Comunicazione agli intermediari finanziari e agli altri soggetti interessati sulla preparazione a una possibile Brexit senza accordoComunicazione non più rilevante e applicabile a seguito della ratifica dell'accordo di recesso

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L'8 ottobre 2019 l'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una Comunicazione in cui si richiama l'attenzione degli intermediari finanziari sull'urgenza di prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit), con particolare riferimento ad alcune tematiche.

Per quanto concerne le scelte di ricollocamento degli intermediari e le relative autorizzazioni, l'EBA sottolinea - in linea con quanto già precedentemente comunicato - come sia essenziale che fin dal primo giorno successivo a una Brexit senza accordo tutti gli intermediari operanti nell'Unione siano in grado di gestire autonomamente i propri rischi. In merito al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l'EBA ribadisce che le banche dovranno essere preparate ad assicurare il rispetto delle disposizioni del General Data Protection Regulation dal prossimo 1° novembre in caso di Brexit senza accordo. Infine, in materia di comunicazioni alla clientela, l'EBA conferma l'importanza di un'efficace informativa da parte degli intermediari verso la clientela; ove questi non provvedessero, i clienti stessi sono invitati a contattarli.

In linea con l'orientamento dell'EBA, la Banca d'Italia richiama l'attenzione degli intermediari britannici che offrono servizi in Italia - mediante succursali, in regime di libera prestazione di servizi ovvero attraverso agenti o soggetti convenzionati - sugli obblighi di comunicazione alla clientela previsti dal Decreto Legge n. 22/2019*, inclusa l'informativa che le banche devono rendere ai depositanti sul regime di protezione dei loro risparmi. Le banche, in particolare, dovranno comunicare tempestivamente ai risparmiatori l'adesione a un sistema di garanzia dei depositi italiano ovvero la copertura da parte del sistema di garanzia britannico, non appena saranno chiari i termini del recesso del Regno Unito dall'Unione. Con riferimento alla tutela degli investitori, si invita a consultare il sito della Consob.

Si richiamano inoltre gli adempimenti nei confronti delle autorità competenti previsti dal Decreto Legge: a) le banche e gli Imel insediati con succursale che intendono continuare a operare sul territorio della Repubblica devono necessariamente trasmettere la preventiva notifica ai sensi dell'art. 3; b) agli intermediari che devono cessare l'attività ai sensi dell'art. 4 è richiesta una comunicazione dei piani di ordinata cessazione dell'attività. La relativa modulistica è pubblicata su questo sito. Per le imprese di investimento si rinvia al citato sito della Consob.

Si informa inoltre che lo scorso agosto la Banca d'Italia ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con le autorità di vigilanza britanniche: la Bank of England/Prudential Regulatory Authority (PRA) e la Financial Conduct Authority (FCA). Il MoU, che sarà operativo in caso di Brexit senza accordo, si basa su uno schema predisposto dall'EBA in collaborazione con la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti, tra cui la Banca d'Italia, per far fronte alle esigenze di cooperazione nella vigilanza sul settore bancario e sui servizi di investimento. Il MoU si completa con una side letter, sottoscritta dalla banca con la sola FCA, che ne estende le previsioni (integrandole ove necessario) agli aspetti rilevanti per le responsabilità della Banca d'Italia in materia di supervisione sui mercati finanziari e sul risparmio gestito e di verifica degli obblighi e dei divieti discendenti dal Regolamento UE n. 236/2012 sullo short-selling. La sottoscrizione del MoU e della annessa side letter soddisfa una delle condizioni previste dalla normativa nazionale per il rilascio dell'autorizzazione agli intermediari italiani e alle società di gestione dei mercati a operare nel Regno Unito e viceversa.


* Si richiama anche la comunicazione della Banca d'Italia agli intermediari.