Come sono ripartite le competenze di vigilanza tra la Banca d'Italia e la Consob?
Ai sensi del TUF:
- la Banca d'Italia è competente per l'osservanza degli obblighi in materia di
- adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;
- governo societario e requisiti generali di organizzazione e di continuità dell'attività;
- organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;
- requisiti dei partecipanti al capitale;
- verifiche nei confronti dei titolari di progetti;
- requisiti degli esponenti aziendali;
- la Consob è competente per
- l'osservanza degli obblighi in materia ditrasparenza e di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;
- l'individuazione delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, e il monitoraggio ai sensi del Regolamento ECSP.
Quali sono i servizi o le attività che il fornitore può prestare o svolgere congiuntamente ai servizi di crowdfunding?
Il fornitore di servizi crowdfunding, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la prestazione di ulteriori attività ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/2112, tra cui:
- la custodia delle attività;
- il ricorso a società veicolo per la prestazione di servizi di crowdfunding;
- i servizi di pagamento, previa autorizzazione in qualità di prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366/UE;
- l'applicazione di punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding;
- il suggerimento del prezzo e/o del tasso di interesse delle offerte di crowdfunding;
- la gestione di una bacheca elettronica;
- l'istituzione e gestione di fondi a copertura dei rischi.
Il servizio di gestione individuale di portafogli di prestiti è consentito solo ai fornitori di servizi di lending-based crowdfunding.
Il fornitore di servizi crowdfunding può svolgere - in conformità del diritto dell'Unione o nazionale - altre attività, anche riservate o soggette ad altre forme autorizzazione, purché connesse e strumentali a quella principale.
Un fornitore di servizi di crowdfunding può operare anche in altri Stati membri?
Sì, il fornitore di servizi di crowdfunding per le imprese può prestare i servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata concessa l'autorizzazione.
A tal fine, contestualmente o successivamente alla richiesta di autorizzazione, il richiedente dovrà fornire alla Consob, quale Autorità designata come punto unico di contatto ai sensi del Regolamento ECSP:
- un elenco degli Stati membri in cui intende prestare servizi di crowdfunding;
- l'identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della prestazione di servizi di crowdfunding in tali Stati membri;
- la data di inizio della prevista prestazione di servizi di crowdfunding;
- un elenco di ogni altra attività esercitata dal fornitore di servizi di crowdfunding che non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento ECSP.
Cosa prevede il Regolamento ECSP in materia di conflitti di interesse in relazione alla operatività sulla piattaforma di crowdfunding?
Ai sensi del Regolamento ECSP, i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese non possono:
- partecipare ad alcuna offerta di crowdfunding sulla loro piattaforma;
- accettare come titolari di progetti sulla loro piattaforma nessuno dei seguenti soggetti:
- i partecipanti al capitale che detengono il 20%, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto;
- i loro dirigenti o dipendenti;
- le persone fisiche o giuridiche legate a tali azionisti/dirigenti/dipendenti.
I fornitori che accettano quali investitori nei progetti offerti sulla loro piattaforma una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) devono renderlo noto attraverso il loro sito web, sul quale andranno pubblicate anche le informazioni sugli specifici progetti di crowdfunding in cui tali persone hanno investito; inoltre, provvedono a che tali investimenti siano effettuati alle stesse condizioni di quelli di altri investitori e che tali persone non godano di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni.
I fornitori devono anche predisporre policy e procedure per la gestione dei conflitti di interesse, che devono essere conformi alle previsioni del Regolamento delegato (UE) 2022/2111.
Un fornitore di servizi di crowdfunding può ricorrere a società terze per l'intestazione alternativa di quote di s.r.l.?
Il TUF, nel recepire la nuova disciplina del crowdfunding, ha introdotto la possibilità che le quote di s.r.l. possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, primo comma, del Codice Civile.
Per la sottoscrizione e la successiva alienazione di quote, il TUF consente esplicitamente il ricorso a intermediari abilitati alla prestazione di servizi di investimento. Tale regime alternativo di trasferimento delle quote deve risultare chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, che deve predisporre anche apposite modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione.
