Comunicazione agli intermediari britannici operanti in Italia riguardo alle disposizioni sulla Brexit contenute nel dl n° 183/2020

Go to the english version Cerca nel sito

L'articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n° 183 "Milleproroghe" contiene disposizioni sull'operatività degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo lo scadere del periodo di transizione previsto dall'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (31 dicembre 2020).

L'articolo prevede, tramite l'estensione di alcune disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, norme per una corretta e ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi, con il fine di assicurare alla clientela degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito operanti in Italia, sia la continuità nella prestazione dei servizi bancari, di investimento, di moneta elettronica e di assicurazione, sia adeguate forme di tutela dei propri interessi.

Di seguito vengono richiamate le disposizioni relative agli intermediari che rientrano nella competenza della Banca d'Italia (per le imprese di investimento si rinvia al sito della Consob, per le compagnie di assicurazione a quello dell'IVASS).

In particolare, l'art. 22 prevede per le banche con sede nel Regno Unito operanti in Italia e gli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito operanti in Italia tramite succursale - a condizione che abbiano presentato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge Milleproroghe, istanza per l'autorizzazione come intermediari di paese terzo ma non sia ancora intervenuto il rilascio o il diniego dell'autorizzazione stessa - la possibilità di continuare a prestare l'attività o il servizio già esercitato prima del termine del periodo di transizione stesso, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dal termine del periodo di transizione. L'operatività è consentita per le sole attività per le quali sia stata richiesta autorizzazione ed è limitata alla sola gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Per i contratti derivati in essere non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) è tuttavia consentita la gestione degli eventi del ciclo di vita di tali contratti.

Il decreto specifica, inoltre, che non è permessa alle banche che operano senza succursale, in regime di libera prestazione di servizi, la prestazione di servizi di investimento nei riguardi della clientela al dettaglio come definita dall'art. 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e dei clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF.

Nel periodo di operatività limitata fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dal termine del periodo di transizione, le banche e gli istituti di moneta elettronica con succursale sono soggetti alla normativa nazionale applicabile agli intermediari dei paesi terzi e alla vigilanza delle competenti autorità italiane, che esercitano i poteri previsti nei confronti degli intermediari di paesi terzi.

Inoltre, durante il medesimo periodo, le banche e gli istituti di moneta elettronica britannici operanti con succursale mantengono l'adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie italiano (Arbitro Bancario Finanziario) e le banche britanniche con succursale aderiscono di diritto ai Sistemi di garanzia dei depositi italiani (DGS) secondo i rispettivi Statuti. Tuttavia, le banche operanti in libera prestazione di servizi possono non aderire all'Arbitro Bancario Finanziario, qualora aderiscano o siano sottoposte a un sistema estero di risoluzione alternativa delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea; esse sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale estero al quale aderiscono o sono sottoposte.

Entro tre mesi dal giorno successivo al termine del periodo di transizione, le banche britanniche dovranno prendere contatti con il DGS di riferimento e perfezionare gli atti richiesti per l'adesione, compreso l'adempimento degli obblighi di contribuzione. Per consentire ai depositanti di conoscere quale DGS è responsabile della protezione dei loro risparmi, tutti gli intermediari suddetti dovranno fornire ai propri depositanti le informazioni previste dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dal giorno successivo al termine del periodo di transizione. La comunicazione ai depositanti dovrà essere chiara e formulata in un linguaggio semplice. I depositanti dovranno inoltre essere resi edotti del referente da contattare per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.

In caso di diniego dell'autorizzazione, le banche del Regno Unito e gli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito operanti con succursale devono cessare le attività per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del diniego, secondo modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti. Anche durante questo periodo continuano a essere soggetti alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi e ai relativi poteri delle autorità di vigilanza; sono altresì assicurati le tutele rappresentate dai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dai sistemi italiani di garanzia dei depositanti e gli obblighi informativi previsti sopra.

Le banche e gli istituti di moneta elettronica britannici operanti in Italia con succursale devono assicurare ai clienti un'adeguata informazione riguardo agli effetti della Brexit sui rapporti contrattuali in essere (art. 22, comma 5).

Il decreto, infine, prevede alcune disposizioni specifiche sui rapporti contrattuali per il caso di diniego di autorizzazione e per gli intermediari che devono cessare l'attività. Questi ultimi comprendono gli intermediari non autorizzabili ad operare come soggetti di paesi terzi (ovvero i gestori di fondi[1], gli istituti di moneta elettronica operanti in libera prestazione di servizi o con punti di contatto o reti di agenti, e gli istituti di pagamento) e quelli che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro la data di entrata in vigore del decreto (sugli effetti della fine del periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso si rinvia ai Comunicati della Banca d'Italia del 29 aprile 2020 e del 15 dicembre 2020).

In particolare, l'art. 22, comma 5, del decreto sancisce che gli intermediari britannici che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o in caso di diniego, anche parziale, dell'autorizzazione devono restituire ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi. Infine, con riguardo ai finanziamenti, la cessazione dell'attività non comporta alcuna modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.



[1] I gestori di fondi del Regno Unito devono cessare ogni attività al termine del periodo di transizione: il riferimento nel decreto ai servizi di investimento prestati serve a descrivere l'ambito di applicazione dell'obbligo di restituzione ai clienti.