1. CREDITO IMMOBILIARE
- Direttiva n. 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (c.d. Direttiva MCD): normativa europea che disciplina l'offerta ai consumatori di contratti di credito immobiliare con l'obiettivo di accrescere la protezione del consumatore, per quanto riguarda tra l'altro l'informativa precontrattuale;
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": il Titolo VI, Capo I-bis contiene le disposizioni di recepimento della Direttiva MCD;
- Decreto legislativo 13/08/2010, n. 141 - "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi": il decreto, oltre a recepire la direttiva europea 2008/48 in materia di contratti di credito ai consumatori, ha realizzato una revisione complessiva della disciplina sugli intermediari finanziari non bancari, sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi;
- Deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 - "Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui (art. 40, comma 1, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 342/99)": la delibera contiene previsioni sul compenso omnicomprensivo che i debitori sono tenuti a corrispondere in caso di estinzione anticipata o rimborso parziale del finanziamento;
- Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, del 29 settembre 2016, n. 380: il decreto attua il capo I-bis del Titolo VI del TUB, in particolare per quanto riguarda l'informativa precontrattuale da rendere nei contratti di credito immobiliare ai consumatori;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 settembre 2022, n. 172 - "Regolamento per la disciplina delle forme e delle modalità con le quali l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi esercita le attività e i poteri previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea": il decreto stabilisce le forme e le modalità con le quali l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) esercita le attività e i poteri che gli sono attribuiti dal TUB nei confronti di tali soggetti;
- Orientamenti EBA su morosità e pignoramenti - EBA/GL/2015/12 del 19 agosto 2015, come modificati dagli orientamenti EBA/GL/2024/10 del 28 giugno 2024: indicazioni sulle procedure interne che il creditore dovrebbe adottare per individuare i consumatori che si trovano in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento e per gestire i relativi rapporti;
- Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti - EBA/GL/2020/06 del 29 maggio 2020: forniscono linee guida in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, dalla valutazione del merito di credito e concessione del finanziamento (origination) fino allo svolgersi del rapporto creditizio (monitoring);
- Nota Banca d'Italia n. 13 del 20 luglio 2021 - "Attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti": nota di attuazione da parte di Banca d'Italia degli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, che assumono valore di orientamenti di vigilanza;
- Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate: la sezione VI-bis contiene disposizioni relative al credito immobiliare ai consumatori; l'allegato 3 contiene il fac-simile del foglio relativo alle informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori, l'allegato 4E contiene il fac-simile di Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) sulle informazioni personalizzate da fornire al consumatore; l'allegato 5C riporta la formula matematica da utilizzare per il calcolo del TAEG nei contratti di credito immobiliare ai consumatori (Sono disponibili anche le Versioni precedenti a quella attualmente in vigore).
