Come intraprendere l'attività di un istituto di pagamento o di un istituto di moneta elettronica in Italia

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Come posso intraprendere l'attività di un istituto di pagamento o di un istituto di moneta elettronica in Italia?

Chiunque può intraprendere l'attività di un istituto di pagamento (IP) o di un istituto di moneta elettronica (IMEL): con la costituzione di un nuovo soggetto di diritto italiano o l'apertura di una filiazione da parte di una società bancaria e finanziaria estera già esistente. In entrambi i casi, il procedimento di autorizzazione segue le stesse regole. Anche la filiazione infatti, essendo un'entità legale distinta dalla casa madre, è soggetta al complesso delle regole prudenziali applicabili in Italia (così come un IP o un IMEL di diritto italiano di nuova costituzione).

I soggetti esteri possono esercitare l'attività di un istituto di pagamento o di un istituto di moneta elettronica:

  1. con una stabile organizzazione (cioè una succursale);
  2. senza stabile organizzazione;
  3. attraverso una rete di agenti (per la distribuzione di moneta elettronica gli IMEL devono operare attraverso una rete di distributori).

1. Una succursale rappresenta un'estensione della casa madre e non un'entità legale separata dalla stessa.

L'art. 4(1)(29) della Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD) e l'art. 4(1)(39) della seconda Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD2) definiscono la succursale come "una sede di attività, diversa dalla sede centrale, facente parte di un istituto di pagamento, sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni o l'insieme delle operazioni inerenti all'attività di un istituto di pagamento".

Nel caso di IP e IMEL comunitari che intendono stabilire una succursale in Italia non è necessaria un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia; è sufficiente una notifica alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente del paese di origine.

Gli IP extracomunitari non possono operare in Italia con una succursale; per prestare i loro servizi in Italia devono quindi costituire una filiazione. Al contrario, gli IMEL extracomunitari possono operare anche mediante una succursale, che viene autorizzata dalla Banca d'Italia.

2. La prestazione di servizi senza stabile organizzazione implica che gli IP e gli IMEL offrano i loro servizi senza una presenza fisica stabile in Italia.

Nel caso di IP e IMEL comunitari che intendono prestare i loro servizi senza una stabile organizzazione non è necessaria un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia; è sufficiente una notifica alla Banca d'Italia da parte della competente autorità del paese di origine.

Gli IP e gli IMEL extracomunitari non possono operare in Italia senza una stabile organizzazione.

3. Nel caso di IP e IMEL comunitari che vogliano prestare i loro servizi in Italia attraverso una rete di agenti e/o distributori non è necessaria un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia; è sufficiente una notifica alla Banca d'Italia da parte della competente autorità del paese di origine.

Gli IP e gli IMEL extracomunitari non possono operare in Italia attraverso una rete di agenti o distributori; pertanto, per prestare i loro servizi in Italia, devono costituire una filiazione o, in caso di IMEL extracomunitari, una filiazione o una succursale.

Quali attività possono essere esercitate da un IP o da un IMEL?

Un IP può:

  • prestare i servizi di pagamento di cui all'Allegato 1 alla PSD;
  • prestare servizi operativi o strettamente connessi con i servizi di pagamento prestati, quali, ad esempio, la prestazione della garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia, registrazione e trattamento di dati;
  • gestire sistemi di pagamento.

Un IMEL può esercitare tutte le attività sopra indicate ed emettere e distribuire moneta elettronica.

Sia gli IP sia gli IMEL possono concedere crediti entro i limiti indicati nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, Cap. VIII, Sezione II. La concessione di finanziamenti comporta l'applicazione dei requisiti prudenziali stabiliti dall'ordinamento italiano, anche in caso di operatori esteri.

Gli IP e gli IMEL possono esercitare altre attività d'impresa non connesse alla prestazione dei servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica; in questo caso la legge prevede che i servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica siano svolti attraverso un patrimonio destinato che l'intermediario deve costituire.

A chi va trasmessa l'istanza di autorizzazione?

L'istanza di autorizzazione va trasmessa alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari (riv@pec.bancaditalia.it).

È possibile avere un incontro con la Banca d'Italia prima dell'invio formale di una istanza di autorizzazione?

