Il "potere di intervento" della Banca d'Italia su strumenti finanziari, depositi strutturati e attività/pratiche finanziarie collegate

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Il regolamento UE/2014/600 (MiFIR), entrato in vigore il 3 gennaio 2018, ha attribuito alle autorità di vigilanza nazionali, e in alcuni casi all'ESMA e all'EBA, il potere di vietare o limitare:

  • la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati (ossia depositi il cui rendimento è collegato a indicatori quali indici, strumenti finanziari, merci o tassi di cambio; sono esclusi i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse);
  • determinate attività e pratiche finanziarie collegate (come ad esempio le modalità di collocamento, le strategie di distribuzione, i meccanismi di incentivazione collegati alla distribuzione di prodotti finanziari).

Per l'elenco e le definizioni dei singoli strumenti finanziari analizzati dalla Banca d'Italia nell'ambito del potere di intervento, cfr. il Glossario.

L'art. 7-bis del Testo unico della finanza (TUF) attribuisce questo "potere di intervento sui prodotti" (product intervention power) alla:

  • Banca d'Italia al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario nazionale;
  • Consob per tutelare gli investitori e l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e delle merci.

È importante sottolineare che prima di esercitare tale potere le autorità sono tenute a verificare che non sia possibile fronteggiare i rischi identificati attraverso altre misure di vigilanza e che la misura sia proporzionata e non discriminatoria. Il potere di intervento può essere esercitato dalle autorità nazionali attraverso misure temporanee o permanenti nei confronti delle banche, delle imprese di investimento e dei gestori del mercato; non rientrano nel perimetro di applicazione del potere i soggetti diversi da quelli specificatamente indicati dalla normativa europea, come ad esempio le SGR e gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 106 del Testo unico bancario (TUB).

Come noto la Banca d'Italia già svolge controlli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza degli intermediari nei rapporti con la clientela, ma questi riguardano esclusivamente i prodotti e i servizi bancari e finanziari (come conti correnti, depositi, finanziamenti, servizi di pagamento) mentre, come detto, il potere di intervento attribuito alla Banca d'Italia in tema di strumenti finanziari persegue esclusivamente la finalità di preservare la stabilità del sistema finanziario nazionale.

Al fine dell'eventuale esercizio del potere di intervento la Banca d'Italia svolge regolarmente analisi sui rischi per la stabilità finanziaria che possono derivare dagli strumenti finanziari in circolazione in Italia sulla base di uno specifico quadro giuridico, analitico e metodologico, che viene costantemente aggiornato e affinato.

La Banca d'Italia comunica al pubblico, di norma una volta l'anno, una sintesi dei risultati delle analisi e delle valutazioni più recenti.

Sintesi dei risultati delle analisi e delle valutazioni più recenti (dati al 31 dicembre 2022)

Sulla base delle analisi e delle valutazioni più recenti, elaborate con dati fino al 31 dicembre 2022, alcune tipologie di titoli complessi - in particolare le cartolarizzazioni, le obbligazioni subordinate additional tier 1 (AT1, note anche come contingent convertibles o CoCos) e i certificates - sono, come lo scorso anno, maggiormente all'attenzione della Banca d'Italia ai fini del potere di intervento1, sia a seguito della crescita dei volumi sia per le ampie variazioni dei prezzi cui i titoli possono essere soggetti.

Sebbene i rischi per la stabilità finanziaria che possono derivare da queste categorie di titoli appaiano al momento contenuti, occorre ricordare che i detentori di certificates e di titoli AT1 possono subire rilevanti perdite al verificarsi di scenari avversi. In particolare, l'aumento dei certificates nel 2022 (di 11 miliardi, a 52) è interamente riconducibile agli investitori al dettaglio, che alla fine dell'anno ne detenevano 37 miliardi. Si tratta peraltro di un valore pari all'1 per cento della ricchezza finanziaria delle famiglie.

I risultati completi delle analisi e delle valutazioni dei rischi per la stabilità finanziaria sono disponibili a questo link.

[1] Per l'elenco e le definizioni di tutti i singoli strumenti finanziari analizzati nell'ambito del potere di intervento, cfr. il Glossario delle tipologie di strumenti finanziari analizzati dalla Banca d'Italia nell'ambito del potere di intervento.