Supervisione e Normativa Antiriciclaggio

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Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano una grave minaccia per l'economia e la sicurezza dei cittadini e possono determinare effetti destabilizzanti per il sistema finanziario.

La dimensione transnazionale di questi fenomeni è alla base di un significativo processo di armonizzazione internazionale delle regole e della vigilanza a loro diretti, tendente a evitare che chi movimenta fondi di provenienza illecita o finanzia il terrorismo possa approfittare delle lacune nelle reti di protezione predisposte dai vari Paesi.

IL GAFI E L'EUROPA

A livello internazionale, fondamentale è il ruolo di guida assunto dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI o Financial Action Task Force - FATF), organismo che definisce e promuove standard per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali, contribuendo così in misura determinante al coordinamento tra gli Stati. Del GAFI fanno parte 37 Paesi membri e 2 organizzazioni regionali - che rappresentano i più importanti centri finanziari a livello mondiale - e, come osservatori, rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore. L'organismo ha predisposto un set di standard, le cc.dd. 40 Raccomandazioni, adottate nel febbraio 2012 e costantemente aggiornate.

Con riguardo all'Unione europea, numerose iniziative sono state intraprese o sono in corso per aumentare l'efficacia dell'azione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Sul fronte normativo, la disciplina è stata oggetto negli anni di una crescente armonizzazione. Attualmente essa è costituita dalla quarta direttiva antiriciclaggio (n. 2015/849, come modificata dalla quinta direttiva, n. 2018/843), da Regolamenti delegati della Commissione Europea e da Linee Guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA). E' tuttavia in corso un importante processo di revisione, che porterà a trasfondere in un regolamento europeo, direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, i principali obblighi antiriciclaggio oggi contenuti nella direttiva.

Per assicurare prassi di supervisione più robuste e omogenee, negli anni scorsi è stato rafforzato il ruolo dell'EBA, alla quale sono stati conferiti alcuni poteri di coordinamento e monitoraggio delle autorità nazionali. Ulteriori misure sono attese nel prossimo futuro: nel processo di revisione in corso in Europa è infatti prevista l'istituzione di una nuova Autorità europea (la Anti Money-Laundering Authority, AMLA), alla quale attribuire compiti di vigilanza diretta sugli intermediari europei più rischiosi sotto il profilo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nei confronti dei restanti intermediari - e degli altri soggetti che, come gli intermediari, contribuiscono alla lotta a questi fenomeni (ad esempio, avvocati, commercialisti, notai, operatori del settore dei giochi, società di revisione, agenti immobiliari) - è previsto che l'Autorità europea abbia compiti di supervisione indiretta, di coordinamento e di assistenza delle autorità nazionali, in modo da assicurare standard omogenei di supervisione e metodologie di valutazione comuni dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

LA NORMATIVA NAZIONALE E IL RUOLO DELLA BANCA D'ITALIA

Nel nostro Paese, la disciplina antiriciclaggio è contenuta nel decreto legislativo n. 231/2007 (nel tempo modificato, anche per riflettere l'evoluzione della normativa europea). Con lo stesso decreto legislativo, sono stati attributi alla Banca d'Italia compiti di regolamentazione e di vigilanza sugli intermediari per finalità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stata istituita l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che opera in condizioni di autonomia e indipendenza all'interno della Banca d'Italia.

In attuazione del decreto legislativo, la Banca d'Italia ha emanato una serie di disposizioni secondarie, indirizzate agli intermediari da essa vigilati, sui seguenti aspetti:

  1. organizzazione, procedure e controlli interni;
  2. adeguata verifica della clientela;
  3. conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni;
  4. sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.

La vigilanza antiriciclaggio svolta dalla Banca d'Italia è diretta a tutte le banche, le SIM, gli intermediari del risparmio gestito, gli intermediari finanziari, alcune società fiduciarie, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che operano in Italia. Essa è volta a verificare il rispetto, da parte di questi intermediari, degli obblighi previsti dalla normativa e l'adeguatezza dei presidi, organizzativi e procedurali, richiesti per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La vigilanza si svolge attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di debolezza negli assetti tecnico-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la rimozione mediante l'adozione di appropriate misure correttive. L'azione si articola in controlli documentali - basati sull'analisi delle informazioni raccolte, anche dagli intermediari - e controlli ispettivi, diretti in prevalenza a verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e delle procedure antiriciclaggio degli intermediari.

LE MISURE DI INTERVENTO E LE SANZIONI

Misure specifiche vengono assunte in presenza di aspetti critici nella situazione degli operatori. Esse comprendono la convocazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari, nonché il divieto di intraprendere nuove operazioni.

In caso di irregolarità gestionali e di violazioni della normativa che siano gravi, ripetute, sistematiche o plurime vengono avviate procedure sanzionatorie nei confronti degli intermediari e/o degli esponenti aziendali, che possono concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie. Queste ultime possono essere irrogate alle persone fisiche (quali l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari, c.d. temporary ban) o all'ente (quale l'ordine di porre termine alle violazioni, c.d. cease and desist order).