Il "potere di intervento" della Banca d'Italia su strumenti finanziari, depositi strutturati e attività/pratiche finanziarie collegate

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Il regolamento UE/2014/600 (MiFIR), entrato in vigore il 3 gennaio 2018, ha attribuito alle autorità di vigilanza nazionali, e in alcuni casi all'ESMA e all'EBA, il potere di vietare o limitare:

  • la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati (ossia depositi il cui rendimento è collegato a indicatori quali indici, strumenti finanziari, merci o tassi di cambio; sono esclusi i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse);
  • determinate attività e pratiche finanziarie collegate (come ad esempio le modalità di collocamento, le strategie di distribuzione, i meccanismi di incentivazione collegati alla distribuzione di prodotti finanziari).

Per l'elenco e le definizioni dei singoli strumenti finanziari analizzati dalla Banca d'Italia nell'ambito del potere di intervento, cfr. il Glossario.

L'art. 7-bis del Testo unico della finanza (TUF) attribuisce questo "potere di intervento sui prodotti" (product intervention power) alla:

  • Banca d'Italia al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario nazionale;
  • Consob per tutelare gli investitori e l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e delle merci.

È importante sottolineare che prima di esercitare tale potere le autorità sono tenute a verificare che non sia possibile fronteggiare i rischi identificati attraverso altre misure di vigilanza e che la misura sia proporzionata e non discriminatoria. Il potere di intervento può essere esercitato dalle autorità nazionali attraverso misure temporanee o permanenti nei confronti delle banche, delle imprese di investimento e dei gestori del mercato; non rientrano nel perimetro di applicazione del potere i soggetti diversi da quelli specificatamente indicati dalla normativa europea, come ad esempio le SGR e gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 106 del Testo unico bancario (TUB).

Come noto la Banca d'Italia già svolge controlli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza degli intermediari nei rapporti con la clientela, ma questi riguardano esclusivamente i prodotti e i servizi bancari e finanziari (come conti correnti, depositi, finanziamenti, servizi di pagamento) mentre, come detto, il potere di intervento attribuito alla Banca d'Italia in tema di strumenti finanziari persegue esclusivamente la finalità di preservare la stabilità del sistema finanziario nazionale.

Al fine dell'eventuale esercizio del potere di intervento la Banca d'Italia svolge regolarmente analisi sui rischi per la stabilità finanziaria che possono derivare dagli strumenti finanziari in circolazione in Italia sulla base di uno specifico quadro giuridico, analitico e metodologico, che viene costantemente aggiornato e affinato.

La Banca d'Italia comunica al pubblico, di norma una volta l'anno, una sintesi dei risultati delle analisi e delle valutazioni più recenti.

Sintesi dei risultati delle analisi e delle valutazioni più recenti (dati al 31 dicembre 2023)

Sulla base delle analisi più recenti, elaborate sulla base dei dati al 31 dicembre 2023, i titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione e i certificates continuano a essere all'attenzione della Banca d'Italia al fine dell'eventuale esercizio del potere di intervento, per la loro complessità, la crescita dei volumi e le ampie variazioni dei prezzi cui alcuni di questi titoli possono essere soggetti1.

Sebbene i rischi per la stabilità finanziaria che possono derivare da queste categorie di titoli appaiano al momento contenuti, occorre ricordare che i certificates possono esporre i detentori a rilevanti perdite al verificarsi di scenari avversi, la cui probabilità di realizzazione è di difficile valutazione. Il forte aumento dei certificates in circolazione avvenuto nel 2023 (di 20 miliardi, a 75) è principalmente riconducibile alle categorie meno rischiose - quelle a capitale totalmente o parzialmente protetto (in aumento di 15 miliardi, a 45) - e a quelli yield enhancement (cresciuti di 3 miliardi, a 24), che possono ottenere rendimenti superiori a quelli di mercato ma non offrono protezione sul capitale investito. Le famiglie detengono la maggior parte dei certificates (53 miliardi alla fine del 2023, da 37 alla fine del 2022), pari al 5 per cento del valore del totale dei titoli da esse detenuti.

I risultati completi delle analisi e delle valutazioni dei rischi per la stabilità finanziaria sono disponibili a questo link.

[1] Per l'elenco e le definizioni di tutti i singoli strumenti finanziari analizzati nell'ambito del potere di intervento, cfr. il Glossario delle tipologie di strumenti finanziari analizzati dalla Banca d'Italia nell'ambito del potere di intervento.