Comunicazione ai clienti degli intermediari britannici operanti in Italia

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L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea comporta conseguenze rilevanti sulla prestazione dei servizi ai clienti europei da parte degli intermediari britannici.

Nei mesi che hanno preceduto la scadenza del 31 dicembre le autorità italiane ed europee si sono impegnate per limitare per quanto possibile i disagi per i clienti. In particolare, la Banca d'Italia ha più volte chiesto agli intermediari britannici operanti in Italia di attuare per tempo i piani per un'ordinata gestione della Brexit e di informare tempestivamente i propri clienti circa le conseguenze della Brexit; la Banca d'Italia si è anche rivolta direttamente ai clienti, invitandoli a verificare di avere ricevuto un'informazione adeguata e, in caso contrario, a prendere al più presto contatti con gli intermediari (cfr. comunicato stampa del 9 novembre 2020).

Il 31 dicembre 2020, con lo scadere del periodo di transizione previsto dall'Accordo sulla Brexit, si è completata l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Di conseguenza, gli intermediari britannici - banche, gestori di fondi d'investimento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica - non possono più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento; dal 1° gennaio 2021 possono prestare servizi bancari e finanziari solo se hanno ottenuto una nuova autorizzazione in Italia in base al regime in vigore da tale data; in assenza di autorizzazione, la prestazione di servizi da parte di questi intermediari è da considerarsi abusiva ai sensi di legge.

Per assicurare una ordinata gestione di questo processo, il decreto-legge "Milleproroghe" (decreto-legge n° 183/2020) ha previsto norme specifiche a tutela dei clienti di intermediari aventi sede nel Regno Unito.

In particolare, per evitare discontinuità nella prestazione dei servizi e per ridurre al minimo i disagi per i clienti, è stato previsto che le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica e le banche del Regno Unito che hanno presentato un'istanza di autorizzazione non ancora perfezionata alla data del 31 dicembre possano comunque continuare ad operare fino all'ottenimento dell'autorizzazione[1]; durante questo "periodo di grazia" - dal 1° gennaio 2021 al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021 - tali intermediari non potranno stipulare nuovi contratti né modificare quelli esistenti, i depositi dei clienti presso le banche britanniche operanti in Italia con succursale continueranno ad essere assistiti da un sistema di garanzia italiano e i clienti potranno continuare ad accedere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Le banche del Regno Unito che operano senza succursale non sono obbligate ad aderire all'ABF, purché aderiscano o siano sottoposte a un sistema stragiudiziale estero partecipante alla rete Fin-Net; in questo caso il cliente può comunque rivolgersi all’ABF, che lo mette in collegamento con il sistema estero competente.

Per consentire ai depositanti di conoscere quale sistema di garanzia è responsabile della protezione dei loro risparmi, le banche dovranno fornire ai propri depositanti le informazioni previste dalla legge[2], il più presto possibile e, in ogni caso, entro il 10 febbraio 2021.

Il decreto prevede inoltre che, in caso di diniego dell'autorizzazione, gli intermediari devono cessare le attività non autorizzate, secondo modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti; dovranno porre in essere tutte le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi dalla data del diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Anche durante questo periodo saranno assicurate le tutele dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dei sistemi di garanzia dei depositanti italiani per le banche britanniche operanti in Italia con succursale.

Il decreto impone inoltre agli intermediari britannici, in particolare se hanno usufruito del "periodo di grazia", di assicurare un'adeguata informazione ai clienti sugli effetti della Brexit.

Si invitano comunque i clienti, come già ricordato in precedenza, a prendere contatto direttamente con gli intermediari con cui hanno rapporti, soprattutto nel caso in cui non avessero ricevuto informazioni, per ottenere tutte le indicazioni necessarie sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere.

Con riferimento poi a tutti gli intermediari del Regno Unito che cessano l'attività in Italia (anche a causa del diniego dell'autorizzazione), il decreto prevede:

  • la restituzione ai clienti delle disponibilità liquide, dei beni e degli strumenti finanziari di loro pertinenza, secondo le istruzioni fornite dai clienti stessi. È dunque essenziale che i clienti forniscano tempestivamente istruzioni agli intermediari (ad esempio, indicando un IBAN per accreditare le somme);
  • in caso di finanziamenti, che i clienti - se lo ritengono - possono continuare a effettuare i pagamenti secondo le scadenze previste. Questa norma è finalizzata ad evitare che, per effetto della cessazione dell'operatività in Italia, venga chiesto il pagamento integrale del debito residuo, salvo non sia il cliente stesso a richiederlo.

Si raccomanda nuovamente alla clientela che intenda recedere dal contratto o trasferirlo presso un altro operatore autorizzato di attivarsi tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge (che possono prevedere modalità particolari di esercizio dei diritti dei clienti).

Si invita, infine, la clientela a consultare il sito internet della Consob, con riferimento ai servizi d'investimento, e quello dell'IVASS, con riferimento alle assicurazioni.



[1] Gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica (senza succursale) e i gestori di fondi del Regno Unito non potranno invece continuare a operare in Italia a meno che non abbiano costituito un nuovo intermediario, in Italia o in un altro paese della UE.

[2] Cfr. articolo 3 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.