Nello svolgimento della propria attività amministrativa la Banca applica la disciplina sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..
Il Regolamento in materia di procedimenti amministrativi della Banca d'Italia e della UIF individua, in appositi elenchi, i procedimenti e le fasi procedimentali, il termine di conclusione, la fonte normativa, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali e l'eventuale conferimento, da parte del Direttorio, della delega per l'adozione del provvedimento. Per i procedimenti relativi alle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e gestione delle crisi e di supervisione sui mercati sono inoltre specificati i destinatari dei procedimenti e delle fasi procedimentali.
I procedimenti e le fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia si concludono con l'adozione di un provvedimento o di un atto espresso entro il termine indicato negli elenchi. (cfr. anche le sezioni Provvedimenti e accordi con altre Autorità e Organizzazione della Vigilanza). I provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche sono adottati dal Direttorio; per quelli che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale il Direttorio ha facoltà di rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca.
Per i procedimenti a istanza di parte, la documentazione da allegare all'istanza e la modulistica necessaria sono indicati nei Provvedimenti e nelle Circolari emanate dalla Banca che disciplinano il procedimento.
Gli interessati possono richiedere informazioni relativi ai procedimenti in corso che li riguardano rivolgendosi alla Struttura responsabile del procedimento (Servizio dell'Amministrazione Centrale o Filiale), anche in via telematica, attraverso i canali indicati nella sezione Contatti del sito.
In caso di mancata conclusione del procedimento è possibile rivolgersi al "responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi" affinché questi completi le attività procedimentali in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
Il Regolamento, il prospetto dei responsabili per l'esercizio dei poteri sostitutivi e gli elenchi dei procedimenti sono pubblicati nella sottosezione in calce "Procedimenti amministrativi". Le deleghe conferite dal Direttorio per l'adozione di provvedimenti in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, di gestione e risoluzione delle crisi, di gestione della riserva obbligatoria e della circolazione monetaria sono pubblicate nella sottosezione in calce "Delibere del Direttorio in materia di conferimento di deleghe".
I provvedimenti amministrativi adottati dalla Banca d'Italia, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, sono soggetti al vaglio dell'autorità giudiziaria.
Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni istituzionali sono devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (art. 133, comma 1, lett. l, e art. 135, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 104/2010, c.d. Codice del processo amministrativo). Quelle relative alle opposizioni alle sanzioni amministrative irrogate dall'Istituto sono di competenza del giudice ordinario (corte d'appello indicata dall'art. 145, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993, c.d. Testo unico bancario - TUB e dall'art. 195, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, c.d. Testo unico della finanza - TUF).
Le controversie aventi ad oggetto il rapporto d'impiego alle dipendenze della Banca d'Italia, soggetto a regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, sono devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001).
Accesso ai documenti amministrativi
La Banca applica la disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'accesso ai documenti amministrativi, principio generale dell'azione amministrativa, è consentito nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla legge 241/90, dal Decreto 12 aprile 2006, n. 184 e dai Regolamenti emanati dalla Banca in materia di accesso, disponibili nella sottosezione "Diritto di accesso".
L'istanza di accesso deve indicare il documento di cui si chiede l'accesso, o contenere gli elementi idonei a consentirne l'identificazione, e specificare l'interesse diretto, concreto e attuale connesso all'oggetto della richiesta.
La richiesta può essere presentata, anche utilizzando l'apposito modulo disponibile nella sottosezione "Diritto di accesso", attraverso i canali indicati nella sezione Contatti del sito.
Accesso civico
La Banca osserva le disposizioni in tema di accesso civico di cui al D.lgs n. 33/2013 che consentono a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, di richiedere ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto dati, documenti e informazioni (c.d. accesso generalizzato).
L'esercizio del diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5-bis).
L'istanza di accesso è gratuita, non deve essere motivata e deve indicare gli estremi dei documenti, delle informazioni e dei dati a cui si richiede di accedere ovvero contenere elementi idonei a consentirne l'identificazione.
L'istanza può essere presentata alla casella PEC accessocivico@pec.bancaditalia.it o attraverso i canali indicati nella sezione Contatti del sito, utilizzando il modulo disponibile nella sottosezione Diritto di accesso. Nel caso in cui la richiesta sia presentata in forma libera l'istanza va qualificata come accesso generalizzato.
Nella sottosezione sono anche pubblicati il registro semestrale delle istanze di accesso generalizzato e i documenti resi disponibili dalla Banca in sede di riscontro.
È inoltre possibile richiedere alla Banca la pubblicazione nel sito internet di dati, documenti e informazioni previsti dal Regolamento in materia di trasparenza (accesso semplice). L'istanza è gratuita, non richiede motivazione e può essere presentata utilizzando i canali indicati nella sezione Contatti del sito.
La Banca conclude il procedimento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, che può essere sospeso per 10 giorni se sono individuati controinteressati ai sensi dell'art. 5 comma 5 D. Lgs. n. 33/2013.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, o di mancata risposta entro il predetto termine, è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
La richiesta di riesame può essere altresì presentata, con le medesime modalità, dal controinteressato, avverso l'accoglimento dell’istanza di accesso comunicatagli dalla Banca ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto citato.
Per la presentazione dell'istanza di riesame può essere utilizzato il modulo disponibile nella sottosezione "Diritto di accesso".
La decisione della Banca o, in caso di riesame, del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 104/2010 (Codice del processo amministrativo –CPA).
Accesso privacy
La Banca nell'esercizio delle proprie funzioni rispetta la normativa in materia di trattamento dei dati personali e relativo accesso di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e al D.lgs n.196/2003 (Codice sulla Privacy).
Chiunque può rivolgersi alla Banca - Titolare del trattamento - per conoscere se sussistono dati personali che lo riguardano (articolo 15 Regolamento UE).
Nell'apposita sottosezione è pubblicato il Regolamento in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari svolti dalla Banca e dall'UIF nell'esercizio delle loro funzioni.
Accesso per accertamenti bancari
La Banca non dispone di informazioni sui rapporti di conto corrente e di deposito intrattenuti dalla clientela presso i soggetti vigilati né gestisce banche dati che possano fornire elementi utili per l'individuazione di beni da pignorare. Le istanze dell'utenza volte ad ottenere queste informazioni non possono essere soddisfatte.
Accesso ai dati della Centrale dei rischi (CR) e della Centrale di allarme interbancaria (CAI)
La Banca ha predisposto uno specifico strumento per consentire agli interessati l'accesso in modo semplice, gratuito, veloce e sicuro ai dati contenuti nella Centrale dei rischi (CR) e a quelli presenti nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI): la piattaforma Servizi online per il cittadino. La piattaforma si aggiunge agli altri strumenti di accesso indicati nelle sezioni del sito dedicate alla Centrale dei rischi e alla Centrale di allarme interbancaria, che non richiedono la presentazione di un'istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.
Trattamento dei dati personali per le istanze di accesso
I dati personali presenti nelle richieste di accesso sono trattati dalla Banca d'Italia, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità di trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy; gli stessi sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali le informazioni sono state raccolte e a garantire la tutela dei diritti degli interessati.
I soggetti interessati, nel rispetto delle limitazioni previste dall'art. 2-undecies del D.lgs n. 196/2003, possono esercitare nei confronti della Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR).
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale n. 91 - 00184 - Roma o al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.