigramma con indicazione del numero di risorse allocate presso ciascuna unità organizzativa.

Con riferimento alla descrizione del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, la documentazione trasmessa dovrà indicare, per ciascuna funzione di controllo:

  • ruoli, responsabilità e linee di riporto gerarchiche;
  • competenze dei capi delle unità funzionali;
  • numero di persone allocate presso ciascuna unità;
  • piano annuale delle verifiche della funzione di internal audit.

Con riferimento al sistema informativo e al piano di continuità aziendale, andranno descritti i sistemi di backup e di disaster recovery; andrà, inoltre, indicato il responsabile dell'IT, con una descrizione del suo ruolo, responsabilità e competenze professionali.

Cosa valuta la Banca d'Italia nel caso di una istanza di autorizzazione allo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria?

Le analisi condotte durante l'istruttoria sono finalizzate a verificare l'esistenza del fondo di dotazione, il programma di attività, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in capo ai partecipanti qualificati e ai soggetti responsabili della succursale. L'istanza deve contenere il consenso preventivo dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine all'apertura della succursale in Italia, considerate l'adeguatezza patrimoniale e della struttura organizzativa.

La Banca d'Italia valuta l'insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza in relazione al gruppo di appartenenza dell'intermediario, all'adeguatezza del sistema di vigilanza dello Stato d'origine e all'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni (ovvero all'assenza di ostacoli allo scambio di informazioni) con l'autorità dello Stato d'origine.

Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione per una succursale di una banca extracomunitaria deve essere almeno pari a € 10 milioni. La Banca d'Italia può richiedere un importo maggiore quando l'ammontare minimo appare insufficiente in relazione alle previsioni del programma di attività che la società prevede di svolgere o in relazione ai requisiti patrimoniali richiesti.

Programma di attività

Il programma di attività viene valutato dalla Banca d'Italia per verificare: a) che esso sia sostenibile, tenendo conto degli investimenti necessari per avviare l'attività e dei volumi che l'intermediario si propone di raggiungere; b) che la succursale sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali sin dall'avvio dell'operatività. Il programma di attività che l'istante trasmette deve quindi contenere anche una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali e i prospetti sull'andamento dei fondi propri per i primi tre anni di attività, sia in uno scenario di base sia in uno avverso (di stress).

La Banca d'Italia autorizza la succursale alla prestazione dei servizi di investimento, dopo essersi consultata con la CONSOB; valuta l'adeguatezza della struttura organizzativa della succursale ad assicurare la sana e prudente gestione e il rispetto del quadro regolamentare.

Responsabile della succursale

Il responsabile della succursale deve essere in possesso degli stessi requisiti richiesti agli esponenti aziendali di una banca italiana.

La valutazione è effettuata in base ai seguenti criteri, previsti dalla legge: esperienza, onorabilità, conflitti di interesse e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo.

In particolare:

  • i requisiti di onorabilità e professionalità sono definiti nel D.M. n. 161/19982. In sintesi, il requisito di onorabilità fa riferimento principalmente a situazioni penalmente rilevanti in capo al responsabile della succursale: ad esempio, egli non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria o avere riportato una condanna definitiva per un periodo di reclusione pari a uno o due anni a seconda della natura dei reati indicati nel D.M. 161/1998. Con riferimento alla professionalità, deve aver esercitato attività di amministrazione o di controllo in imprese, attività di insegnamento universitario o funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici.
  • i requisiti di esperienza, conflitti di interesse e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, vengono valutati secondo le linee guida della BCE.

La normativa vigente attribuisce la responsabilità della verifica dei requisiti del responsabile della succursale all'organo amministrativo della casa madre, che deve trasmettere alla Banca d'Italia una copia del verbale della riunione in cui è stato verificato il possesso dei requisiti di legge del responsabile della succursale. Più il verbale è analitico e motivato, meno probabile è la richiesta di informazioni da parte della Banca d'Italia. Al contrario, in caso di valutazione incompleta la Banca d'Italia può condurre una propria indagine e può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, inclusi i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Se la verifica dei requisiti è stata effettuata dall'autorità competente del paese di origine della casa madre, la Banca d'Italia può non effettuare ulteriori verifiche.



2Il D.M. è in corso di revisione. Per il testo che è stato posto in consultazione si veda il seguente link

Organizzazione e sistema dei controlli interni

L'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni vengono valutati per verificarne l'efficacia e la coerenza rispetto alla complessità operativa e alle dimensioni dell'intermediario.

È valutato anche il sistema IT (information technology), che deve assicurare la corretta operatività dell'intermediario e l'adempimento delle segnalazioni periodiche di vigilanza.

Le succursali possono esternalizzare alcune funzioni, incluse quelle di controllo, a seconda della loro complessità operativa; la relativa contrattualistica deve identificare il livello minimo garantito di servizio e la possibilità per l'autorità di vigilanza di accedere ai sistemi dell'outsourcee. Il ricorso all'esternalizzazione non fa venir meno la responsabilità della succursale e del proprio responsabile.

