Q1. Nel calcolo del piano di risanamento adottato dalla nostra banca viene calcolato un scenario combinato e non vengono considerati scenari separati per un stress solamente idiosincratico e un stress solamente sistemico. È necessario calcolare questi scenari separati o basterebbe compilare lo scenario combinato?

A1. Nel template si deve riportare quanto già previsto nel proprio piano di risanamento. Si precisa inoltre che: i) le banche sottoposte a obblighi ordinari devono redigere il piano secondo le indicazioni di cui al § 5 delle Disposizioni in materia di piani di risanamento dell'8 febbraio 2022 che fa esplicito riferimento agli orientamenti dell'autorità di vigilanza europea sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06); ii) le banche sottoposte a obblighi semplificati devono redigere il proprio piano secondo le indicazioni di cui al § 6 e allo schema fornito all'Allegato A delle medesime Disposizioni (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/Disposizioni_in_materia_di_piani_di_risanamento.pdf).

Q2. In quanto banca di classe 3, è sufficiente come per gli anni precedenti effettuare un unico stress di tipo "combinato"?

A2. Ai fini della compilazione del template le aziende riportano le informazioni relative agli scenari utilizzati nei piani di risanamento. In base alla vigente normativa alle aziende sottoposte ad obblighi ordinari (cfr. Disposizioni in materia di piani di risanamento ) è richiesto di redigere il proprio piano in conformità a quanto stabilito dalle linee guida EBA 2014/06 sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento; alle aziende sottoposte ad obblighi di risanamento semplificati (cfr. Allegato_A_alle Disposizioni in materia di PdR_) è richiesto di descrivere almeno uno scenario di stress, nel quale l'ente effettui una valutazione di fattibilità sull'efficace realizzazione delle opzioni di risanamento contenute nel piano. Lo scenario (ad es. di tipo "combinato") deve focalizzarsi sulle principali vulnerabilità che assumono rilievo per l'ente.

Q3. Come magnitudo dello stress è richiesto di superare la soglia OCR, o occorre anche sforare la TSCR?

A3. La magnitudo dello stress deve essere quella utilizzata nel piano di risanamento che sarà inviato al nostro Istituto entro il 30 aprile. In base alle previsioni della BRRD gli scenari che devono essere contemplati nei piani di risanamento devono essere di grave stress macroeconomico e finanziario. Le linee guida EBA 2014/06 hanno quindi tra l'altro indicato che gli eventi previsti nello scenario dovrebbero minacciare di provocare il dissesto dell'ente o del gruppo, a meno che non vengano tempestivamente attuate misure di risanamento. Per completezza, si evidenzia che nelle EBA/GL/2023/06 "Orientamenti in materia di capacità globale di risanamento nella pianificazione del risanamento" - che la Banca d'Italia ha notificato all'Autorità Bancaria Europea di voler attuare a partire dal 2025 - sono fornite ulteriori indicazioni sulla severità degli scenari da applicare; in particolare, il requisito di "sufficiente severità" sarebbe raggiunto quando lo scenario porta alla violazione del requisito patrimoniale complessivo SREP o del coefficiente di leva finanziaria (Total SREP Capital Requirement, TSCR o Total SREP Leverage Ratio Requirement, TSLRR) o del requisito minimo di liquidità.

Q4. In corrispondenza della data di riferimento del piano dovranno essere inseriti i dati a consuntivo al 31/12/2023 oppure i dati prospettici 31/12/2024 in coerenza con i dati del Risk Appetite 2024?

A4. I dati da inserire sono quelli a consuntivo. In via generale, le informazioni da inserire nel foglio RPs del template devono essere quelle già inserite o che si prevede di inserire nel proprio piano di risanamento.

Q5. Per il requisito MREL la Banca deve rispettare 2 requisiti: % del TREA del 9,77% e del LRE del 3%. Ci si chiedeva se occorreva indicare solo il requisito del TREA da rispettare.

A5. Gli indicatori di risanamento connessi al requisito MREL devono essere quelli utilizzati nel piano e devono essere espressi conformemente a quanto previsto al para. 46 degli orientamenti sugli indicatori di risanamento (EBA/GL/2021/11).

Q6. In corrispondenza del Total SREP Capital Requirement (TSCR Total Capital) in valore assoluto, la Banca dovrà applicare la percentuale di cui al requisito minimo al totale delle esposizioni. Nel 2024 la Banca ha ricevuto la nuova decisione sul capitale. Dovranno essere inseriti i requisiti minimi nuovi o quelli in vigore alla data di riferimento (se quest'ultima è dicembre 2023)?

A6. Devono essere inseriti i requisiti alla data di riferimento del piano di risanamento.

Q7. In corrispondenza della colonna soglia di recovery, dovrà essere indicata la soglia per le opzioni di risanamento oppure la soglia relativa all'intervento precoce? La Banca ha effettuato simulazioni sul superamento di 2 indicatori della soglia dell'intervento precoce; dovranno essere effettuate anche sul superamento della soglia delle opzioni di risanamento? Dovranno essere effettuate simulazioni sul superamento per tutti gli indicatori?

A7. Dovrà essere indicata la soglia al cui superamento il piano prevede l'avvio del processo decisionale che potrebbe portare all'attivazione di una o più opzioni di risanamento. Per la calibrazione delle soglie si rimanda a quanto indicato al para. 27 orientamenti sugli in materia di indicatori di risanamento (EBA/GL/2021/11). i) le banche sottoposte a obblighi ordinari devono redigere il piano secondo le indicazioni di cui al § 5 delle Disposizioni in materia di piani di risanamento dell'8 febbraio 2022 che fa esplicito riferimento agli orientamenti EBA da applicare inclusi quelli sugli indicatori di risanamento (EBA/GL/2021/11) e sugli scenari da utilizzare nei piani (EBA/GL/2014/06); ii) le banche sottoposte a obblighi semplificati devono redigere il proprio piano secondo le indicazioni di cui al § 6 e allo schema fornito all'Allegato A delle medesime Disposizioni.

Q8. Nella riga tasso di copertura (accantonamenti/totale crediti deteriorati) bisogna considerare solo gli accontamenti dei deteriorati? quindi si fa riferimento al tasso di copertura dei crediti deteriorati?

A8. Sì in linea con quanto previsto ai para. 58-60 degli orientamenti sugli indicatori di risanamento (EBA/GL/2021/11).