Attivazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

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L'articolo 133 della direttiva UE/2019/878 (CRD5) riconosce alle autorità nazionali designate la facoltà di imporre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB) al fine di prevenire e attenuare rischi sistemici non altrimenti coperti con altri strumenti macroprudenziali. Il SyRB deve essere costituito da capitale di elevata qualità (common equity tier 1, CET1). La riserva è stata inclusa nel novero degli strumenti macroprudenziali a disposizione della Banca d'Italia con il 38° aggiornamento della Circolare 285.

La Banca d'Italia ha deciso di applicare a tutte le banche autorizzate in Italia un SyRB pari all'1,0 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia. Il tasso obiettivo dell'1,0 per cento dovrà essere raggiunto gradualmente costituendo una riserva pari allo 0,5 per cento delle esposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2024 e il rimanente 0,5 per cento entro il 30 giugno 2025. Il SyRB va applicato a livello consolidato per i gruppi e a livello individuale per le banche non appartenenti a gruppi[1].

La costituzione della riserva rafforzerà la capacità del sistema bancario italiano di affrontare possibili eventi avversi, anche indipendenti dal ciclo economico-finanziario. Al verificarsi di questi eventi, il rilascio del buffer da parte della Banca d'Italia fornirà alle banche risorse utili ad assorbire le perdite e sostenere l'offerta di credito all'economia. La Banca d'Italia rivaluterà il livello della riserva almeno ogni due anni, o prima se le circostanze lo richiederanno.

Le analisi condotte a sostegno della decisione sull'attivazione del SyRB sono descritte nel lavoro "Ampliare lo spazio macroprudenziale in Italia attraverso l'attivazione di una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico", pubblicato nella collana Questioni di economia e finanza della Banca d'Italia.

Dall'8 al 29 marzo scorso si è tenuta una consultazione pubblica sull'attivazione della misura macroprudenziale; il resoconto che valuta le osservazioni ricevute è disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.



[1] Il requisito va calcolato sulla somma delle esposizioni verso residenti in Italia di cui alle righe 170, colonna 90 della tavola Corep C09.01 e 150, colonna 125 della tavola Corep C09.02.