Attuazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141. Pubblicazione degli elenchi ex art. 112, comma 7, TUBOrganismi costituiti fra i dipendenti di una medesima P.A. e Casse peota

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Nell'ambito della riforma dell'intermediazione finanziaria non bancaria introdotta dal D.Lgs.141/2010, l'articolo 112, comma 7, TUB, come modificato dal D.Lgs.169/2012, ha previsto che gli enti e le società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1° gennaio 1993, già iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB, e le c.d. casse peota, iscritte nella sezione del medesimo elenco ai sensi dell'art. 155, comma 6, TUB, possano continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore senza l'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

In attuazione di quanto sopra e in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 10-bis, del D.Lgs. 141/2010, si procede alla pubblicazione dei citati soggetti, sulla base delle informazioni allo stato disponibili.

Viene pertanto soppressa la sezione dell'elenco generale riservata alle casse peota e viene meno l'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 TUB degli Organismi costituiti tra i dipendenti di una stessa amministrazione pubblica individuati nel prospetto allegato.

Cessano di conseguenza tutti gli obblighi nei confronti della Banca d'Italia, ivi compresi quelli informativi e segnaletici, discendenti da tali iscrizioni.

ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N.141

Pubblicazione degli elenchi ex art. 112, comma 7, TUB (Organismi costituiti fra i dipendenti di una medesima P.A. e Casse peota)