Riferimenti normativi

L'oro che la Banca d'Italia detiene è parte integrante delle riserve ufficiali, la cui gestione è uno dei compiti fondamentali svolti dall'Eurosistema ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE.

Le banche centrali gestiscono le riserve ufficiali in piena indipendenza, nei limiti degli indirizzi adottati dalla BCE a salvaguardia della politica monetaria unica. L'oro è espressamente incluso nella nozione di "attività di riserva in valuta" dalla normativa comunitaria che, in attuazione dell'art. 30 dello Statuto del SEBC, ha disciplinato il trasferimento di attività della specie dalle BCN alla BCE.

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 43/1998 sulla partecipazione della Banca al SEBC stabiliscono al comma 2 dell'articolo 7 che: "La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea". L'articolo sostituisce il previgente art. 4, comma 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con DPR n. 148 del 1988, secondo cui le riserve ufficiali erano gestite dall'Ufficio Italiano dei cambi, e dalla Banca d'Italia per gli interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per le operazioni ordinarie. La modifica si è resa necessaria in quanto, in seguito all'introduzione della moneta unica, le riserve ufficiali possono essere detenute e gestite esclusivamente dalle banche centrali dell'Eurosistema. Si segnala infine che lo stesso DPR 148/1998 all'art.15 comma 2 già prevedeva la facoltà per la Banca d'Italia di negoziare liberamente oro all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.