Risoluzione e gestione delle crisi

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La Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione e svolge i compiti di risoluzione e gestione delle crisi nei confronti degli intermediari bancari e non bancari attribuiti dalla legislazione nazionale (i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015) di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd. "Banking Recovery and Resolution Directive", BRRD) e delle sue successive integrazioni in armonia con le disposizioni comunitarie. La funzione è incardinata in una specifica struttura organizzativa, l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi.

Dal gennaio 2016 questi compiti sono svolti nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico, complementare al Meccanismo di vigilanza unico, istituito con il Regolamento 806/2014/UE per assicurare la gestione ordinata e centralizzata delle crisi degli enti creditizi significativi o con operatività transfrontaliera nell'area dell'euro e delle imprese di investimento ed enti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del Meccanismo di Vigilanza unico. Il Meccanismo di risoluzione unico è sostenuto da un Fondo di risoluzione unico, alimentato dai contributi degli intermediari sottoposti al Meccanismo stesso con un piano di versamenti distribuito in otto anni, ed è formato dal Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) e dalle autorità nazionali di risoluzione (National Resolution Authorities, NRAs). In caso di avvio di una risoluzione, è previsto anche l'intervento anche della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea.

Cosa succede quando si avvia una risoluzione nel Meccanismo di risoluzione unico

La Banca d'Italia programma le modalità di gestione delle crisi attraverso la predisposizione, collaborando con il Comitato di risoluzione unico per gli intermediari significativi o in autonomia per quelli meno significativi , di piani di risoluzione che mirano a individuare le funzioni critiche, a valutare e affrontare eventuali impedimenti alla risoluzione, a fissare un livello adeguato del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (c.d. "MREL") e a individuare la strategia e gli strumenti di risoluzione da applicare in caso di crisi (art. 3 del decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015). In caso di crisi, la Banca d'Italia inoltre ha il compito di eseguire il programma di risoluzione predisposto e approvato dal Comitato di risoluzione unico, nel caso di banche significative; nel caso di banche italiane meno significative, predispone il programma di risoluzione per l'approvazione da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze e ne dà esecuzione.

In qualità di autorità nazionale di risoluzione la Banca d'Italia partecipa al Comitato delle autorità di risoluzione dell'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) istituito dalla BRRD e al Comitato di risoluzione unico; essa coopera inoltre con le istituzioni nazionali (MEF, Consob) anche siglando specifici accordi di collaborazione (Accordo quadro tra Banca d'Italia e Consob), europee (Meccanismo di vigilanza unico, Autorità Bancaria Europea) e internazionali come il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB).

La Banca d'Italia infine gestisce il Fondo nazionale di risoluzione, raccoglie per conto del Comitato di risoluzione unico i contributi al Fondo di risoluzione unico, esegue e vigila le liquidazioni coatte amministrative di banche e intermediari finanziari ed esercita i poteri di supervisione sui sistemi di garanzia dei depositi che le sono stati attribuiti dalla legislazione italiana di recepimento della relativa normativa comunitaria (il decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 di attuazione della Direttiva 2014/49/UE, c.d. "DGSD").

La Banca d'Italia rende conto al pubblico dello svolgimento delle funzioni in materia di risoluzione e gestione delle crisi e supervisione sui sistemi di garanzia dei depositi attraverso diversi sedi e canali, tra i quali vi sono la Relazione annuale, la Relazione sulla gestione e sulle attività e il Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione.

In evidenza

Approfondimenti

Candidature organi di gestione delle crisi

Procedimenti amministrativi e deleghe del Direttorio

L'attività della Banca d'Italia in materia di risoluzione e gestione delle crisi segue le forme del procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni legislative applicabili, in particolare le leggi n. 241 del 1990 e n. 262 del 2005 e s.m.i..
Con il Regolamento del 21 luglio 2021, in vigore dal 9 agosto 2021, la Banca d'Italia ha individuato, ai sensi degli articoli 2 e 4 della richiamata legge 241, i termini e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di tutte le funzioni della Banca, inclusa l'attività di risoluzione e gestione delle crisi, i cui procedimenti sono indicati nell'elenco 2 allegato al Regolamento.
Il Direttorio della Banca d'Italia ha inoltre rilasciato, con la delibera n. 427 del 20 luglio 2021, deleghe al Capo dell'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di propria competenza per lo svolgimento dei compiti di risoluzione e gestione delle crisi.
Il Regolamento, gli elenchi dei procedimenti e le deleghe conferite dal Direttorio sono disponibili nella sezione del sito internet della Banca "Chi siamo/Procedimenti amministrativi e diritto di accesso".

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Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione

Presso la Banca d’Italia è istituito un fondo di risoluzione ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, denominato Fondo nazionale di risoluzione. Il Fondo redige un rendiconto annuale sottoposto a revisione contabile da parte del medesimo revisore che controlla il bilancio della Banca. Al rendiconto è data pubblicità unitamente al bilancio della Banca.

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