2. CREDITO AI CONSUMATORI
- Direttiva n. 2023/2225/UE del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (c.d. Direttiva CCD2), in via di recepimento: nuova normativa europea sui contratti di credito ai consumatori non relativi a beni immobili residenziali;
- Direttiva n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori (c.d. Direttiva CCD): normativa europea sui contratti di credito ai consumatori non relativi a beni immobili residenziali; verrà abrogata a decorrere dal 20 novembre 2026, in quanto a partire da tale data dovrà essere applicata la Direttiva CCD2 che ridefinisce la materia;
- Linee guida della Commissione europea sull'applicazione della Direttiva 2008/48/CE (c.d. Direttiva CCD) relative ai costi e al TAEG: forniscono linee guida sui concetti chiave e sulle disposizioni della Direttiva CCD (costo totale del credito, TAEG), con lo scopo di sviluppare una comprensione comune delle disposizioni contenute nella Direttiva CCD e facilitare la convergenza delle pratiche tra Stati membri nell'attuazione e applicazione della stessa;
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": il Titolo VI, Capo II contiene le disposizioni di recepimento della Direttiva CCD;
- Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, come successivamente modificato dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 - "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (art. 11-octies): contiene norme relative al rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori;
- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni": testo unico che disciplina l'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione, cui si applicano le norme in materia di credito ai consumatori;
- D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 - "Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni": regolamento esecutivo del testo unico che disciplina la cessione del quinto dello stipendio, del salario o della pensione;
- Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 3 febbraio 2011: contiene disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione CICR del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti - EBA/GL/2020/06 del 29 maggio 2020: forniscono linee guida in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, dalla valutazione del merito di credito e concessione del finanziamento (origination) fino allo svolgersi del rapporto creditizio (monitoring);
- Nota Banca d'Italia n. 13 del 20 luglio 2021 - "Attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti": nota di attuazione da parte di Banca d'Italia degli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, che assumono valore di orientamenti di vigilanza;
- Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate: la sezioni VII contiene disposizioni relative ai contratti di credito ai consumatori; la sezione VII-bis contiene disposizioni relative ai finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio o salario o pensione; gli allegati 4C e 4D contengono il modello "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (il secondo riguarda specifiche tipologie di contratti: le aperture di credito in conto corrente e le dilazioni di pagamento); l'allegato 5B contiene le modalità di calcolo del TAEG per i contratti di credito ai consumatori (Sono disponibili anche le Versioni precedenti a quella attualmente in vigore).
3. FONDO PRIMA CASA CONSAP
Per la normativa sul Fondo prima casa consulta l'apposita sezione del sito della CONSAP.
4. MICROCREDITO
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (art. 111): l'articolo introduce la categoria degli operatori di microcredito ai quali è consentito - in deroga all'articolo 106 del TUB - concedere finanziamenti di importo limitato nei confronti di specifici beneficiari, purché accompagnati da servizi non finanziari ausiliari. L'elenco degli operatori di microcredito è tenuto dalla Banca d'Italia nelle more della costituzione di un apposito Organismo;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 - "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385." (art. 12): l'articolo disciplina le informazioni che gli operatori di microcredito devono fornire gratuitamente al cliente prima che sia vincolato dal contratto e la forma con la quale il contratto deve essere stipulato.
5. APERTURE DI CREDITO E SCONFINAMENTI
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": il Titolo VI disciplina la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti nelle operazioni e nei servizi bancari e finanziari; in particolare l'art. 117-bis disciplina e pone limiti alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti;
- Articolo 27-bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 - "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività": la disposizione stabilisce la nullità delle clausole che prevedono commissioni a favore delle banche in relazione a linee di credito, adottate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis TUB emanate dal CICR;
- Articolo 1, comma 1-ter, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 62 - "Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249": la disposizione esclude l’applicazione della commissione di istruttoria veloce alle famiglie consumatrici, al ricorrere di determinate condizioni;
- Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 30 giugno 2012, n. 644, recante “Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del Testo unico bancario": disposizioni applicative dell'articolo 117-bis TUB che definiscono gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti.
6. ANATOCISMO
- Art. 1283 codice civile: l'articolo stabilisce le condizioni in presenza delle quali gli interessi scaduti possono a loro volta produrre interessi;
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (art. 120): l'articolo, al comma 2, demanda al CICR la definizione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;
- Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 3/8/2016, n. 343 - Modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria: il decreto attua l'art. 120, comma 2, TUB, regolando le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie;
- Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate: la sezione III, par. 3 contiene previsioni relative al contenuto dei contratti, anche con riferimento ai tassi di interesse (Sono disponibili anche le Versioni precedenti a quella attualmente in vigore).