Gli incontri con la Banca d'Italia prima dell'invio formale di un'istanza di autorizzazione possono rappresentare un ausilio per gli operatori per meglio comprendere la normativa applicabile e le diverse fasi del procedimento autorizzativo. Le richieste di incontro andranno inoltrate al Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari. Gli incontri in ogni caso non sono obbligatori.

Perchè la completezza della documentazione a corredo dell'istanza è importante?

Quando riceviamo un'istanza ne verifichiamo per prima cosa la completezza; se l'istanza è incompleta o irregolare, il procedimento autorizzativo non può essere avviato o deve essere sospeso per richiedere le informazioni che mancano. Presentare un'istanza completa è quindi fondamentale perchè; fa sì che il procedimento venga concluso nel più breve tempo possibile.

Le FAQ che seguono mirano ad aiutare gli operatori a comprendere in anticipo i criteri adottati dalla Banca d'Italia per valutare le varie tipologie di istanze, in modo da consentire loro di presentare un set informativo completo.

Cosa valuta la Banca d'Italia nel caso di un nuovo soggetto di diritto italiano o una filiazione di diritto italiano?

Le analisi condotte durante l'istruttoria sono finalizzate a verificare la solidità dell'iniziativa che l'istante propone e la trasparenza e l'adeguatezza del suo assetto proprietario. Se il nuovo intermediario fa parte di un gruppo, viene inoltre valutata l'insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza.

Capitale iniziale

Per gli IP il capitale minimo iniziale deve essere almeno pari a:

  • € 20.000 se l'IP presta unicamente il servizio di rimessa di denaro (n. 6 dell'Allegato 1 alla PSD);
  • € 50.000 se l'IP presta il servizio di esecuzione di operazioni di pagamento e il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione viene dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento venga effettuato dall'operatore del sistema o della rete di telecomunicazione o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore dei servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;
  • € 125.000 se l'IP presta tutti gli altri servizi di pagamento (nn. 1-5 dell'Allegato 1 alla PSD).

Gli IMEL devono avere un capitale iniziale di € 350.000.

È oggetto di verifica la provenienza dei fondi utilizzati per la sottoscrizione del capitale iniziale.

Assetto proprietario

La Banca d'Italia valuta il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo ai partecipanti qualificati al capitale dell'intermediario (cioè i partecipanti che detengano almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto). Per effettuare la verifica, la Banca d'Italia valuta l'onorabilità del socio, la reputazione, la competenza e la solidità finanziaria. I requisiti relativi all'onorabilità sono definiti nel D.M. n. 144/1998. La reputazione, la competenza e la solidità finanziaria sono definite e valutate in base alle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica emanate dalla Banca d'Italia il 17 maggio 2016.

Con riferimento alla solidità finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la situazione economico-finanziaria dei soci sia sufficiente a sostenere l'attività del nuovo intermediario dopo l'autorizzazione.

Viene inoltre presa in considerazione l'influenza notevole esercitata dagli azionisti o da altri soggetti e l'esistenza e il contenuto di eventuali patti parasociali. L'assetto proprietario non deve essere tale da ostacolare l'esercizio efficace delle funzioni di vigilanza.

Sono oggetto di valutazione anche i legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari o associativi, tra gli azionisti e altri soggetti, che possano compromettere (anche per effetto di possibili conflitti di interesse) la sana e prudente gestione dell'intermediario.

Descrizione dei servizi di pagamento prestati

La Banca d'Italia verifica che le attività previste dall'istante ricadano nella definizione dei servizi di pagamento elencati nell'Allegato 1 della PSD e non rientrino nella c.d. "esclusione dall'ambito di applicazione" (attività che non sono considerate servizi di pagamento dalla PSD, sebbene abbiano ad oggetto il trasferimento di fondi).

Programma di attività

Il programma di attività viene valutato dalla Banca d'Italia per verificare: a) che esso sia sostenibile, tenendo conto degli investimenti necessari per avviare l'attività e dei volumi operativi che l'intermediario si propone di raggiungere; b) che l'intermediario sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali sin dall'avvio dell'operatività. Il programma di attività che l'istante trasmette deve contenere una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali e i prospetti sull'andamento dei fondi propri per i primi tre anni di attività, sia in uno scenario base che in uno avverso (di stress).

