Disposizioni relative a specifici prodotti/materie

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1. CREDITO IMMOBILIARE

2. CREDITO AI CONSUMATORI

3. FONDO PRIMA CASA CONSAP

Per  la normativa sul Fondo prima casa consulta l'apposita sezione del sito della CONSAP.

4. MICROCREDITO

  • Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (art. 111): l'articolo introduce la categoria degli operatori di microcredito ai quali è consentito - in deroga all'articolo 106 del TUB - concedere finanziamenti di importo limitato nei confronti di specifici beneficiari, purché accompagnati da servizi non finanziari ausiliari. L'elenco degli operatori di microcredito è tenuto dalla Banca d'Italia nelle more della costituzione di un apposito Organismo;
  • Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 - "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385." (art. 12): l'articolo disciplina le informazioni che gli operatori di microcredito devono fornire gratuitamente al cliente prima che sia vincolato dal contratto e la forma con la quale il contratto deve essere stipulato.

5. APERTURE DI CREDITO E SCONFINAMENTI

  • Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": il Titolo VI disciplina la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti nelle operazioni e nei servizi bancari e finanziari; in particolare l'art. 117-bis disciplina e pone limiti alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti;
  • Articolo 27-bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 - "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività": la disposizione stabilisce la nullità delle clausole che prevedono commissioni a favore delle banche in relazione a linee di credito, adottate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis TUB emanate dal CICR;
  • Articolo 1, comma 1-ter, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 62 - "Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249": la disposizione esclude l’applicazione della commissione di istruttoria veloce alle famiglie consumatrici, al ricorrere di determinate condizioni;
  • Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 30 giugno 2012, n. 644, recante “Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del Testo unico bancario": disposizioni applicative dell'articolo 117-bis TUB che definiscono gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti.

6. ANATOCISMO

7. FONDI DI CREDITO

  • Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (artt. 46-bis, 46-ter e 46-quater): le norme disciplinano la concessione di finanziamenti da parte di FIA (fondi di investimento alternativi), italiani e UE, escludendo la possibilità di erogazione di credito ai consumatori. A tali fondi, c.d. fondi di credito, si applicano, ai sensi dell'art. 46–quater del TUF, le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI del TUB, con esclusione delle disposizioni relative al credito ai consumatori e al credito immobiliare ai consumatori nonché di quelle riguardanti la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

8. SERVIZI DI PAGAMENTO

CONTI DI PAGAMENTO PER I CONSUMATORI

CONTO DI BASE

9. CONTI "DORMIENTI"

10. CRIPTO-ATTIVITÁ

11. ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)

Per altre informazioni consulta il sito web dell'Arbitro bancario finanziario.