N. 40 - L'attività delle banche in "securities" e la disciplina dei contratti derivati in Giappone

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di Marino Perassiaprile 1996

È stato recentemente messo in evidenza come lo sviluppo e la diffusione degli strumenti derivati, aspetto più tipico della recente evoluzione del sistema finanziario a livello nazionale e intemazionale, sollecitino "... la riflessione, gli studi e le preoccupazioni degli operatori, dei supervisori, delle banche centrali e delle istituzioni intemazionali".

L'avvio delle negoziazioni dei contratti futures su titoli di stato (mercato MIF) ha rappresentato, nel Settembre del 1992, il primo passo verso la costituzione in Italia dei mercati regolamentati dei contratti uniformi a termine. Gli scambi sui futures sui BTP del MIF si sono aggiunti a quelli del LIFFE di Londra raggiungendo nel Marzo 1994 il livello complessivo massimo di L. 450.000 miliardi.

Successivamente sono stati avviati gli scambi delle opzioni relative a contratti futures su titoli di stato (opzioni MTO), dei futures sull'indice di borsa (FIB30) e, proprio recentemente, delle opzioni sullo stesso indice (opzioni MIBO).

Il tutto senza dimenticare il crescente volume di negoziazioni concluse dagli operatori italiani over the counter, sia sui tassi di interesse sia su valute.

Nell'affrontare le tematiche concernenti le nuove figure contrattuali il giurista è naturalmente portato ad utilizzare le categorie e gli istituti esistenti e, per tale ragione, già noti e familiari.

Nell'area degli strumenti derivati e dei contratti uniformi a termine, però, l'interprete incontra scarsi riferimenti nel diritto positivo. La legge n. 1/1991, all'art. 1, comma 2, delinea la categoria dei c.d. "contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute ..." per ricondurre i medesimi all'insieme dei valori mobiliari.

La stessa legge, all'art. 23, comma 1, considera i "... contratti uniformi a termine ..." al fine di assegnare le competenze in materia di disciplina dei relativi mercati.

L'intervento del legislatore si ferma qui. La normativa secondaria è intervenuta per disciplinare i mercati regolamentati futures e delle opzioni, occupandosi più degli aspetti relativi alle negoziazioni ed alle strutture dei mercati stessi che delle figure negoziali. Fuori da quest'area, nell'ambito dei contratti over the counter, l'autonomia negoziale risulta essere l'unico punto di riferimento.

Per quanto si possano utilizzare parti della disciplina codicistica sulla vendita a termine e sull'opzione, oltre alle elaborazioni dottrinali sui contratti di borsa e sulle c.d. operazioni differenziali, l'atipicità finisce sempre per caratterizzare le nuove figure contrattuali.

Ed all'atipicità si accompagna talvolta il dubbio che la struttura dei derivati, spesso priva di scambi su beni materialmente esistenti, tenda ad entrare nell'area del "denaro virtuale", avvicinandosi al gioco ed alla scommessa, con la conseguente applicazione dell'eccezione prevista all'art. 1933 cod. civ.

Un dubbio fugato, solo per i contratti scambiati nei mercati regolamentati, dall'art. 23, comma 4, della legge n. 1/1991.

In tale contesto l'interprete è indotto ad ampliare la propria ricerca verso gli ordinamenti stranieri, seguendo così una indicazione contenuta nella stessa legge n. 1/1991, dove all'art. 23, comma 2, si prevede che l'Autorità competente, nel regolamentare i mercati, tenga presente "... la struttura dei mercati futures ed options esteri...".

Tale indagine risulta estremamente utile e proficua nel momento in cui si studiano non solo le discipline contrattuali, ma anche le risposte date dalla regolamentazione dei mercati alle problematiche scaturenti dalle attività. Problematiche spesso legate agli eccessi speculativi.

Seguendo questo approccio il mercato giapponese dei contratti derivati offre utili insegnamenti, sia perché le piazze finanziarie nipponiche sono le più attive nell'area asiatica, sia perché esse hanno già attraversato fasi di difficoltà legate anche all'utilizzo dei derivati ed hanno saputo elaborare le necessarie risposte regolamentari.

Il presente lavoro è il frutto di un periodo trascorso dall'autore presso la Delegazione di Tokyo della Banca d'Italia-UIC.

La ricerca ha preso le mosse dall'analisi delle fonti legislative e regolamentari che costituiscono il quadro normativo di riferimento ed è stata approfondita attraverso il confronto diretto con esperti legali di banche, istituzioni finanziarie e delle Autorità di controllo del settore.

Tale dialogo ha permesso non solo di mettere a fuoco alcuni aspetti delle problematiche giuridiche, ma è risultato altresì essenziale per risolvere le questioni interpretative scaturenti dall'applicazione della normativa. In particolare gli esponenti della Bank of Japan e del Ministry of Finance hanno fornito le indispensabili chiavi di lettura di una disciplina che, pur basata su principi codificati, è caratterizzata da una elevata frammentarietà e si fonda in larga misura sulle decisioni ed i provvedimenti di competenza delle Autorità, cui è attribuito un ampio ed incisivo potere discrezionale.

Lo studio è stato focalizzato sugli aspetti della regolamentazione che risultano di maggior interesse per l'Istituto, impegnato ad analizzare i fenomeni in discorso non solo dal punto di vista dell'Organo di Vigilanza sull'attività bancaria, ma anche nel proprio ruolo di osservatore dei fenomeni economici e delle loro regole.

Il lavoro intende così fornire al lettore un quadro essenziale della normativa giapponese relativa alla attività bancaria nel settore dell'intermediazione mobiliare, muovendo dai principi generali per giungere a trattare in modo più dettagliato l'area della contrattazione in strumenti derivati.

Un'area dove il recente dissesto di una nota banca britannica, causato da perdite patite proprio sui mercati asiatici, spinge l'interprete a soffermarsi sugli aspetti contrattuali, sulle relazioni esistenti fra le negoziazioni concluse sui vari mercati e sui rischi connessi all'utilizzo dei nuovi strumenti finanziari.

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