Intermediari finanziari dell'elenco generale e speciale

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Il 12 maggio 2016, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall’art. 10 del D.lgs n. 141/2010, che ha riformato il Titolo V del TUB, la Banca d’Italia ha cessato la tenuta degli elenchi generale e speciale degli intermediari finanziari, di cui agli articoli 106 e 107 del vecchio TUB, e tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati. Da tale data, possono continuare a esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. D.M. Ministero Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53), soltanto gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e non ancora concluso. A tali intermediari continuano ad applicarsi le norme previgenti del TUB.

Dal 12 maggio 2016 i confidi iscritti nell’elenco speciale i cui volumi di operatività sono inferiori alla nuova soglia fissata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (150 milioni di euro) e che non intendono accedere all’albo unico, restano iscritti esclusivamente nella sezione ex art. 155, comma 4 della previgente formulazione del TUB che la Banca d’Italia continuerà a tenere in attesa della costituzione dell’elenco ex art. 112, comma 1 del nuovo TUB (cfr. comunicazione al sistema).

Intermediari finanziari dell'elenco generale di cui all’art. 106 del vecchio TUB

Agli intermediari dell’elenco generale che proseguono temporaneamente l’attività ai sensi delle previgenti norme del TUB, continuano ad applicarsi le relative disposizioni attuative e la Banca d’Italia esercita su di essi poteri e controlli finalizzati unicamente a verificare il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione, oltre che la conformità alla normativa di settore. Gli intermediari restano sottoposti al rispetto degli adempimenti di seguito riportati; le altre comunicazioni rilevanti vanno trasmesse, nelle more della conclusione del procedimento di iscrizione al nuovo albo, all’indirizzo ram@pec.bancaditalia.it.

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Variazioni

Il legale rappresentante della società (ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero) iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del vecchio TUB deve comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione dei dati e delle informazioni fornite ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo di variazione VAR, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009.

La segnalazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo di variazione VAR deve essere allegata una copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche.

In particolare, devono essere segnalate le modifiche che riguardano:

  • la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale);
  • il codice fiscale;
  • la forma giuridica.

La comunicazione di variazione dei dati, datata e firmata dal legale rappresentante, deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sif@pec.bancaditalia.it

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Adempimenti e obblighi

Segnalazione esponenti aziendali

Gli intermediari segnalano alla Banca d’Italia gli aggiornamenti riguardanti i componenti gli organi sociali entro 20 giorni dalla data di accettazione della nomina o della variazione della carica, della sospensione o della cessazione. Le segnalazioni sugli organi sociali (Or.So.) devono essere predisposte e trasmesse utilizzando la procedura INFOSTAT G.I.A.V.A., accessibile tramite internet.

In caso di sostituzione di organi aziendali, entro 30 gg. dalla verifica dei requisiti effettuata ai sensi dell'art. 7 del Provvedimento Banca d'Italia del 14 maggio 2009, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia una copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata effettuata la verifica medesima.

Nel caso in cui l'organo competente verifichi la mancanza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, entro 30 giorni dalla verifica deve dichiarare la decadenza o sospensione dell'interessato dall'incarico dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

Obbligo di segnalazioni statistiche

Gli intermediari sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini previsti dalla Circolare della Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009, le segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Le rilevazioni hanno periodicità semestrale ad eccezione di quelle relative alla sezione “conto economico” da trasmettere annualmente con riferimento alla chiusura del bilancio.

  • Obblighi segnaletici e istruzioni per la compilazione
    Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 (Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB - Testo integrale aggiornato al 1° agg. del 29 ottobre 2009)
  • Schemi di segnalazione
  • Accesso alla piattaforma di Raccolta dati via Internet
  • Termini per le segnalazioni
    • termine di invio della segnalazione annuale è il 15 aprile (ovvero il 15° giorno del quarto mese successivo alla data di riferimento per le società che chiudono l'esercizio in data diversa dal 31 dicembre).
    • termine di invio della segnalazione semestrale è il 25 luglio (ovvero il 25° giorno del mese successivo alla data di riferimento per le società che chiudono l'esercizio in data diversa dal 31 dicembre).

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