La Banca d'Italia può richiedere agli azionisti dichiarazioni di impegno a sostenere finanziariamente la società qualora sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà.

Governance ed esponenti aziendali

La Banca d'Italia valuta la struttura di governance dell'istante per verificare che essa sia in grado di assicurare il governo dei rischi cui l'intermediario sarà esposto, sia coerente con l'attività e le dimensioni prospettate, sia chiara nell'allocazione dei compiti tra i diversi organi aziendali e nei rapporti con gli azionisti.

Con riferimento agli esponenti aziendali, viene verificata la professionalità, l'onorabilità e la correttezza dei componenti dell'organo di amministrazione, del collegio sindacale e dell'eventuale direttore generale. I requisiti sono definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

In sintesi, il requisito di onorabilità fa riferimento principalmente a situazioni penalmente rilevanti in capo agli esponenti: ad esempio, gli esponenti di IP e IMEL non devono esser stati sottoposti a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria o aver riportato una condanna definitiva per un periodo di reclusione pari a uno o due anni a seconda della natura dei reati indicati nel D.M. 161/1998.

Con riferimento alla professionalità, gli esponenti dell'intermediario devono aver esercitato attività di amministrazione o di controllo in imprese, attività di insegnamento universitario o funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici.

La presenza di amministratori indipendenti viene valutata positivamente dalla Banca d'Italia se è necessaria per ridurre il rischio di conflitto di interessi.

Gli esponenti di IP e IMEL devono inoltre rispettare il divieto di interlocking directorships introdotto dall'art. 36 del D.L. 201/2011.

La verifica dei requisiti degli esponenti spetta in primo luogo all'organo amministrativo dell'intermediario, che deve trasmettere alla Banca d'Italia una copia del verbale della riunione in cui i componenti dell'organo amministrativo hanno verificato la sussistenza dei requisiti richiesti agli esponenti. Più il verbale è analitico e motivato, meno probabile è la richiesta di informazioni da parte della Banca d'Italia. Al contrario, in caso di valutazione incompleta la Banca d'Italia può condurre una propria indagine e può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, inclusi i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Organizzazione e sistema dei controlli interni

L'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni vengono valutati per verificarne l'efficacia e la coerenza rispetto alla complessità operativa e le dimensioni dell'intermediario.

È valutato anche il sistema IT (information technology), che deve assicurare la corretta operatività dell'intermediario e l'adempimento delle segnalazioni periodiche di vigilanza. Il sistema IT deve assicurare che:

  • l'IP o l'IMEL siano in grado di monitorare e gestire incidenti relativi alla sicurezza IT;
  • in caso di terminazione dei servizi di pagamento tutte le transazioni pendenti vengano eseguite;
  • l'accesso ai dati di pagamento sensibili dei clienti sia ristretto e costantemente monitorato.

Viene prestata particolare attenzione alle misure adottate per salvaguardare i fondi della clientela, incluse le procedure contabili.

Gli IP e gli IMEL possono esternalizzare alcune funzioni, a seconda della loro complessità operativa, ma il contratto di outsourcing deve identificare il livello minimo garantito dei servizi e la possibilità per l'autorità di vigilanza di accedere ai sistemi del fornitore di servizi. Il ricorso all'esternalizzazione non fa venir meno la responsabilità dell'intermediario e dei propri organi aziendali.

Deve inoltre essere garantito il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio previste dalla legge italiana; gli intermediari sono chiamati a una condotta di collaborazione attiva, che si basa su una adeguata conoscenza del cliente e sulla segnalazione delle operazioni che destano sospetti circa la provenienza dei fondi trasferiti.

Quali informazioni/documenti devono essere trasmessi con l'istanza di autorizzazione per un nuovo soggetto di diritto italiano o una filiazione?

  • atto costitutivo e statuto;
  • descrizione dei servizi di pagamento prestati;
  • programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa;
  • elenco dei partecipanti diretti e indiretti al capitale dell’IP o dell'IMEL, con l'indicazione delle azioni possedute; per le partecipazioni indirette, il soggetto per il cui tramite la partecipazione è detenuta;
  • documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e qualità in capo ai partecipanti qualificati diretti e indiretti;
  • mappa del gruppo di appartenenza;
  • attestazione del versamento del capitale nella misura minima rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato. Nel caso in cui l'istante svolga altre attività commerciali non correlate alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica, l'attestazione si riferisce all'ammontare del patrimonio destinato (almeno pari al capitale iniziale);
  • copia del verbale della riunione del consiglio d'amministrazione durante la quale è stato verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nel caso in cui l'istante svolga altre attività commerciali non correlate alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica, la verifica del requisito di professionalità dovrà essere limitata ai soggetti responsabili del patrimonio destinato;
  • informazioni sulla provenienza dei fondi.

