Che cosa è la SEPA?

SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero l'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 33 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.

Quali sono i contenuti della SEPA?

Il progetto SEPA - avviato oltre 10 anni fa su impulso delle autorità europee dall'industria bancaria e dei pagamenti - prevede la definizione di regole e standard comuni per bonifici e addebiti diretti; la migrazione ai nuovi strumenti europei dovrà completarsi entro il 1° febbraio 2014. In Italia, l'adozione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA determinerà l'eliminazione dei servizi corrispondenti, il bonifico nazionale, il RID e gli addebiti eseguiti all'interno del circuito postale. Nell'ambito del progetto SEPA sono state anche definite alcune regole comuni per i servizi basati su carte di pagamento (ad esempio l'adozione del microchip). In prospettiva le attività si estenderanno a servizi innovativi come i pagamenti tramite telefono cellulare o su internet.

Perché realizzare la SEPA?

L'obiettivo della SEPA consiste nel realizzare un mercato unico, concorrenziale e innovativo per i servizi di pagamento in euro di importo non elevato, rimuovendo ogni ostacolo di tipo tecnico e normativo che finora ha impedito l'efficiente funzionamento dei servizi di pagamento all'interno dell'area. La SEPA rappresenta un importante avanzamento della realizzazione del mercato unico nella comunità europea. Come avvenuto con l'introduzione dell'euro per il contante, poter disporre di procedure armonizzate per effettuare pagamenti elettronici in tutti i paesi europei facilita la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi all'interno dell'area; si tratta quindi di un progetto che ha una speciale valenza politica per l'Europa.

Quali sono i vantaggi della SEPA?

Per i consumatori, la SEPA consente di eseguire operazioni di pagamento in euro verso altri paesi dell'area a partire da un unico conto con la stessa facilità e alle stesse condizioni previste per le operazioni di pagamento nazionali. Coloro che vivono, lavorano o studiano al di fuori del paese d'origine non avranno più la necessità di aprire altri conti. Inoltre, l'abbattimento delle distanze geografiche e la maggiore automazione del ciclo di pagamento consentita dalla SEPA facilitano la diffusione di servizi di pagamento innovativi che possono essere innestati sui servizi di base del bonifico e dell'addebito diretto (es. pagamenti attivati tramite cellulare o via internet).

Anche le imprese potranno ricevere ed effettuare pagamenti da e verso altri Paesi dell'UE con le stesse modalità e tempi dei pagamenti nazionali a valere di un unico conto. Le imprese che operano su più paesi europei potranno accentrare la gestione dei pagamenti e della liquidità senza dover detenere più conti nei paesi nei quali si intrattengono a vario titolo rapporti commerciali. Ulteriori benefici possono derivare, anche per le imprese che operano in ambito esclusivamente nazionale, dall'adozione di un unico standard di trasmissione e ricezione degli ordini di pagamento nel colloquio con le banche che potrà essere integrato con più avanzate procedure di gestione aziendale e di fatturazione elettronica.

Per le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento, la SEPA fornisce la possibilità di estendere la propria attività nel settore dei pagamenti al dettaglio su scala europea: sarà possibile offrire servizi di pagamento armonizzati a una platea che supera i confini nazionali, più facilmente raggiungibile attraverso sistemi di regolamento che operano a livello europeo; ciò fornisce impulso all'integrazione e all'efficienza del mercato europeo dei servizi di pagamento. Dopo l'investimento iniziale, la razionalizzazione delle procedure di trasmissione/ricezione dei pagamenti, nonché la maggiore integrazione delle infrastrutture interbancarie, consentirà di ridurre i costi operativi di offerta dei servizi di pagamento.

La SEPA dovrebbe portare a un miglioramento delle condizioni economiche di offerta dei servizi all'utenza?

La SEPA realizza le condizioni per la standardizzazione dei servizi di pagamento in ambito europeo e una maggiore concorrenza sul mercato dell'offerta che dovrebbe facilitare un miglioramento delle condizioni generali di offerta dei servizi. Confrontando le condizioni di offerta dei prestatori di servizi di pagamento, gli utenti potranno scegliere quelle che meglio soddisfino le proprie esigenze.

Quali sono le scadenze della SEPA?

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, entro il 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici e gli addebiti diretti secondo gli standard e le regole stabilite nello stesso Regolamento; l'utilizzo di questi standard renderà possibile l'invio di pagamenti verso utenti insediati in qualunque paese dell'Unione. Sul fronte della ricezione, è previsto l'obbligo per tutte le banche che offrono servizi di pagamento di essere raggiungibili per i bonifici e gli addebiti diretti iniziati da un pagatore presso qualunque altro paese dell'Unione europea (obbligo già in vigore).

Mentre i servizi di bonifico e di addebito diretto in uso nei diversi Paesi dovranno essere "sostituiti" con i nuovi strumenti SEPA, per i pagamenti tramite carta è stata adottata una strategia di "adeguamento" dei circuiti di carte a un nuovo insieme di standard e processi operativi e tecnici i cui lavori sono tuttora in corso. Importanti traguardi sono stati già ottenuti con l'adozione generalizzata per le carte della tecnologia del microcircuito (standard EMV) che garantisce una maggiore sicurezza di questi strumenti.

Qual è il ruolo della Banca d'Italia?