Nell'istanza di autorizzazione è necessario indicare l'intermediario incaricato e una sintesi degli accordi che regoleranno il rapporto tra le parti.
Esiste un form per la presentazione dell'istanza?
Sì, ai fini della predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione la società deve utilizzare il template "Modulo di istanza" (cfr. sezione Materiali) reso disponibile dalle Autorità (Banca d'Italia e Consob) e definito sulla base del formulario allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/2112.
Indicazioni utili ai fini della compilazione del modulo di istanza sono contenute nella Guida predisposta da Consob e Banca d'Italia.
Quali sono i documenti da allegare all'istanza?
Le informazioni e i documenti da trasmettere con l'istanza di autorizzazione sono indicati nella normativa comunitaria (Regolamento ECSP e Regolamento delegato (UE) 2022/2112) e nel template "Modulo di autorizzazione" da utilizzare per la presentazione dell'istanza.
Informazioni utili sono contenute anche nella Guida alla compilazione del modulo predisposta da Consob e Banca d'Italia.
Quali sono le informazioni richieste per il rilascio di una autorizzazione ad un fornitore di servizi di crowdfunding per le imprese?
Le informazioni, elencate all'art. 12 del Regolamento ECSP, sono:
- il nome (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare) del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, l'indirizzo internet del sito web gestito da tale fornitore e il suo indirizzo fisico;
- la forma giuridica del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
- lo statuto del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
- un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding;
- una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l'osservanza del presente regolamento, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili;
- una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
- una descrizione dei rischi operativi del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
- una descrizione dei presidi prudenziali del candidato fornitore di servizi di crowdfunding conformemente all'art. 11 del Regolamento ECSP;
- la prova del fatto che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding soddisfa i presidi prudenziali conformemente all'art. 11 del Regolamento ECSP;
- una descrizione del piano di continuità operativa del candidato fornitore di servizi di crowdfunding che, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare, stabilisce misure e procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti;
- l'identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
- la prova del fatto che le persone fisiche di cui alla lettera k) rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
- una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire alle persone di cui all'art. 8, par. 2, primo comma, del Regolamento ECSP di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
- una descrizione degli accordi di esternalizzazione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
- una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;
- una conferma dell'intenzione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, oppure mediante un accordo a norma dell'art. 10, par. 5, del Regolamento ECSP;
- una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento;
-
una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all'art. 21, par. 7, del Regolamento ECSP.
Le società già attive possono presentare istanza di autorizzazione?
Sì, le società già attive possono presentare istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento ECSP (in questo caso il Programma di attività dovrà includere una descrizione della precedente operatività, cfr. FAQ sul Programma di attività).
Un intermediario bancario o finanziario può presentare istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di crowdfunding per le imprese?
Banche, SIM, intermediari ex art. 106 del TUB, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica possono presentare istanza di autorizzazione per la prestazione di servizi di crowdfunding per le imprese. Qualora si tratti di intermediari già autorizzati, possono omettere di fornire le informazioni che non hanno subìto modifiche rispetto a quelle già in possesso della Banca d'Italia, producendo una dichiarazione in cui si attesta che tali informazioni non sono cambiate e che quindi non è necessario aggiornarle. Resta ferma la necessità di produrre tutte le informazioni attinenti specificamente alla fornitura di servizi di crowdfunding (Cfr. Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del TUF).
Inoltre, in linea con le previsioni del Regolamento ECSP, ai predetti intermediari non si applicano le disposizioni in materia di requisiti prudenziali previste per i fornitori di servizi di crowdfunding: essi rimangono soggetti alla loro normativa di riferimento.
Nello statuto cosa deve indicare la clausola relativa all'oggetto sociale?
Poiché lo statuto deve riflettere le attività effettivamente svolte e l'assetto organizzativo e di governo societario in concreto adottato dalla società, la clausola relativa all'oggetto sociale deve indicare i servizi di crowdfunding offerti, ricorrendo alle definizioni contenute nel Regolamento ECSP, nonché le eventuali ulteriori attività accessorie e strumentali prestate.