La Banca d'Italia tiene altresì conto di tutte le informazioni in suo possesso - come, ad esempio, i dati della Centrale dei Rischi - e può richiedere informazioni da altre autorità pubbliche o dalle competenti autorità di vigilanza dei paesi esteri interessati.

Con specifico riferimento al programma di attività, le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, Cap. II, Sezione II, forniscono delle linee guida sul suo contenuto. In particolare, il piano deve indicare:

  • una descrizione dell'esecuzione dei servizi di pagamento per i quali si richiede l'autorizzazione e il volume atteso delle transazioni;
  • la struttura tecnica e organizzativa, il sistema dei controlli interni e le caratteristiche del sistema IT;
  • i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino l'ammontare degli investimenti, i risultati economici attesi e il rispetto dei requisiti prudenziali.

La relazione sulla struttura organizzativa deve indicare almeno:

  • composizione, ruolo e funzionamento degli organi aziendali;
  • composizione e ruolo dei singoli Comitati, ove presenti;
  • organigramma con indicazione del numero di risorse allocate presso ciascuna unità organizzativa.

Con riferimento alla descrizione del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, la documentazione trasmessa dovrà indicare, per ciascuna funzione di controllo:

  • ruoli, responsabilità e linee di riporto gerarchiche;
  • competenze dei capi delle unità funzionali;
  • numero di persone allocate presso ciascuna unità.

Con riferimento al sistema informativo e al piano di continuità aziendale, andranno descritti i sistemi di backup e di disaster recovery; andrà;, inoltre, indicato il responsabile dell'IT, con una descrizione del suo ruolo, delle sue responsabilità e delle sue competenze professionali.

Cosa valuta la Banca d'Italia nell'ambito di una istanza di autorizzazione allo stabilimento della prima succursale di un IMEL extracomunitario?

Per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale di un IMEL extracomunitario, la Banca d'Italia verifica l'esistenza del fondo di dotazione, il programma di attività, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in capo ai partecipanti qualificati e ai soggetti responsabili della succursale. L'istanza deve contenere il consenso preventivo dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine all'apertura della succursale in Italia, considerate l'adeguatezza patrimoniale e della struttura organizzativa.

La Banca d'Italia valuta l'insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza in relazione al gruppo di appartenenza dell'intermediario, all'adeguatezza del sistema di vigilanza dello Stato d'origine e all'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni (ovvero all'assenza di ostacoli allo scambio di informazioni) con l'autorità dello Stato d'origine.

Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione deve essere pari ad almeno € 350.000.

Programma di attività

Il programma di attività viene valutato dalla Banca d'Italia per verificare: a) che esso sia sostenibile, tenendo conto degli investimenti necessari per avviare l'attività e dei volumi che l'intermediario si propone di raggiungere; b) che la succursale sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali sin dall'avvio dell'operatività. Il programma di attività che l'istante trasmette deve quindi contenere anche una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali e i prospetti sull'andamento dei fondi propri per i primi tre anni di attività, sia in uno scenario di base sia in uno avverso (di stress).

Responsabile della succursale

Il responsabile della succursale deve essere in possesso degli stessi requisiti di onorabilità e professionalità richiesti agli esponenti aziendali di un IMEL italiano. I requisiti sono definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020.

Il requisito di onorabilità fa riferimento principalmente a situazioni penalmente rilevanti in capo al responsabile della succursale: ad esempio, egli non deve esser stato sottoposto a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria o aver riportato una condanna definitiva per un periodo di reclusione pari a uno o due anni a seconda della natura dei reati indicati nel D.M. 161/1998.

Con riferimento alla professionalità, il responsabile della succursale deve aver esercitato attività di amministrazione o di controllo in imprese, attività di insegnamento universitario o funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici.

