Indicazioni per gli Istituti di Pagamento e gli IMEL per il mantenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di pagamentoDecreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. Direttiva PSD2)

Go to the english version Cerca nel sito

Il 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218 (c.d. Decreto) che recepisce, tra l'altro, la Direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. Direttiva PSD2).

L'art. 5, comma 3, del Decreto detta specifiche disposizioni in materia di periodo transitorio prevedendo che "gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attività cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 luglio 2018. Gli istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attività dopo il 13 luglio 2018 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d'Italia entro il 13 aprile 2018. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 luglio 2018, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi".

In relazione a ciò si forniscono indicazioni agli IP e IMEL vigilati per il mantenimento dell'autorizzazione.