Cosa valuta la Banca d'Italia in sede autorizzativa in relazione all'assetto proprietario di un fornitore di servizi di crowdfunding (diversi dagli intermediari bancari e finanziari)?
La Banca d'Italia, come previsto dal TUF, verifica l'assenza di precedenti penali in capo ai titolari di partecipazioni qualificate che solo coloro che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto.
Se tra i partecipanti qualificati è presente una persona giuridica, i requisiti sono verificati in capo a:
- ciascun membro dell'organo di gestione e alle altre persone che dirigono di fatto l'attività;
- i partecipanti al capitale della persona giuridica, che, da soli o di concerto, ne detengano il controllo.
Nella valutazione la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni attinenti al profilo di correttezza (per. es sanzioni amministrative, licenziamenti, ruoli presso società fallite, sanzionate o in liquidazione coatta amministrativa) che il fornitore di servizi di crowdfunding deve fornire ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/2112.
La verifica è condotta sulla base del D.M. 144/1998, adottato in attuazione dell'art. 25, comma 2, del TUB. Cfr. anche le Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del TUF.
Cosa valuta la Banca d'Italia in sede autorizzativa in relazione agli esponenti aziendali di un fornitore di servizi di crowdfunding (diverso dagli intermediari bancari e finanziari)?
La Banca d'Italia, come previsto dal TUF, verifica:
- l'assenza di precedenti penali prevista dal Regolamento ECSP per le persone fisiche coinvolte nella gestione del fornitore di servizi di crowdfunding. La verifica è condotta sulla base del DM 169/2020 adottato in attuazione dell'art. 26, comma 3, del TUB;
- il possesso di sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza da parte degli esponenti del fornitore di servizi di crowdfunding, che sono tenuti a dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.
Nella valutazione la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni che il fornitore di servizi di crowdfunding deve fornire ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/2112.
Si noti che la disciplina del divieto di interlocking directorates non si applica agli operatori di crowdfunding.
Sulle modalità di accertamento e attestazione dei requisiti da parte del fornitore si fa rinvio a quanto indicato nelle Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del TUF.
I fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti alla nomina di un revisore legale dei conti?
Il Regolamento ECSP prevede che i fornitori di servizi di crowdfunding debbano calcolare i requisiti prudenziali sulla base di bilanci annuali sottoposti a revisione contabile (art. 11). Pertanto, per la revisione annuale del bilancio i fornitori di servizi di crowdfunding devono avvalersi di un revisore, che andrà individuato in linea con le disposizioni applicabili in base alla forma giuridica adottata (per es. s.p.a. o s.r.l.).
Le s.p.a. che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato e le s.r.l. che abbiano nominato un organo di controllo (collegiale o unipersonale) possono affidare a tale organo l'incarico di revisione dei conti.
Cosa deve indicare il fornitore di servizi di crowdfunding in merito al proprio assetto organizzativo?
Il regolamento ECSP prevede che il fornitore di servizi di crowdfunding si doti di dispositivi di governance e di un assetto organizzativo che garantiscano una gestione efficace e prudente. Nell'istanza occorre pertanto descrivere:
- i dispositivi di governance adottati, indicando composizione, ruolo e funzionamento degli organi aziendali (organigramma ecc.), la ripartizione dei compiti e dei poteri e dei rapporti gerarchici pertinenti, l'indicazione del personale in servizio responsabile dell'espletamento dei servizi o l'eventuale piano di assunzioni per i tre anni successivi e il relativo stato di attuazione;
- i meccanismi di controllo interno (ad esempio funzione di controllo della conformità e funzione di gestione del rischio) previsti, comprese le informazioni riguardanti le risorse (e relative competenze) impiegate, i ruoli, le responsabilità e le linee di riporto gerarchiche, le segnalazioni all'organo di gestione.
