1. GENERALI
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB): il Titolo VI disciplina la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti nelle operazioni e nei servizi bancari e finanziari;
- Deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 - "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", come modificata dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 3 febbraio 2011 e dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, del 29 settembre 2016, n. 380: contiene disposizioni attuative della disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari prevista nel titolo VI del TUB;
- Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate: disposizioni applicative della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari contenuta nel titolo VI del TUB e nelle delibere del CICR in materia (Sono disponibili anche le Versioni precedenti a quella attualmente in vigore);
- Regolamento (UE) 2017/2394 del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004: normativa europea che disciplina la cooperazione delle autorità nazionali competenti tra di loro e con la Commissione europea in caso di infrazioni transfrontaliere delle normative dell'UE in materia di tutela dei consumatori elencate nel Regolamento;
- Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifiche delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014: normativa europea per la disciplina degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (benchmark), in particolare per quanto riguarda il processo di cessazione di un benchmark;
- Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio del 22 marzo 2016: indicazioni in materia di politiche e procedure interne degli intermediari relative all'elaborazione, distribuzione, monitoraggio e revisione dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari;
- Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea concernenti le politiche e prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio del 13 dicembre 2016: indicazioni sulle politiche e le prassi che gli intermediari devono adottare per la remunerazione del personale e degli addetti alla rete di vendita.
2. VENDITA DI SERVIZI FINANZIARI A DISTANZA
- Direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva CRD) (testo consolidato con le modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2023/2673): normativa europea sui diritti contrattuali dei consumatori che - una volta recepita la Direttiva (UE) 2023/2673 - sarà in parte applicabile anche ai servizi finanziari conclusi a distanza con i consumatori, in particolare per quanto riguarda l'informativa precontrattuale e il diritto di recesso;
- Direttiva n. 2023/2673/UE che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (c.d. Direttiva DMFSD2) - in via di recepimento: nuova normativa europea sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, che introduce nella Direttiva CRD disposizioni sui contratti a distanza con i consumatori aventi a oggetto servizi finanziari, in particolare per quanto riguarda l'informativa precontrattuale e il diritto di recesso;
- Direttiva n. 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (c.d. Direttiva DMFSD): normativa europea sulla commercializzazione di servizi finanziari dai fornitori ai consumatori nell'Unione europea; verrà abrogata a decorrere dal 19 giugno 2026, in quanto entro tale data dovrà essere recepita la Direttiva n. 2023/2673/UE che ridefinisce la materia;
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229": nella Parte III-Capo I-sezione IV-bis è stata recepita la Direttiva DMFSD;
- Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate: la sezione V contiene disposizioni relative all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari nei rapporti con la clientela) (Sono disponibili anche le Versioni precedenti a quella attualmente in vigore).
3. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
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Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. BMR) (art. 28): normativa europea per la disciplina degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (benchmark), in particolare per quanto riguarda il processo di cessazione di un benchmark;
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Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (artt. 118 e 118-bis): l'art. 118 disciplina le condizioni e i limiti della facoltà degli intermediari di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate alla clientela; l'art. 118-bis disciplina le modalità attraverso cui gli intermediari devono gestire la sostituzione di un indice di riferimento in caso di sua sostanziale variazione o cessazione e le connesse modifiche contrattuali;
- Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate: la sezione IV, par. 2 contiene disposizioni relative alle modifiche unilaterali delle condizioni del contratto da parte degli intermediari (Sono disponibili anche le Versioni precedenti a quella attualmente in vigore);
- Circolare n. 5574 del 21 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo economico - "Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248": la circolare fornisce delucidazioni sull'articolo 118 TUB, in particolare per quanto riguarda la nozione di giustificato motivo prevista dall'art. 118 quale condizione per introdurre modifiche unilaterali nei contratti bancari.
4. VENDITA ABBINATA DI FINANZIAMENTI E POLIZZE ASSICURATIVE
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 - "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (art. 28): l'articolo stabilisce le condizioni in presenza delle quali un intermediario può condizionare l'erogazione di un finanziamento alla stipula di una polizza assicurativa;
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (art. 120-octiesdecies): l'articolo disciplina le pratiche di commercializzazione di altri prodotti in abbinamento a un contratto di credito immobiliare ai consumatori;
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - "Codice del Consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2009, n. 229 (art. 21, comma 3-bis): la disposizione indica i casi in cui la vendita abbinata di un contratto bancario e una polizza assicurativa è considerata pratica commerciale scorretta.
5. RECLAMI ED ESPOSTI
- Direttiva n. 2021/2167/UE del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (c.d. Direttiva NPL SMD) (art. 24): l'articolo prevede che gli Stati membri sono tenuti a garantire che i gestori di crediti istituiscano procedure efficaci per la gestione dei reclami da parte dei debitori e che le autorità competenti adottino e pubblichino una procedura per la gestione degli esposti;
- Direttiva n. 2015/2366/UE del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. Direttiva PSD2) (artt. 99 e 101): gli articoli prevedono che gli Stati membri devono garantire procedure per permettere agli utenti dei servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare esposti alle autorità competenti riguardo a presunte violazioni della PSD2 da parte dei fornitori di servizi di pagamento nonché assicurare che i fornitori di servizi di pagamento abbiano procedure efficaci per gestire i reclami degli utenti;
- Regolamento (UE) n. 2023/1114 del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (c.d. Regolamento MICAR) (art. 108): l'articolo prevede che le autorità competenti creino procedure per consentire a clienti e parti interessate di presentare esposti riguardo a presunte violazioni del Regolamento sulle cripto-attività;
- Orientamenti EBA sulle procedure di gestione degli esposti per presunte violazioni della direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) - EBA/GL/2017/13 del 5 dicembre 2017: indicazioni sulle procedure per la gestione, da parte delle autorità competenti, degli esposti in materia di presunte violazioni della direttiva PSD2;
- Orientamenti del Comitato congiunto EBA-ESMA-EIOPA sulla gestione dei reclami per i settori finanziario e bancario del 4 ottobre 2018: indicazioni sulle modalità e sulle procedure che le imprese finanziarie e bancarie devono seguire per gestire i reclami dei clienti in modo efficace e trasparente;
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": gli artt. 114.14, 120-noviesdecies, comma 2-bis, 125-bis, comma 3-bis, 126-vicies, comma 2 e 126-vicies ter, comma 4, disciplinano i reclami e gli esposti nei diversi comparti di attività (ad esempio nel caso dei gestori di crediti in sofferenza) nonché i casi in cui l'informativa ai clienti deve contenere anche informazioni sulla possibilità di presentare reclami (ad esempio nel caso di modifiche delle condizioni contrattuali per i contratti di credito immobiliare ai consumatori e credito al consumo, nonché nel caso di rifiuto di apertura del conto di base e recesso dallo stesso); l'128-bis, comma 3-bis, prevede la possibilità di presentare esposti alla Banca d'Italia;
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 - "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE" (art. 39): l'articolo prevede che, in caso di violazione delle disposizioni relative ai servizi di pagamento, gli utenti, le associazioni e altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia;
- Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate: nella sezione XI, par. 3, sono disciplinate le procedure che gli intermediari adottano e applicano per la trattazione dei reclami (Sono disponibili anche le Versioni precedenti a quella attualmente in vigore).