Il "potere di intervento" della Banca d'Italia su strumenti finanziari, depositi strutturati e attività/pratiche finanziarie collegate

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Il regolamento UE/2014/600 (MiFIR), entrato in vigore il 3 gennaio 2018, ha attribuito alle autorità di vigilanza nazionali, e in alcuni casi all'ESMA e all'EBA, il potere di vietare o limitare:

  • la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati (ossia depositi il cui rendimento è collegato a indicatori quali indici, strumenti finanziari, merci o tassi di cambio; sono esclusi i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse);
  • determinate attività e pratiche finanziarie collegate (come ad esempio le modalità di collocamento, le strategie di distribuzione, i meccanismi di incentivazione collegati alla distribuzione di prodotti finanziari).

Per l'elenco e le definizioni dei singoli strumenti finanziari analizzati dalla Banca d'Italia nell'ambito del potere di intervento, cfr. il Glossario.

L'art. 7-bis del Testo unico della finanza (TUF) attribuisce questo "potere di intervento sui prodotti" (product intervention power) alla:

  • Banca d'Italia al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario nazionale;
  • Consob per tutelare gli investitori e l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e delle merci.

La Banca d'Italia e la Consob hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per disciplinare le modalità di coordinamento e lo scambio di informazioni relativi all’esercizio del potere di intervento, secondo il riparto di competenze stabilito dal TUF.

È importante sottolineare che prima di esercitare tale potere le autorità sono tenute a verificare che non sia possibile fronteggiare i rischi identificati attraverso altre misure di vigilanza e che la misura sia proporzionata e non discriminatoria. Il potere di intervento può essere esercitato dalle autorità nazionali attraverso misure temporanee o permanenti nei confronti delle banche, delle imprese di investimento e dei gestori del mercato; non rientrano nel perimetro di applicazione del potere i soggetti diversi da quelli specificatamente indicati dalla normativa europea, come ad esempio le SGR e gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 106 del Testo unico bancario (TUB).

Come noto la Banca d'Italia già svolge controlli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza degli intermediari nei rapporti con la clientela, ma questi riguardano esclusivamente i prodotti e i servizi bancari e finanziari (come conti correnti, depositi, finanziamenti, servizi di pagamento) mentre, come detto, il potere di intervento attribuito alla Banca d'Italia in tema di strumenti finanziari persegue esclusivamente la finalità di preservare la stabilità del sistema finanziario nazionale.

Al fine dell'eventuale esercizio del potere di intervento la Banca d'Italia svolge regolarmente analisi sui rischi per la stabilità finanziaria che possono derivare dagli strumenti finanziari in circolazione in Italia sulla base di uno specifico quadro giuridico, analitico e metodologico, che viene costantemente aggiornato e affinato.

La Banca d'Italia comunica al pubblico, di norma una volta l'anno, una sintesi dei risultati delle analisi e delle valutazioni più recenti.

Sintesi dei risultati delle analisi e delle valutazioni più recenti (dati al 31 dicembre 2024)

Dalle analisi più recenti, condotte sulla base dei dati al 31 dicembre 2024, i certificates e le obbligazioni strutturate continuano a essere all'attenzione della Banca d’Italia, per la loro complessità e per la crescita dei volumi in circolazione osservata lo scorso anno1. È stato inoltre osservato un aumento dell’ammontare in circolazione di alcuni strumenti derivati, in particolare credit default swaps (CDS), swaptions e opzioni non plain-vanilla.

I rischi per la stabilità finanziaria connessi con il volume in circolazione di questi strumenti non sono elevati.

I risultati completi delle analisi e delle valutazioni dei rischi per la stabilità finanziaria sono disponibili a questo link.

[1] Per l'elenco e le definizioni di tutti i singoli strumenti finanziari analizzati nell'ambito del potere di intervento, cfr. sul sito dell'Istituto: Glossario delle tipologie di strumenti finanziari analizzati dalla Banca d'Italia nell'ambito del potere di intervento.