Inoltre, occorre descrivere:
- gli accordi di esternalizzazione previsti (cfr. FAQ infra);
- i sistemi, le risorse e le procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati, precisando le modalità interne adottate per garantire il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori, compreso il ricorso a servizi di cloud; la politica in materia di prevenzione delle frodi e di protezione dei dati/tutela della sfera privata; il luogo, i metodi e le politiche di archiviazione della documentazione, compreso il ricorso a servizi di cloud.
Vanno inoltre trasmesse le seguenti procedure:
- gestione del rischio: mappatura dei rischi individuati e una descrizione delle politiche e procedure di gestione dei rischi volte a individuare, gestire e monitorare i rischi correlati alle attività, ai processi e ai sistemi del fornitore;
- procedure contabili per la registrazione e comunicazione delle informazioni finanziarie;
- procedure per il trattamento dei reclami dei clienti;
- procedure per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento;
- procedure in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati.
Quali informazioni devono essere trasmesse in caso di esternalizzazione di funzioni aziendali?
Il fornitore di servizi di crowdfunding deve fornire una descrizione degli accordi di esternalizzazione, indicando:
- le funzioni operative da esternalizzare, compresi i servizi in cloud;
- i soggetti terzi a cui saranno esternalizzate le funzioni operative, comprese l'indicazione della loro sede;
- le modalità interne e le risorse assegnate al controllo delle funzioni esternalizzate (referenti);
- una sintesi degli accordi di esternalizzazione qualora il soggetto terzo sia ubicato in un paese terzo (ove tali informazioni siano disponibili);
- gli accordi sul livello dei servizi conclusi con i fornitori di servizi;
- un'analisi delle opzioni alternative ai soggetti terzi selezionati con una valutazione delle modalità e dei tempi necessari per implementare una strategia di uscita;
- le modalità per garantire la continuità del servizio e assicurare l'assistenza durante la transizione in caso di cessazione del contratto e passaggio a un nuovo fornitore (o internalizzazione);
Il fornitore deve fornire le informazioni necessarie a valutare, tra l'altro, che la soluzione adottata: (i) non comprometta la capacità dell'intermediario di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento; (ii) non alteri il rapporto con la propria clientela; (iii) non pregiudichi la qualità del sistema dei controlli interni; (iv) non ostacoli l'attività di vigilanza.
In linea con quanto previsto dal Regolamento ESCP, resta ferma in capo al fornitore di servizi di crowdfunding la piena responsabilità del rispetto della normativa applicabile alle attività esternalizzate.
Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento delegato (UE) 2022/2112 e agli Orientamenti di vigilanza emanati in materia dalla Banca d'Italia.
Cosa devono indicare il programma di attività e i piani previsionali?
Ai sensi del Regolamento ECSP, il programma di attività deve indicare le tipologie di servizi di crowdfunding che il fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire, illustrandone le concrete modalità di svolgimento, e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding.
I piani previsionali, redatti con riferimento ad un orizzonte temporale triennale, comprendono: i) gli stati patrimoniali previsionali; ii) i conti economici previsionali; c) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e spiegazione dei dati.
In relazione a tali piani, il fornitore deve indicare:
- la descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività con l'indicazione dei volumi attesi distinti per tipologia di crowdfunding prestata;
- se la società è già operativa, la descrizione dell'attività svolta finora, con indicazione dei volumi, del numero di progetti finanziati e dei risultati conseguiti e i bilanci relativi agli ultimi tre anni qualora disponibili;
- le commissioni applicate ai titolari di progetto e agli investitori;
- le stime di crescita prevista con la spiegazione dettagliata delle assunzioni alla base delle ipotesi formulate; le stime andranno prodotte anche con riferimento a uno scenario avverso, peggiorativo rispetto a quello base, al fine di effettuare un'autovalutazione delle capacità del fornitore di conseguire e mantenere l'equilibrio economico anche in condizioni avverse;
- la relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale.
La Banca d'Italia esamina tale documentazione per valutare - attraverso l'attendibilità delle previsioni e la sostenibilità dell'iniziativa - il rispetto da parte dell'intermediario dei requisiti prudenziali sin dall'avvio dell'operatività e per tutto il periodo previsionale, sia nello scenario base che in quello avverso.