La normativa vigente attribuisce la responsabilità della verifica dei requisiti del responsabile della succursale all'organo amministrativo della casa madre. L'intermediario deve trasmettere alla Banca d'Italia una copia del verbale della riunione del consiglio d'amministrazione durante la quale è stata verificata la sussistenza dei requisiti di legge in capo al responsabile della succursale. Più il verbale è analitico e motivato, meno probabile è la richiesta di informazioni da parte della Banca d'Italia. Al contrario, in caso di valutazione incompleta la Banca d'Italia può condurre una propria indagine e può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, inclusi i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Organizzazione e sistema dei controlli interni

L'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni vengono valutati per verificarne l'efficacia e la coerenza rispetto alla complessità operativa e alle dimensioni dell'intermediario.

È valutato anche il sistema IT (information technology), che deve assicurare la corretta operatività dell'intermediario e l'adempimento delle segnalazioni periodiche di vigilanza.

Viene prestata particolare attenzione alle misure adottate per salvaguardare i fondi della clientela, incluse le procedure contabili.

La succursale dell'IMEL extracomunitario deve inoltre garantire il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio previste dalla legge italiana; gli intermediari sono chiamati ad una condotta di collaborazione attiva, che si basa su un'adeguata conoscenza del cliente e sulla segnalazione delle operazioni che destano sospetti circa la provenienza dei fondi trasferiti.

Quali informazioni/documenti devono essere trasmessi alla Banca d'Italia per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale di un IMEL extracomunitario?

  • copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'IMEL;
  • programma di attività della succursale;
  • copia dei bilanci dell'IMEL, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi;
  • elenco dei partecipanti diretti e indiretti al capitale dell'IMEL, con l'indicazione delle azioni possedute; per le partecipazioni indirette, il soggetto per il cui tramite la partecipazione è detenuta;
  • documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e qualità in capo ai partecipanti qualificati diretti e indiretti;
  • mappa del gruppo di appartenenza;
  • attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale di € 350.000 rilasciata dalla direzione generale della banca italiana presso la quale il versamento stesso è stato effettuato;
  • copia del verbale di verifica dei requisiti e criteri di idoneità relativamente ai potenziali responsabili della succursale;
  • dichiarazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale in Italia;
  • attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili dell'IMEL e del gruppo di appartenenza.

Qual è il regime di vigilanza per gli IP e gli IMEL?

La vigilanza sugli IP e sugli IMEL italiani e sulle filiazioni di IP e IMEL esteri viene effettuata dalla Banca d'Italia. Le succursali di IP e IMEL comunitari - sebbene soggette alla vigilanza delle autorità competenti del paese di origine - devono rispettare il quadro normativo italiano in materia di antiriciclaggio, trasparenza delle operazioni e dei servizi, correttezza delle relazioni tra intermediari e diritti ed obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento; le stesse regole si applicano agli agenti e ai distributori di IP e IMEL comunitari.

La vigilanza della Banca d'Italia mira a mantenere il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del Sistema dei pagamenti nonchè la tutela degli utenti.

I controlli sono esercitati dalla Banca d'Italia nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali determinano in autonomia strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento nell'ambito di un sistema di regole generali di natura prudenziale.

L'azione di controllo della Banca d'Italia è svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziali anomalie negli assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive. Il controllo riguarda tutti gli aspetti della loro operatività e si focalizza sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione, del controllo dei rischi, sull'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clientela.

Per salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e prevenire comportamenti illeciti, specifici controlli sono condotti sul rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e usura.

L'azione si articola in controlli documentali - basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistica, contabile e amministrativa - e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali. L'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e i controlli interni.

Come tenersi aggiornati sulla normativa applicabile?

Il sito web della Banca d'Italia riporta le ultime notizie e pubblicazioni. Nella specifica sezione dedicata alla Vigilanza Bancaria e Finanziaria, è possibile trovare tutte le pubblicazioni e le disposizioni di vigilanza normative divise per settore, anno e natura della pubblicazione. È inoltre possibile iscriversi alla newsletter per essere sempre aggiornati sulle principali novità regolamentari e sulle nuove pubblicazioni.

In caso di modifiche al quadro regolamentare, la Banca d'Italia provvede a darne notizia a tutti gli operatori interessati.