7. FONDI DI CREDITO
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (artt. 46-bis, 46-ter e 46-quater): le norme disciplinano la concessione di finanziamenti da parte di FIA (fondi di investimento alternativi), italiani e UE, escludendo la possibilità di erogazione di credito ai consumatori. A tali fondi, c.d. fondi di credito, si applicano, ai sensi dell'art. 46–quater del TUF, le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI del TUB, con esclusione delle disposizioni relative al credito ai consumatori e al credito immobiliare ai consumatori nonché di quelle riguardanti la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
8. SERVIZI DI PAGAMENTO
- Direttiva n. 2015/2366/UE del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. Direttiva Payment Services Directive 2 - PSD2): normativa europea che abroga e sostituisce la prima direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE) dettando disposizioni con riguardo, tra l'altro, alla trasparenza delle condizioni contrattuali applicabili ai servizi di pagamento, nonché ai diritti e agli obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento;
- Direttiva n. 2009/110/CE del 16 settembre 2009 concernente l'attività degli istituti di moneta elettronica (c.d. Direttiva EMD2): normativa europea che abroga e sostituisce la direttiva 2000/46/CE e disciplina l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica;
- Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009: normativa europea che stabilisce standard e regole per l'esecuzione di bonifici e addebiti diretti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, al fine di creare la c.d. Single Euro Payments Area - SEPA (l'Area unica dei pagamenti in euro);
- Regolamento (UE) n. 2015/751 del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta: normativa europea che stabilisce limiti all'applicazione di commissioni interbancarie per transazioni disposte con carte di credito, carte di debito e prepagate e detta requisiti tecnici e commerciali uniformi;
- Regolamento (UE) n. 2021/1230 del 14 luglio 2021 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione: normativa europea che disciplina i pagamenti transfrontalieri denominati in euro (o nelle monete nazionali degli Stati membri che abbiano deciso di estendere l'applicazione del regolamento alla loro moneta nazionale), dettando anche disposizioni in materia di trasparenza delle commissioni di conversione valutaria;
- Regolamento n. 2021/1722/UE del 18 giugno 2021 che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nel contesto della vigilanza sugli istituti di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera: norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nel contesto della prestazione di servizi di pagamento su base transfrontaliera;
- Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro: normativa europea che disciplina i bonifici istantanei in euro, cioè i bonifici eseguiti immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario, e introduce il servizio di verifica del beneficiario per tutti i bonifici in euro, anche non istantanei;
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE": il decreto, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, contiene la disciplina di recepimento della Direttiva PSD2 riguardante tra l'altro i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento;
- Decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione": il decreto stabilisce le sanzioni per le violazioni delle previsioni della disciplina europea sui pagamenti transfrontalieri e designa la Banca d'Italia quale autorità competente all'irrogazione;
- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, "Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta": il decreto ha modificato il d.lgs. n. 11/2010 per recepire in Italia la PSD2, stabilendo, tra l'altro, il termine di entrata in vigore delle relative modifiche;
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, "Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione": il decreto contiene la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e del regolamento (UE) n. 260/2012 sui requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, definendo anche le Autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni;
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": il titolo VI, Capo II-bis prevede obblighi di trasparenza nella prestazione dei servizi di pagamento, in recepimento della PSD2;
- Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate: la Sezione VI contiene disposizioni in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento (Sono disponibili anche le Versioni precedenti a quella attualmente in vigore);
- Orientamenti aggiornati dell'EBA in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della direttiva PSD2 - EBA/GL/2021/03 del 10 giugno 2021: indicazioni sui criteri per la classificazione dei gravi incidenti operativi o di sicurezza riguardanti i servizi di pagamento, nonché sul contenuto, sul formato e sulle procedure per la comunicazione di questi incidenti alle autorità nazionali;
- Orientamenti EBA sulle procedure di gestione degli esposti per presunte violazioni della direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) - EBA/GL/2017/13 del 5 dicembre 2017: indicazioni sulle procedure per la gestione da parte delle autorità competenti degli esposti in materia di presunte violazioni della Direttiva PSD2;
- Opuscolo della Commissione europea sui diritti dei consumatori nell'ambito dei servizi di pagamento: opuscolo elettronico recante l'elenco dei diritti dei consumatori ai sensi della direttiva PSD2, che gli intermediari devono pubblicare sul proprio sito internet e mettere a disposizione dei consumatori.