Ai fini della raccolta delle informazioni utili da trasmettere alle Autorità è possibile utilizzare il prospetto excel da allegare - una volta compilato - all'istanza di autorizzazione (cfr. Materiali).
Sono previste misure in materia di tutela dei fondi dei clienti?
No, i servizi di crowdfunding non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi e i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso la piattaforma non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori. Pertanto, l'investitore deve sempre tenere presente il rischio di perdere la totalità del denaro investito.
Quali requisiti prudenziali sono applicabili ai fornitori i servizi di crowdfunding?
I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono, in ogni momento, di presidi prudenziali, pari almeno all'importo più elevato tra € 25 mila e un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente, che devono comprendere il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevoli anche la concessione di prestiti. Come previsto dall'art. 11 del Regolamento ECSP, tali presidi possono assumere una delle seguenti forme:
- fondi propri, calcolati ai sensi del Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR");
- una polizza assicurativa che copra i territori dell'Unione in cui le offerte di crowdfunding sono commercializzate attivamente o una garanzia comparabile;
- una combinazione dei punti a) e b). In tal caso occorre verificare che la somma tra il valore coperto dalla polizza (massimale per singolo sinistro) e l'ammontare dei fondi propri disponibili sia almeno pari all'importo minimo richiesto.
Il fornitore deve produrre:
per i fondi propri: a) la documentazione che dimostri in che modo il richiedente ha calcolato l'importo in conformità dell'art. 11 del Regolamento ECSP; b) se si tratta di una impresa già esistente, un estratto della contabilità sottoposto a revisione o un registro pubblico che certifichi l'importo dei fondi propri; c) se si tratta di una impresa di nuova costituzione, un estratto conto bancario emesso da un istituto di credito che attesti che i fondi sono depositati sul conto del richiedente;
- per la polizza: copia del contratto - anche preliminare - contenente tutti gli elementi necessari per ottemperare all'art. 11, par. 6 e 7, del Regolamento ECSP, sottoscritto da un'impresa autorizzata a fornire assicurazioni in conformità del diritto dell'Unione o nazionale. La polizza deve essere sottoscritta entro la conclusione del procedimento autorizzativo, eventualmente con clausola sospensiva dell'efficacia sino al rilascio del provvedimento autorizzativo.
Cosa valuta la Banca d'Italia in relazione all'adeguatezza dei fondi propri del fornitore di servizi di crowdfunding?
Ai fini della attestazione dei fondi propri il fornitore deve produrre:
- la documentazione che dimostri in che modo il richiedente ha calcolato l'importo in conformità dell'art. 11 del Regolamento ECSP;
- il calcolo previsionale dei presidi prudenziali del richiedente per i primi tre esercizi, sia nell
- se si tratta di una impresa già esistente, un estratto della contabilità sottoposto a revisione o un registro pubblico che certifichi l'importo dei fondi propri;
- se si tratta di una impresa di nuova costituzione, un estratto conto bancario emesso da un istituto di credito che attesti che i fondi sono depositati sul conto del richiedente;
La Banca d'Italia verifica la documentazione attestante l'esistenza e la composizione dei fondi propri, la correttezza del calcolo ai sensi degli artt. 26-30 del Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR") nonché l'adeguatezza di tali fondi ad assicurare il rispetto i requisiti prudenziali non solo in fase di autorizzazione, ma anche nel continuo. Il mancato rispetto dei requisiti prudenziali, infatti, può comportare la revoca dell'autorizzazione.
Cosa valuta la Banca d'Italia in relazione all'adeguatezza della polizza assicurativa sottoscritta dal fornitore di servizi di crowdfunding?
