Acquirenti dei crediti in sofferenza

La direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive - SMD) promuove lo sviluppo di un mercato secondario europeo dei crediti deteriorati più competitivo, efficiente e trasparente, introducendo un quadro regolamentare armonizzato per i soggetti che acquistano crediti deteriorati (Non Perfoming Loans - NPL) dalle banche aventi sede nell'Unione europea e per quelli che svolgono attività di gestione e riscossione dei crediti deteriorati per conto degli acquirenti.

A tale scopo sono state introdotte regole armonizzate per i soggetti che acquistano crediti deteriorati, siano essi persone fisiche o giuridiche, dagli intermediari finanziari aventi sede nell'Unione europea (acquirente dei crediti in sofferenza) e quelli che svolgono attività di gestione e riscossione dei crediti NPL per conto degli acquirenti (gestori dei crediti in sofferenza).

Con il recepimento in Italia, avvenuto mediante l'introduzione del titolo V capo II T.U.B., viene stabilito nell'art. 114.3 comma 7 che l'acquirente dei crediti in sofferenza segnali in Centrale dei rischi i crediti acquistati e nomini un gestore dei crediti in sofferenza (banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'articolo 114.5) di cui si avvarrà per ottemperare ai propri obblighi segnaletici.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Circolare Banca d'Italia n°139 del 20 febbraio 1991.

Richiesta di attribuzione del codice soggetto segnalante

Al fine di adempiere agli obblighi segnaletici, l'acquirente dei crediti in sofferenza dovrà richiedere, per il tramite del gestore da esso nominato, un codice soggetto segnalante e successivamente accreditarsi in Centrale dei rischi.

Prima di richiedere l'attribuzione di tale codice il gestore dei crediti in sofferenza deve assicurarsi che l'acquirente sia già censito in Anagrafe Soggetti e in caso contrario provvedere al censimento tramite segnalazione anagrafica, come descritto alla sezione I del capitolo 2° paragrafo 4 della Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018. Si ricorda che il gestore dei crediti in sofferenza deve essere accreditato per lo scambio dei dati con la Centrale dei rischi.

La richiesta di attribuzione del codice soggetto segnalante va effettuata dal gestore dei crediti in sofferenza tramite PEC (indirizzo ufficiale del gestore) inviata all'indirizzo "res@pec.bancaditalia.it", allegando il modulo Modulo per la richiesta di codice ente segnalante e l'autocertificazione del contratto di nomina del gestore dei crediti in sofferenza firmata dall'acquirente (Modulo autocertificazione nomina gestore dei crediti). La richiesta di attribuzione del codice soggetto segnalante dovrà essere prodotta non prima dell'acquisizione del primo credito da parte dell'acquirente.

Una volta ricevuta risposta tramite PEC dell'assegnazione del codice soggetto segnalante, sarà possibile utilizzare i canali esistenti (Manuale di accreditamento e di gestione delle credenziali) per abilitare l'utenza all'invio delle segnalazioni di Centrale dei rischi.

Si fa presente che deve essere assicurata la continuità nella produzione delle segnalazioni anche nel caso in cui venga variato il gestore. Ogni nuovo contratto di nomina che prevede un nuovo gestore, successivo alla richiesta di attribuzione del codice soggetto segnalante, dovrà essere comunicato dal nuovo gestore tramite PEC all'indirizzo "res@pec.bancaditalia.it", allegando l'autocertificazione del contratto di nomina del gestore dei crediti in sofferenza firmata dall'acquirente (Modulo autocertificazione nomina gestore dei crediti).

Comunicazione di conclusione della detenzione dei crediti in sofferenza

Nel caso in cui l'acquirente non detenga nessun credito in sofferenza, ai fini degli adempimenti connessi con la Centrale dei rischi, dovrà essere prodotta apposita segnalazione (c.d. segnalazione negativa) per ciascuna data contabile successiva fino a quando non ne deterrà di nuovi. Qualora ritenga che non vi siano nuove acquisizioni per almeno 3 mesi successivi, dovrà inviarne comunicazione tramite PEC all'indirizzo "res@pec.bancaditalia.it" allegando l'apposito modulo (Modulo autocertificazione conclusione di detenzione dei crediti in sofferenza) entro il 10° giorno del mese successivo la data contabile di riferimento, in assenza di ciò permane l'obbligo di produrre una segnalazione negativa.

A seguito di detta comunicazione le segnalazioni non saranno più considerate attese fino a quando non verrà prodotto un nuovo modulo di autocertificazione del contratto di nomina del gestore dei crediti in sofferenza firmata dall'acquirente (Modulo autocertificazione nomina gestore dei crediti).

Flusso di ritorno statistico

Il gestore dei crediti in sofferenza è tenuto a richiedere il flusso di ritorno statistico utilizzando le proprie credenziali e a metterlo a disposizione dell'acquirente dei crediti in sofferenza.

Il flusso di ritorno statistico contiene le distribuzioni statistiche elaborate anche sulla base dei dati presenti in Centrale dei rischi. Le distribuzioni sono articolate per singole categorie di censimento e variabili di classificazione, per aggregazioni delle categorie e delle variabili medesime, per attività economica, sede legale della clientela censita, caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli affidamenti.

Maggiori informazioni sui flussi di ritorno sono disponibili al seguente link: Banca d'Italia - Flussi di ritorno