Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 260/2012 art. 5 (lettera d) e al venir meno della deroga prevista dall’art. 3, comma 2 del Provvedimento attuativo della Banca d’Italia del febbraio 2013, a decorrere dal 1° febbraio 2016 i prestatori di servizi di pagamento (PSP) devono assicurare che, se un utilizzatore di servizi di pagamento che non è un consumatore o una microimpresa dispone o riceve singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi non individualmente bensì in forma aggregata, si utilizzino i formati di messaggistica ISO 20022 XML.
Quale deve intendersi il momento di ricezione di un ordine di pagamento nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di conversione delle disposizioni in formato XML offerti da terzi?
La previsione normativa non esclude la possibilità per un’impresa di avvalersi di servizi di conversione offerti da terzi utili a predisporre ordini di pagamento e di addebito SEPA in formato XML purché tale conversione avvenga prima dell’autorizzazione del flusso dispositivo e cioè prima del “momento di ricezione dell’ordine di pagamento”, come definito dall’art. 15, comma 1 del D.Lgs 11/2010 di recepimento della Direttiva UE sui servizi di pagamento (PSD). Nella pratica, il momento di ricezione dipende dagli applicativi/procedure interne in essere tra impresa e PSP, ferma restando l’opportunità di fornire adeguata trasparenza su tale profilo nei rapporti tra le parti.
Nel caso in cui una PSP si avvalga di un centro servizi per la lavorazione delle presentazioni/distinte inviate dal cliente tramite dischetto/file, occorre che i tracciati siano già XML oppure possono essere convertiti dal centro servizi?
Quando un PSP si avvale di un centro servizi per la ricezione degli ordini di pagamento si configura il caso di prestazione di servizi di conversione da parte dello stesso PSP (tramite soggetto terzo); tale attività può essere svolta dal PSP in regime di competizione con altri soggetti anche non finanziari, separatamente dall’offerta del servizio di pagamento. Resta ferma in ogni caso l’esigenza che, anche in tale circostanza, la conversione avvenga prima dell’autorizzazione del flusso dispositivo, ovvero prima del “momento di ricezione” dell’ordine di pagamento.
E’ possibile utilizzare formati diversi da quello XML nel caso di invio da parte di imprese di disposizioni di pagamento con supporto magnetico o cartaceo?
Per quanto attiene ai dubbi relativi a disposizioni di pagamento disposte mediante supporto magnetico (cd/email) o cartaceo, si chiarisce che in linea con le previsioni del Reg. 260/2012 l’invio delle disposizioni in formato XML presuppone l’utilizzo di un flusso elettronico strutturato che non appare compatibile con un supporto cartaceo. Resta ovviamente ferma la possibilità di utilizzare formati diversi nell’ambito dei servizi di conversione acquisiti da soggetti terzi (siano essi fornitori specializzati o gli stessi prestatori di servizi di pagamento).