La polizza presentata dal fornitore di servizi crowdfunding a copertura dei requisiti prudenziali deve:
- presentare tutte le caratteristiche di cui all'art. 11, par. 6, del Regolamento ECSP, quali: (i) un termine iniziale non inferiore a un anno; (ii) un periodo di preavviso per la sua disdetta di almeno 90 giorni; (iii) la stipulazione presso un'impresa autorizzata ad assicurare a norma del diritto dell'Unione o nazionale; (iv) essere fornita da un terzo;
- prevedere almeno la copertura dei rischi indicati all'art.11, par. 7, del Regolamento ECSP; l'oggetto della polizza dovrà pertanto indicare espressamente i rischi richiamati dal Regolamento e non dovranno essere previste clausole - anche di esclusione - che possano limitarne la copertura rispetto alle previsioni dello stesso;
- prevedere un massimale per singolo sinistro allineato a quello complessivo e comunque idoneo in sé a coprire il requisito prudenziale.
Il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà: (i) valutare la congruità delle clausole economiche previste nella polizza tenendo in considerazione i rischi che si prevede di assumere con la futura operatività e che massimali e franchigie non siano tali da pregiudicare la sua capacità di far fronte a eventuali richieste di risarcimento da parte degli utenti; (ii) descrivere i meccanismi di monitoraggio finalizzati a verificare nel continuo l'eventuale saturazione del massimale durante il periodo di copertura.
Cosa deve indicare il piano di continuità operativa?
Il piano di continuità operativa dovrà contenere una descrizione delle misure e delle procedure che garantiscono, in caso di fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi con i clienti, comprese, se del caso, le disposizioni per la gestione continuativa dei prestiti in essere, la notifica ai clienti e il trasferimento delle modalità di custodia delle attività. Inoltre, il piano di continuità operativa dovrà contenere una descrizione di tre scenari di fallimento più probabili individuati dal fornitore di servizi crowdfunding e le misure da adottare per attenuarne l'impatto sulla continuità dei servizi essenziali. Si vorranno, a titolo di esempio, considerare i seguenti scenari: (i) liquidazione volontaria o crisi della società; (ii) interruzione dei servizi informatici dovuta a un problema di tipo operativo della piattaforma; (iii) revoca o sospensione della licenza.
Nel caso in cui le misure previste per gestire uno scenario di fallimento coinvolgessero soggetti terzi, il piano dovrà descrivere anche i processi e i ruoli di questi ultimi, fermo restando in capo alla piattaforma l'onere di supervisione e monitoraggio.
Le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding devono essere conformi al Regolamento delegato (UE) 2022/2116.
Come devono essere prestati i servizi di pagamento connessi alle operazioni di investimento effettuate sulla piattaforma di crowdfunding?
I fornitori di servizi di crowdfunding possono, alternativamente:
- fornire servizi di pagamento:
- direttamente, previa autorizzazione in qualità di prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366/UE;
- tramite un terzo, a condizione che si tratti di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366/UE; in tal caso, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà trasmettere, in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, copia dell'accordo o dell'accordo preliminare con il soggetto terzo;
- istituire e mantenere dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di progetti di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento conformemente alla direttiva 2015/2366/UE.
Si evidenzia che qualora i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che si avvalgono per la gestione dei flussi di pagamento collegati alle campagne pubblicate sulle piattaforme in via esclusiva o preferenziale di un prestatore di servizi di pagamento italiano (banca, IP, IMEL) si qualifichino come agenti nei servizi di pagamento, devono iscriversi nell’apposito registro tenuto dall'OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. L'iscrizione comporta, tra l'altro, l'adempimento di specifici obblighi a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (capo V, art. 43 e ss.), come ad esempio, la fruizione di specifici programmi di formazione per il riconoscimento di operatività potenzialmente connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; l'acquisizione e conservazione dei dati identificativi dei clienti, da trasmettere al prestatore di servizi di pagamento preponente; la comunicazione al prestatore di servizi di pagamento preponente ogni circostanza e informazione rilevante ai fini dell'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria - UIF.
Come deve essere gestita la custodia delle attività connesse ai servizi di crowdfunding?
