Nello svolgimento della propria attività amministrativa la Banca applica la disciplina sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo sono individuati, con appositi regolamenti pubblicati nella presente sezione, il termine di conclusione nonché l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.
Nei procedimenti a istanza di parte la mancata adozione del provvedimento conclusivo nei termini previsti equivale ad accoglimento della stessa (cd. "silenzio-assenso"); sono esclusi dal silenzio assenso i procedimenti in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti formali e quelli in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto dell'istanza.
In caso di mancata conclusione del procedimento i privati possono rivolgersi al "responsabile in via sostitutiva" affinché questi completi le attività procedimentali in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività di impresa, i privati, previa attivazione del responsabile in via sostitutiva entro venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione, possono altresì presentare istanza per il riconoscimento dell'indennizzo da ritardo.
In presenza di un interesse diretto, concreto e attuale è possibile richiedere alla Banca l'accesso ai documenti amministrativi; l'istanza può essere presentata utilizzando il modulo disponibile nella sottosezione Diritto di accesso.
Accesso civico
La Banca osserva le disposizioni in tema di accesso civico di cui al D.lgs n. 33/2013 che consentono a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, di richiedere ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto dati, documenti e informazioni (c.d. accesso generalizzato).
L'esercizio del diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5-bis).
L'istanza di accesso è gratuita, non deve essere motivata e deve indicare gli estremi dei documenti, delle informazioni e dei dati a cui si richiede di accedere ovvero contenere elementi idonei a consentirne l'identificazione.
L'istanza può essere presentata alla casella PEC accessocivico@pec.bancaditalia.it o attraverso i canali indicati nella sezione Contatti del sito, utilizzando il modulo disponibile nella sottosezione Diritto di accesso. Nel caso in cui la richiesta sia presentata in forma libera l'istanza va qualificata come accesso generalizzato.
Nella sottosezione sono anche pubblicati il registro semestrale delle istanze di accesso generalizzato e i documenti resi disponibili dalla Banca in sede di riscontro.
È inoltre possibile richiedere alla Banca la pubblicazione nel sito internet di dati, documenti e informazioni previsti dal Regolamento in materia di trasparenza (accesso semplice). L'istanza è gratuita, non richiede motivazione e può essere presentata utilizzando i canali indicati nella sezione Contatti del sito.
Accesso privacy
La Banca nell'esercizio delle proprie funzioni rispetta la normativa in materia di trattamento dei dati personali e relativo accesso di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e al D.lgs n.196/2003 (Codice sulla Privacy).
Chiunque può rivolgersi alla Banca - Titolare del trattamento - per conoscere se sussistono dati personali che lo riguardano (articolo 15 Regolamento UE ).
Nell'apposita sottosezione è pubblicato il Regolamento in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari svolti dalla Banca e dall'UIF nell'esercizio delle loro funzioni.
Accesso per accertamenti bancari
La Banca non dispone di informazioni sui rapporti di conto corrente e di deposito intrattenuti dalla clientela presso i soggetti vigilati né gestisce banche dati che possano fornire elementi utili per l'individuazione di beni da pignorare. Le istanze dell'utenza volte ad ottenere queste informazioni non possono essere soddisfatte.
Trattamento dei dati personali per le istanze di accesso
I dati personali presenti nelle richieste di accesso sono trattati dalla Banca d'Italia, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità di trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy; gli stessi sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali le informazioni sono state raccolte e a garantire la tutela dei diritti degli interessati.
I soggetti interessati, nel rispetto delle limitazioni previste dall'art. 2-undecies del D.lgs n. 196/2003, possono esercitare nei confronti della Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR).
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale n. 91 - 00184 - Roma o al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.