CONTI DI PAGAMENTO PER I CONSUMATORI
- Direttiva n. 2014/92/UE del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (c.d. Direttiva PAD): normativa europea che disciplina la trasparenza e la comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento per consumatori, la procedura di trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto e il diritto di accesso al "conto di base" in favore dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione Europea;
- Regolamento delegato n. 2018/32/UE della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento: stabilisce termini e definizioni comuni per i servizi di pagamento più rilevanti nella maggioranza degli Stati membri;
- Regolamento di esecuzione n. 2018/33/UE della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio: definisce il modello standardizzato per la redazione del riepilogo delle spese sostenute dal consumatore durante il periodo di riferimento per i servizi collegati al conto;
- Regolamento di esecuzione n. 2018/34/UE della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio: definisce il modello standardizzato per la redazione del documento informativo riportante tutte le spese che il consumatore è tenuto a pagare in relazione ai servizi collegati al conto più rappresentativi a livello nazionale;
- Orientamenti EBA sugli elenchi provvisori nazionali dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti all'addebito di spese - EBA/GL/2015/01 dell'11 maggio 2015: indicazioni sulla corretta applicazione da parte delle autorità competenti dei criteri indicati dalla direttiva 2014/92/UE per la redazione dell'elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti all'addebito di spese;
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": nel Titolo VI, Capo II-ter, sono contenute disposizioni particolari relative ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, in recepimento della Direttiva PAD;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 dicembre 2020 - “Disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento”: la normativa individua le caratteristiche dell'ente certificatore che verifica il possesso da parte dei titolari dei siti web dei requisiti di cui all'art. 126-terdecies TUB, la procedura di accreditamento e i giustificati motivi di esclusione dei prestatori di servizi di pagamento dai siti web di confronto;
- Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate: la sezione VI, par. 4.1.1-bis, reca disposizioni particolari in materia di trasparenza dei conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori; la sez. II, par. 8.1, disciplina l'Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) e la sezione XI (par. 2-ter) disciplina la continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici; l'allegato 4A contiene il prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto a consumatori; l'allegato 5A contiene la metodologia per il calcolo dell'Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) per i conti di pagamento; l'allegato 6 contiene lo schema per l'indicazione dell'ICC nel riepilogo delle spese; l'allegato 6A contiene lo schema per l'indicazione dell'ICC nel riepilogo delle spese dei conti "in convenzione") (Sono disponibili anche le Versioni precedenti a quella attualmente in vigore);
- Elenco dei servizi collegati ai conti di pagamento più rappresentativi a livello nazionale redatto secondo una terminologia standardizzata a livello UE, pubblicato dalla Banca d'Italia: l'elenco contiene i servizi di pagamento collegati a un conto più diffusi in Italia, indicati secondo una terminologia che deve essere utilizzata dai prestatori di servizi di pagamento nelle informazioni precontrattuali, nelle comunicazioni periodiche e nei contratti stipulati con i consumatori.