Deve inoltre essere garantito il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio previste dalla legge italiana; gli intermediari sono chiamati a una condotta di collaborazione attiva, che si basa su una adeguata conoscenza del cliente e sulla segnalazione delle operazioni che destano sospetti circa la provenienza dei fondi trasferiti.

Quali informazioni/documenti devono essere trasmessi alla Banca d'Italia per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria?

  • atto costitutivo e statuto della banca che intende stabilire la succursale;
  • programma di attività, con la descrizione dei servizi di investimento che la succursale intende prestare;
  • ultimi tre bilanci della banca, con una mappa delle succursali e filiazioni del gruppo e una descrizione delle attività esercitate nei diversi paesi;
  • copia del verbale della riunione del consiglio d'amministrazione della banca durante la quale è stata verificata l'idoneità del responsabile della succursale;
  • attestazione dell'autorità competente del paese di origine circa la solidità finanziaria della banca e del gruppo di appartenenza e l'adeguatezza della struttura organizzativa;
  • autorizzazione dell'autorità competente del paese di origine allo stabilimento della succursale;
  • attestazione del versamento del fondo di dotazione pari a € 10 milioni, rilasciata dalla banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
  • nome del sistema di garanzia dei depositi al quale la succursale intende aderire.

Cosa valuta la Banca d'Italia nel caso di una istanza per la prestazione di servizi senza stabile organizzazione di una banca extracomunitaria?

Le analisi condotte durante l'istruttoria sono finalizzate a verificare l'assenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza, tenuto conto del gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria, dell'adeguatezza del sistema di vigilanza del paese di origine, dell'esistenza di Memorandum of Understanding con l';autorità competente del paese di origine e della possibilità di scambiare con quest'ultima informazioni su base continuativa, dell'esistenza di condizioni di reciprocità.

L'istanza deve contenere la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente del paese di origine alla prestazione dei servizi in Italia, tenuto conto dell'adeguatezza dei fondi propri e della struttura organizzativa della banca extracomunitaria. Le attività che si intendono esercitare in Italia devono essere già prestate nel paese di origine.

La Banca d'Italia può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'imposizione di vincoli all'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico.

La Banca d'Italia autorizza anche la prestazione dei servizi di investimento, sentita la CONSOB.

Quali informazioni/documenti devono essere trasmessi alla Banca d'Italia per la prestazione di servizi senza stabile organizzazione di una banca extracomunitaria?

  • programma di attività, inclusa una descrizione dei servizi di investimento che la banca intende prestare;
  • attestazione dell'autorità competente del paese di origine circa la solidità finanziaria della banca e del gruppo di appartenenza e l'adeguatezza della struttura organizzativa;
  • autorizzazione dell'autorità competente del paese di origine alla prestazione dei servizi in Italia.

Qual è il regime di vigilanza per le banche?

La BCE e la Banca d'Italia svolgono funzioni di supervisione dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e alle responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo che derivano loro dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale.

In sintesi, spettano alla BCE, in cooperazione con la Banca d'Italia, compiti di vigilanza su banche e gruppi bancari italiani in misura diversificata in relazione alla loro rilevanza. Sul piano pratico, la BCE focalizza la propria azione sui gruppi bancari italiani "significativi". La vigilanza sulle banche e i gruppi bancari "meno significativi" è invece esercitata direttamente dalla Banca d'Italia in un'ottica di supervisione unitaria guidata dagli orientamenti e dalle istruzioni generali impartite dalla BCE.

La Banca d'Italia mantiene una competenza piena ed autonoma in materia di: protezione dei consumatori, contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, supervisione sui servizi di pagamento e sui mercati degli strumenti finanziari, vigilanza sui soggetti non bancari e sulle succursali di banche extracomunitarie.

I controlli sono esercitati dalla Banca d'Italia nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali determinano in autonomia strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento nell'ambito di un sistema di regole generali di natura prudenziale.

L'azione di controllo della Banca d'Italia sugli intermediari è svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziale anomalia negli assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive. Il controllo riguarda tutti gli aspetti della loro operatività e si focalizza sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione, del controllo dei rischi, sull'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clientela.

Per salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e prevenire comportamenti illeciti, specifici controlli sono condotti sul rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e usura.

L'azione si articola in controlli documentali - basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistica, contabile e amministrativa - e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali. L'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e i controlli interni.

Come tenersi aggiornati sulla normativa applicabile?

Il sito web della Banca d'Italia riporta le ultime notizie e pubblicazioni. Nella specifica sezione dedicata alla Vigilanza Bancaria e Finanziaria, è possibile trovare tutte le pubblicazioni e le disposizioni di vigilanza suddivise per settore, anno e natura della pubblicazione. È inoltre possibile iscriversi alla newsletter per essere sempre aggiornati sulle principali novità regolamentari e sulle nuove pubblicazioni.

In caso di modifiche al quadro regolamentare, la Banca d'Italia provvede a darne notizia a tutti gli operatori interessati.