L'euro è già stato introdotto in 20 dei 27 Stati membri dell'UE. Questo rapporto prende in esame sei dei sette Stati membri che devono ancora adottare la moneta unica, ossia Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. In base al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "Trattato") ognuno di essi è tenuto ad adottare l'euro e, a tal fine, deve compiere ogni sforzo per soddisfare tutti i criteri di convergenza. Il settimo Stato membro, la Danimarca, nel 1992 ha notificato al Consiglio dell'Unione europea (Consiglio dell'UE) l'intenzione di non partecipare alla Terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). L'elaborazione di rapporti sulla convergenza con riferimento alla Danimarca è pertanto soggetta a richiesta da parte del paese stesso. Non essendo pervenuta alcuna richiesta in tal senso, la Danimarca non è considerata nel presente rapporto.
Nel predisporre questo rapporto la Banca centrale europea (BCE) assolve l'obbligo sancito all'articolo 140 del Trattato, il quale prevede che, almeno una volta ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro con deroga, la BCE e la Commissione europea riferiscano al Consiglio dell'UE "sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria". La presente analisi sui sei paesi menzionati viene effettuata nel quadro del regolare esercizio biennale. Il rapporto stilato dalla BCE e quello elaborato dalla Commissione europea sono sottoposti al Consiglio dell'UE in parallelo.
Nel presente rapporto la BCE applica il medesimo schema di valutazione dei precedenti rapporti sulla convergenza, al fine di esaminare, con riferimento ai sei paesi interessati, se sia stato conseguito un grado di convergenza elevato e sostenibile in ambito economico, se la legislazione nazionale risulti compatibile con il Trattato e con il Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito "Statuto del SEBC") e se siano soddisfatti i requisiti di natura giuridica affinché le rispettive banche centrali nazionali (BCN) possano divenire parte integrante dell'Eurosistema.
La valutazione del processo di convergenza economica dipende in misura considerevole dalla qualità e dall'integrità delle statistiche su cui si fonda. La compilazione e la segnalazione dei dati non devono essere influenzate da considerazioni o interferenze politiche. Agli Stati membri dell'UE è stato chiesto di attribuire elevata priorità alla qualità e all'integrità delle loro statistiche, di predisporre un adeguato sistema di controlli incrociati in sede di compilazione e di applicare requisiti minimi di qualità. Tali requisiti sono della massima importanza per rafforzare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità di dar conto del proprio operato degli istituti nazionali di statistica, nonché per sostenere la fiducia nella qualità dei dati sulle finanze pubbliche (cfr. il capitolo 6).
A partire dal 4 novembre 2014 ogni Stato membro dell'UE soggetto ad abrogazione della deroga ha l'obbligo di partecipare al Meccanismo di vigilanza unico (MVU) al più tardi dalla data di adozione dell'euro. Da quel momento, tutti i diritti e gli obblighi inerenti all'MVU cominciano ad applicarsi a quel paese. È pertanto della massima importanza che siano compiuti i preparativi necessari. In particolare, per ogni Stato membro che aderisca all'area dell'euro, e quindi all'MVU, si conduce una valutazione approfondita del sistema bancario. Attualmente la Bulgaria è l'unico Stato membro che partecipa all'MVU in regime di cooperazione stretta con la BCE, nell'ambito dell'impegno del paese ad aderire simultaneamente all'unione bancaria e ai nuovi Accordi europei di cambio (AEC II). Il quadro di cooperazione stretta con la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) è entrato in vigore il 1° ottobre 2020, previo soddisfacimento dei necessari requisiti normativi e di vigilanza. In tale data la BCE ha assunto la competenza per 1) la vigilanza diretta degli enti significativi in Bulgaria, 2) le procedure comuni per tutti i soggetti vigilati e 3) la sorveglianza degli enti meno significativi, che continuano a essere vigilati dall'autorità nazionale competente. Vi è stata una collaborazione molto assidua tra la Vigilanza bancaria della BCE e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) per garantire un'agevole integrazione dell'autorità nazionale competente in seno all'MVU.
Il rapporto si articola nel modo seguente: il capitolo 2 descrive lo schema di valutazione adottato per l'esame della convergenza economica e legale; il capitolo 3 fornisce un'analisi orizzontale degli aspetti principali della convergenza economica; il capitolo 4 presenta una sintesi per paese corredata dei principali risultati ottenuti sulla base dell'esame della convergenza economica e legale; il capitolo 5 approfondisce l'analisi dello stato della convergenza economica in ciascuno dei sei Stati membri dell'UE in oggetto; il capitolo 6 delinea gli indicatori di convergenza e la metodologia statistica applicata per la loro costruzione; infine, il capitolo 7 verte sulla compatibilità delle legislazioni nazionali, compresi gli statuti delle banche centrali, con gli articoli 130 e 131 del Trattato.