Rapporto sulla convergenza BCE - Giugno 2025
Il presente Rapporto sulla convergenza è stato predisposto in seguito alla richiesta presentata dalla Bulgaria il 25 febbraio 2025 di effettuare un esame specifico per il paese. Nel redigere questo rapporto la Banca centrale europea (BCE) assolve l'obbligo, sancito all'articolo 140 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato), di riferire al Consiglio dell'Unione europea (Consiglio dell'UE) su richiesta di uno Stato membro dell'UE con deroga "sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria". Il rapporto stilato dalla BCE e quello elaborato dalla Commissione europea, in virtù dello stesso mandato, sono sottoposti al Consiglio dell'UE in parallelo. Il presente rapporto riguarda solo la Bulgaria: le posizioni degli altri Stati membri con deroga (Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria) verranno esaminate nella prossima edizione ordinaria del Rapporto sulla convergenza, nel 2026. In considerazione dello status speciale della Danimarca, nel rapporto del 2026 non vi sarà alcuna valutazione relativa alla convergenza di questo Stato, salvo sua esplicita richiesta.
Nel presente rapporto la BCE applica il medesimo schema di valutazione dei precedenti rapporti sulla convergenza, al fine di esaminare, con riferimento alla Bulgaria, se sia stato conseguito un grado di convergenza elevato e sostenibile in ambito economico, se la legislazione nazionale risulti compatibile con i trattati e con il Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito "Statuto del SEBC") e se siano soddisfatti i requisiti di natura giuridica affinché la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) possa divenire parte integrante dell'Eurosistema.
La valutazione del processo di convergenza economica dipende in misura considerevole dalla qualità e dall'integrità delle statistiche su cui si fonda. La compilazione e la segnalazione dei dati non devono essere influenzate da considerazioni o interferenze politiche. Agli Stati membri dell'UE è stato chiesto di attribuire elevata priorità alla qualità e all'integrità delle loro statistiche, di predisporre un adeguato sistema di controlli incrociati in sede di compilazione e di applicare requisiti minimi di qualità. Tali requisiti sono della massima importanza per rafforzare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità di dar conto del proprio operato degli istituti nazionali di statistica, nonché per sostenere la fiducia nella qualità dei dati sulle finanze pubbliche (cfr. il capitolo 5).
A partire dal 4 novembre 2014 ogni Stato membro dell'UE soggetto ad abrogazione della deroga ha l'obbligo di partecipare al Meccanismo di vigilanza unico (MVU) al più tardi dalla data di adozione dell'euro. Da quel momento, tutti i diritti e gli obblighi inerenti all'MVU cominciano ad applicarsi a tale paese. È pertanto della massima importanza che siano compiuti i preparativi necessari. In particolare, per ogni Stato membro che aderisca all'area dell'euro, e quindi all'MVU, si conduce una valutazione approfondita del sistema bancario. Attualmente la Bulgaria è l'unico Stato membro che partecipa all'MVU in regime di cooperazione stretta con la BCE, nell'ambito dell'impegno del paese ad aderire simultaneamente all'unione bancaria e ai nuovi Accordi europei di cambio (AEC II). Il quadro di cooperazione stretta con la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) è entrato in vigore il 1° ottobre 2020, previo soddisfacimento dei necessari requisiti normativi e di vigilanza. In tale data la BCE ha assunto la competenza per 1) la vigilanza diretta degli enti significativi in Bulgaria, 2) le procedure comuni per tutti i soggetti vigilati e 3) la sorveglianza degli enti meno significativi, che continuano a essere vigilati dall'autorità nazionale competente. Vi è stata una collaborazione molto assidua tra la vigilanza bancaria della BCE e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) per garantire un'agevole integrazione dell'autorità nazionale competente in seno all'MVU.
Il rapporto si articola nel modo seguente: il capitolo 2 descrive lo schema di valutazione adottato per l'esame della convergenza economica e legale; il capitolo 3 presenta una sintesi per il paese corredata dei principali risultati ottenuti sulla base dell'esame della convergenza economica e legale in Bulgaria; il capitolo 4 approfondisce l'analisi dello stato della convergenza economica in Bulgaria; il capitolo 5 delinea gli indicatori di convergenza e la metodologia statistica applicata per la loro costruzione; infine, il capitolo 6 verte sulla compatibilità della legislazione nazionale in Bulgaria, compreso lo statuto della Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria), con gli articoli 130 e 131 del Trattato.