Il fornitore di servizi di crowdfunding può prestare il servizio di custodia delle attività direttamente o tramite un terzo. In entrambi i casi, il depositario delle attività deve essere in possesso di un'autorizzazione ad operare come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE (CRD) o come impresa di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MIFID II).
Possono essere tenuti in custodia i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding offerti sulla piattaforma e che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto a nome di un investitore o che possono essere fisicamente consegnati a un depositario.
Cosa deve verificare il fornitore in capo ai titolari dei progetti da pubblicare sulla piattaforma?
Il Regolamento ECSP prevede che il fornitore di servizi di crowdfunding effettui un "livello minimo" di adeguata verifica nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento dei loro progetti attraverso la piattaforma. Tale livello include le seguenti verifiche:
a) che il titolare del progetto non abbia precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale;
b) che il titolare del progetto non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell'Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell'art. 9, par. 2, della direttiva (UE) 2015/849.
Nell'effettuare tali verifiche il fornitore definisce in anticipo i criteri da seguire, dotandosi di procedure e strumenti idonei a verificare le dichiarazioni rese dagli interessati, in linea con gli Orientamenti di vigilanza emanati in materia dalla Banca d'Italia.
Come deve essere organizzato il processo di valutazione dei progetti da pubblicare sulla piattaforma?
E' opportuno che il fornitore di servizi di crowdfunding definisca un processo di selezione dei progetti strutturato, che preveda: i) l'impiego di solide metodologie per le valutazioni di merito, utili a consentire anche un accurato esame delle iniziative sotto il profilo della compliance (e.g. conflitti d'interesse, tasso usura) o finanziario (e.g. progetti non profittevoli); ii) l'ausilio di adeguate professionalità, anche esterne; iii) una efficace dialettica interna nel processo, assicurando la separatezza tra fase istruttoria e decisoria anche a presidio di eventuali conflitti di interesse.
Nel caso in cui la piattaforma sia specializzata in progetti di lending crowdfunding, il fornitore definirà procedure idonee ad assicurare il rispetto della normativa in materia di usura in relazione ai tessi di interesse applicati.
I fornitori di servizi di crowdfunding sono soggetti a obblighi antiriciclaggio?
Il Regolamento ECSP pone in carico ai fornitori di servizi di crowdfunding almeno un livello minimo di adeguata verifica (c.d. due diligence, cfr. art. 5) nei confronti dei titolari di progetti prevedendo l'obbligo di verificare che essi non siano stabiliti in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell'Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.
Inoltre, il Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo include i fornitori specializzati nell'offerta di servizi di crowdfunding tra i destinatari degli obblighi in materia a partire dal 10 luglio 2027 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni). Da tale data, i fornitori di servizi di crowdfunding saranno tenuti, ad esempio, a: i) prevedere procedure e controlli interni atti a mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; ii) svolgere l'adeguata verifica della clientela e registrare le operazioni e i trasferimenti da questa effettuati; iii) istituire un sistema di controllo per individuare le operazioni che potrebbero far sorgere sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e segnalare tali operazioni alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Restano fermi gli specifici obblighi previsti in capo agli intermediari vigilati che prestano servizi di crowdfunding.
A quali condizioni si verifica la revoca dell'autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding?
Ai sensi del regolamento ECSP, la revoca dell'autorizzazione da parte delle Autorità competenti avviene nel caso in cui il fornitore di servizi di crowdfunding:
- non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 18 mesi dalla data di concessione della stessa;
- abbia espressamente rinunciato all'autorizzazione;
- non abbia fornito servizi di crowdfunding per 9 mesi consecutivi e non sia più coinvolto nell'amministrazione di contratti in essere;
- abbia ottenuto l'autorizzazione in modo irregolare;
- non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;
- violi gravemente il Regolamento ECSP;
- sia anche un fornitore di servizi di pagamento e abbia violato le norme nazionali di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, o lo abbiano fatto i suoi dirigenti, i suoi dipendenti o terzi che agiscono per suo conto;
- lo stesso fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo che agisce per suo conto abbia perso l'autorizzazione che gli consente di fornire servizi di pagamento o servizi di investimento.