CONTO DI BASE
- Direttiva n. 2014/92/UE del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (c.d. Direttiva PAD): normativa europea che disciplina, tra l'altro, il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione Europea;
- Orientamenti EBA/GL/2021/02 del 1° marzo 2021 ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, come modificati dagli Orientamenti EBA/GL/2023/03, sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali ("Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF"), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti JC/2017/37: contengono, tra l'altro, indicazioni in tema di de-risking, ossia il comportamento degli operatori del settore finanziario diretto a porre termine o introdurre limiti alle relazioni con determinati clienti o categorie di clienti senza una valutazione individuale dei singoli fattori di rischio; in tale ambito, viene specificato che le imprese dovrebbero contemperare attentamente l'esigenza di inclusione finanziaria con la necessità di mitigare il rischio di ML/TF;
- Orientamenti EBA/GL/2024/01 del 16 gennaio 2024, recanti modifica degli orientamenti EBA/GL/2021/02 ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»): modificano la denominazione degli Orientamenti EBA/GL/2021/02 e apportano alcune modifiche e integrazioni al loro contenuto;
- Orientamenti EBA/GL/2023/04 del 31 marzo 2023 sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari: integrano gli Orientamenti EBA/GL/2021/02 e specificano le politiche, le procedure e i controlli che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero mettere in atto per mitigare e gestire in modo efficace i rischi di ML/TF, comprese le misure relative alla fornitura di un conto di base;
- Opinion EBA on 'de-risking' - EBA/Op/2022/01 del 5 gennaio 2022: il parere, avente ad oggetto la portata e l'impatto del fenomeno del de-risking in UE, individua le misure che le autorità competenti dovrebbero assumere per contrastarlo;
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": nel Titolo VI, Capo II-ter, sezione III sono contenute disposizioni particolari sull'obbligo di offerta da parte dei prestatori di pagamento del conto con caratteristiche di base; l'art. 126-decies contiene le connesse definizioni;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 maggio 2018, n. 70 - "Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base": il decreto definisce il numero di operazioni e la tipologia di servizi inclusi nel conto di base, stabilisce i criteri di determinazione del canone annuo e del costo delle operazioni aggiuntive e individua le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di base è offerto senza spese;
- Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate: la sezione III, par. 4 disciplina l'obbligo di offerta da parte dei PSP del conto di base e la sezione XI, par. 2 prevede l'obbligo per gli intermediari di dotarsi di procedure interne che assicurino l'offerta di tale tipologia di conto ai clienti con esigenze di base. (Sono disponibili anche le Versioni precedenti a quella attualmente in vigore).
9. CONTI "DORMIENTI"
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge finanziaria 2006)" (articolo 1, commi 343 e 345): la legge istituisce un fondo, alimentato con l'importo dei rapporti bancari definiti "dormienti", per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti": il decreto contiene previsioni attuative della legge n. 266/2005 e definisce i rapporti da considerarsi "dormienti" ai fini dell'alimentazione del Fondo per l'indennizzo delle vittime di frodi finanziarie.
10. CRIPTO-ATTIVITÁ
- Regolamento (UE) n. 2023/1114 del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (c.d. Regolamento MICAR): normativa europea che disciplina l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, nonché la prestazione dei servizi per le cripto-attività; il Regolamento, tra l'altro, ha attribuito alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela relativamente all'emissione di token di moneta elettronica;
- Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 - "Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937": il decreto contiene le disposizioni necessarie per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento MiCAR, definendo anche il riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob in materia.
11. ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)
- Direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (c.d. Direttiva sull'ADR per i consumatori): normativa europea che stabilisce requisiti armonizzati di qualità per le procedure di risoluzione alternativa delle controversie tra professionisti e consumatori;
- Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 - "Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)": decreto con il quale la Direttiva sull'ADR per i consumatori è stata recepita nel Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005);
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229": nella Parte V, Titolo II-bis, è disciplinata la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in recepimento della Direttiva sull'ADR per i consumatori;
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (art. 128-bis): l'articolo prevede l'obbligo per gli intermediari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati dal CICR;
- Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 - "Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.” (art. 3, comma 8): l'articolo estende l'applicazione della Deliberazione CICR sulle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai gestori di crediti operanti in Italia;
- Deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, come modificata dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 10 luglio 2020, n. 127 - "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni": disciplina le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e clienti in materia bancaria e affida alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento;
- Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, adottate dalla Banca d’Italia con provvedimento del 18 giugno 2009 e successivamente modificate: contiene la disciplina di dettaglio sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e sulle procedure di ricorso (Sono disponibili anche le Versioni precedenti a quella attualmente in vigore).
Per altre informazioni consulta il sito web dell'Arbitro bancario finanziario.