Informazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 216/2015

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Nell’esercizio della funzione di emissione la Banca d’Italia ha il compito di ritirare dalla circolazione le banconote che non hanno più corso legale a seguito dell’introduzione di una nuova serie di biglietti. La sostituzione delle banconote vecchie con quelle nuove può avvenire fino alla scadenza del termine di prescrizione.

Con l’avvento dell’euro, il 28 febbraio 2002 è cessato il corso legale della lira. La legge ha dato ai cittadini la possibilità di cambiare le lire con l’euro nei successivi dieci anni e cioè fino al 28 febbraio 2012. Le operazioni di conversione effettuate nel corso del tempo hanno superato complessivamente i 63 miliardi di controvalore in euro.

A circa tre mesi dal termine del periodo originariamente concesso, la scadenza per le operazioni di conversione è stata anticipata al 6 dicembre 2011. La modifica è stata introdotta con una norma che prevedeva che «le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato» (art. 26 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214).

In attuazione di questa norma, la Banca d'Italia non ha più potuto effettuare, dopo il 6 dicembre 2011, le operazioni di conversione richieste. Il controvalore delle banconote in lire ancora in circolazione (complessivamente circa 1,2 mld di euro) è stato versato al bilancio dello Stato.

La Corte Costituzionale ha ora dichiarato l’illegittimità della norma.

Subito dopo aver appreso dell’emanazione della sentenza della Corte, sono stati avviati con il MEF gli approfondimenti necessari per definire le modalità con le quali darvi esecuzione. Le richieste di conversione saranno esaminate non appena esauriti questi approfondimenti.

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