Rapporto sulla convergenza BCE - Giugno 2022

Dal 1° gennaio 1999 l'euro è stato introdotto in diciannove Stati membri dell'Unione europea (UE). Questo rapporto prende in esame sette degli otto paesi dell'UE che non hanno ancora adottato la moneta unica. Uno degli otto paesi, la Danimarca, nel 1992 ha notificato al Consiglio dell'Unione europea (Consiglio dell'UE) l'intenzione di non partecipare alla Terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). L'elaborazione di rapporti sulla convergenza con riferimento alla Danimarca è pertanto soggetta a richiesta da parte del paese stesso. Non essendosi realizzata tale condizione, questo rapporto prende in esame i seguenti paesi: Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. In base al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "Trattato") ognuno di essi è tenuto ad adottare l'euro e, a tal fine, deve compiere ogni sforzo per soddisfare tutti i criteri di convergenza.

Nel predisporre questo rapporto la Banca centrale europea (BCE) assolve l'obbligo sancito all'articolo 140 del Trattato, il quale prevede che, almeno una volta ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro con deroga, la BCE e la Commissione europea riferiscano al Consiglio dell'UE "sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria". La presente analisi sui sette paesi menzionati viene effettuata nel quadro del regolare esercizio biennale. Il rapporto stilato dalla BCE e quello elaborato dalla Commissione europea sono sottoposti al Consiglio dell'UE in parallelo.

Nel presente rapporto la BCE applica il medesimo schema di valutazione dei precedenti rapporti sulla convergenza, al fine di esaminare, con riferimento ai sette paesi interessati, se sia stato conseguito un grado di convergenza elevato e sostenibile in ambito economico, se la legislazione nazionale risulti compatibile con il Trattato e con il Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito "Statuto del SEBC") e se siano soddisfatti i requisiti di natura giuridica affinché le rispettive banche centrali nazionali (BCN) possano divenire parte integrante dell'Eurosistema.

Il presente rapporto include un esame più approfondito della Croazia rispetto agli altri paesi perché le autorità croate hanno annunciato in varie occasioni l'intenzione di adottare l'euro il 1° gennaio 2023.

La valutazione del processo di convergenza economica dipende in misura considerevole dalla qualità e dall'integrità delle statistiche su cui si fonda. La compilazione e la segnalazione dei dati, specie di quelli sui conti pubblici, non devono essere influenzate da considerazioni o interferenze politiche. Agli Stati membri dell'UE è stato chiesto di attribuire elevata priorità alla qualità e all'integrità delle loro statistiche, di predisporre un adeguato sistema di controlli incrociati in sede di compilazione e di applicare requisiti minimi di qualità. Tali requisiti sono della massima importanza per rafforzare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità di dar conto del proprio operato degli istituti nazionali di statistica, nonché per sostenere la fiducia nella qualità dei dati sulle finanze pubbliche (cfr. il capitolo 6).

A partire dal 4 novembre 2014, ogni Stato membro dell'UE soggetto ad abrogazione della deroga ha l'obbligo di partecipare al Meccanismo di vigilanza unico (MVU) al più tardi dalla data di adozione dell'euro. Poiché a detto paese si applicano da quel momento tutti i diritti e gli obblighi connessi all'MVU, è della massima importanza che siano compiuti i preparativi necessari. In particolare, per ogni Stato membro che aderisca all'area dell'euro, e quindi all'MVU, si conduce una valutazione approfondita del sistema bancario. Il 10 luglio 2020 la BCE ha annunciato di avere adottato le decisioni volte a instaurare una cooperazione stretta con la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) e la Hrvatska narodna banka, previo soddisfacimento dei necessari prerequisiti di vigilanza e normativi. Con l'entrata in vigore del quadro di cooperazione stretta il 1° ottobre di tale anno, la BCE ha assunto le responsabilità in materia di: 1) vigilanza diretta degli enti significativi nei due paesi; 2) procedure comuni per tutti i soggetti vigilati; 3) sorveglianza degli enti meno significativi, che continuano a essere vigilati dalle rispettive autorità nazionali competenti. Vi è stata una collaborazione molto assidua tra la vigilanza bancaria della BCE, la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) e la Hrvatska narodna banka per garantire un'agevole integrazione delle autorità nazionali competenti all'interno dell'MVU.

Il rapporto si articola nel modo seguente: il capitolo 2 descrive lo schema di valutazione adottato per l'esame della convergenza economica e legale; il capitolo 3 fornisce un'analisi orizzontale degli aspetti principali della convergenza economica; il capitolo 4 presenta una sintesi per paese corredata dei principali risultati ottenuti sulla base dell'esame della convergenza economica e legale; il capitolo 5 approfondisce l'analisi dello stato della convergenza economica in ciascuno dei sette Stati membri dell'UE in oggetto; il capitolo 6 delinea gli indicatori di convergenza e la metodologia statistica applicata per la loro costruzione; infine, il capitolo 7 verte sulla compatibilità delle legislazioni nazionali, compresi gli statuti delle banche centrali, con gli articoli 130 e 131 del Trattato.

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