Criteri per la gestione dei quesiti normativi in materia antiriciclaggioCriteri per la gestione dei quesiti sulla normativa di competenza della Banca d'Italia

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La Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza sugli intermediari per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo riceve numerosi quesiti che riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle norme su tali materie. Tuttavia la Banca d'Italia è soltanto uno dei soggetti dotati di poteri regolamentari in questo settore, per il quale sono competenti anche altre Autorità pubbliche oltre che, ovviamente, il legislatore.

Per queste ragioni, l'aiuto che la Banca d'Italia può fornire nel guidare gli operatori a interpretare e applicare le norme in modo corretto e nel fornire al pubblico risposte sulla normativa non può essere onnicomprensivo, ma può riguardare solo le disposizioni che essa stessa ha emanato.

Per chiarire il ruolo della Banca d'Italia e assicurare che esso sia svolto nel modo più efficace, tempestivo ed efficiente, si forniscono di seguito alcune importanti indicazioni sul tipo di quesiti ai quali la Banca può fornire risposta e sulle corrette modalità per presentarli. Le indicazioni si riferiscono esclusivamente ai quesiti sulla normativa disponibile nella sezione Archivio Norme, che contiene la regolamentazione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

I quesiti devono contenere:

  • un'indicazione quanto più possibile precisa delle norme sulle quali si chiedono chiarimenti;
  • una descrizione chiara e completa del quesito sottoposto, che spieghi anche a quale eventuale esigenza concreta esso risponde;
  • l'interpretazione proposta dall'autore del quesito in merito alle norme e le ragioni per le quali a suo parere esse non sono chiare o sufficienti per rispondere all'eventuale esigenza concreta che viene prospettata.

La Banca d'Italia non può fornire risposte a quesiti su norme di legge o emanate da altre Autorità, quando non ha poteri normativi, applicativi o di proposta su di esse.

Quando il quesito ha a oggetto norme la cui violazione è punita con sanzioni penali, la Banca d'Italia può fornire chiarimenti solo sulle disposizioni da essa emanate; non può invece attestare se la situazione prospettata nel quesito rientra o no nella fattispecie prevista dalla norma penale (cioè se costituisce o meno un reato); questa valutazione è infatti riservata all'Autorità Giudiziaria.

Le banche e gli altri soggetti vigilati sottopongono i quesiti per posta cartacea (indirizzo: Via Piacenza, 6, 00184 Roma) o per posta elettronica certificata (indirizzo: sna@pec.bancaditalia.it).

I soggetti diversi dalle banche e dagli altri soggetti vigilati possono inviare i quesiti attraverso gli stessi canali; di regola, a questi quesiti la Banca d'Italia non risponde direttamente, ma può valutarli, nell'esercizio delle proprie competenze, quale spunto per eventuali modifiche alla regolamentazione antiriciclaggio o per comunicazioni e provvedimenti di carattere generale (pubblicati all'interno di questo sito).

In nessun caso la Banca d'Italia può rispondere a quesiti posti per telefono o posta elettronica ordinaria.