Le riserve auree della Banca d'Italia sono parte integrante delle riserve valutarie ufficiali. Tali riserve sono detenute ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della BCE, che includono la detenzione e la gestione delle riserve valutarie ufficiali tra i compiti fondamentali svolti dall'Eurosistema, a cui partecipano la BCE e le banche centrali dei paesi la cui moneta è l'euro. Le banche centrali gestiscono le riserve valutarie in piena indipendenza, nei limiti degli indirizzi adottati dalla BCE a salvaguardia della politica monetaria unica. L'oro è espressamente incluso nella nozione di "attività di riserva in valuta" dalla normativa comunitaria che, in attuazione dell'art. 30 dello Statuto del SEBC, ha disciplinato il trasferimento di attività della specie dalle BCN alla BCE.
Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 43/1998 sulla partecipazione della Banca al SEBC dispongono al comma 2 dell'articolo 7 che: "La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea". L'articolo sostituisce il previgente art. 4, comma 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, secondo cui le riserve valutarie ufficiali erano gestite dall'Ufficio Italiano dei cambi, e dalla Banca d'Italia per gli interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per le operazioni ordinarie. La modifica si rese necessaria in quanto, in seguito all'introduzione della moneta unica, le riserve valutarie ufficiali possono essere detenute e gestite esclusivamente dalle banche centrali dell'Eurosistema. Si segnala infine che lo stesso DPR 148/1998 all'art.15 comma 2 già prevedeva la facoltà per la Banca d'Italia di negoziare liberamente oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.