La Banca d'Italia è impegnata nella realizzazione del progetto SEPA, fin dal suo avvio, per promuovere e facilitare la migrazione sia nel contesto del Sistema Europeo di Banche Centrali sia in ambito nazionale dove presiede, insieme all'Associazione Bancaria Italiana, il Comitato Nazionale per la Migrazione alla SEPA.

In attuazione del Regolamento 260/2012 - che fissa le date ultime per il passaggio dai bonifici e dagli addebiti nazionali a quelli SEPA - la Banca d'Italia è stata designata come Autorità competente a presidiare nel nostro Paese la migrazione alla SEPA e la regolare applicazione del Regolamento. Lo svolgimento di questa funzione è coerente con il ruolo assegnato all'Istituto quale responsabile della sorveglianza sul sistema dei pagamenti ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico Bancario. In qualità di Autorità competente la Banca d'Italia ha emanato un provvedimento contenente istruzioni applicative per la migrazione: esse consentono la precisa individuazione dei servizi nazionali corrispondenti al bonifico e all'addebito diretto che dovranno migrare agli standard della SEPA, attivano alcune deroghe previste dal Regolamento e, più in generale, richiedono l'adozione di alcune misure organizzative per facilitare l'offerta da parte degli intermediari e l'utilizzo da parte della clientela dei nuovi servizi di pagamento paneuropei.

Cosa cambia in concreto il 1° febbraio 2014?

L'unico codice identificativo del conto di pagamento sarà l'IBAN che in Italia è stato ormai da tempo adottato. Per quel che riguarda il codice di indirizzamento dei pagamenti, il BIC, esso non potrà più essere richiesto alla clientela dal 1° febbraio 2014 per i pagamenti nazionali e dal 1° febbraio 2016 per quelli transfrontalieri.

I bonifici nazionali e gli addebiti diretti dovranno essere eseguiti secondo le regole e gli standard fissati dal Regolamento europeo 260/2012. In particolare, l'utilizzo dello standard di messaggistica ISO-20022 XML costituisce la base per comporre i nuovi messaggi di pagamento che le banche e gli altri intermediari si scambieranno tra loro; tale linguaggio dovrà essere utilizzato per la trasmissione e la ricezione di bonifici e addebiti diretti da parte di quegli utenti (che non sono consumatori o microimprese) che inviano e ricevono dai prestatori di servizi di pagamento ingenti quantità di bonifici e addebiti diretti in forma raggruppata.

Quali strumenti di pagamento non cambiano?

Il Regolamento 260/2012 non riguarda le carte, le rimesse e la moneta elettronica. Gli assegni sono esclusi dal progetto SEPA. All'interno del contesto nazionale restano operativi, in quanto strumenti non corrispondenti a quelli SEPA e al momento senza cambiamenti, altri strumenti di pagamento come le RIBA, i MAV, i RAV, i bollettini postali e bancari.

Quale sarà l'impatto sugli utenti del passaggio ai nuovi bonifici e addebiti diretti?

Per i consumatori il cambiamento più importante si è avuto con il passaggio all'IBAN per identificare il conto di pagamento, passaggio che in Italia è già avvenuto. Le nuove regole della SEPA prevedono, inoltre, una diversa modalità per gestire gli addebiti diretti sul proprio conto: i consumatori debitori possono dare istruzioni alla propria banca (o altro intermediario) di bloccare tutte le richieste di addebito diretto sul proprio conto o redigere liste di creditori indesiderati (liste negative) o di creditori da cui accettare richieste di addebito (liste positive), fissando anche importi massimi o specifiche periodicità per l'incasso degli addebiti.

Per le imprese, soprattutto per quelle di medie e di grandi dimensioni, il passaggio a SEPA comporta l'esigenza - ma anche l'opportunità - di un aggiornamento dei propri sistemi informativi.

Anche la pubblica amministrazione deve adeguare le proprie procedure di pagamento alle regole e agli standard della SEPA.

Cosa devono fare le imprese creditrici per continuare a utilizzare gli addebiti diretti dopo il 1° febbraio 2014?

Le imprese creditrici devono con urgenza effettuare gli adeguamenti necessari per continuare a gestire i propri incassi tenendo presente che le attuali deleghe autorizzative fornite dai debitori mantengono la propria validità ma devono essere convertite nel formato europeo; è necessario, ad esempio, reperire il codice IBAN dei propri debitori e informare la propria clientela prima di avviare la migrazione al nuovo strumento di pagamento secondo i tempi previsti dalla normativa italiana.

Dove trovo l'elenco delle banche aderenti alla SEPA? È possibile che singole banche decidano di non aderire?

L'elenco delle banche aderenti è disponibile sul sito dello European Payments Council. L'adesione alla SEPA è obbligatoria per le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento che hanno sede in un Paese della UE che ha adottato l'euro.

Nell'ambito della migrazione alla SEPA, che cosa si intende per "prodotti fuori ambito"?

In generale, non sono soggetti all'obbligo di migrazione alla SEPA gli strumenti di pagamento che non rientrano nelle definizioni di bonifico e di addebito diretto ai sensi del Regolamento UE 260/2012. In Italia tra questi strumenti di pagamento si annoverano le RIBA, i MAV, i RAV, i bollettini postali e bancari, che presentano specificità tali da non permetterne la piena riconduzione agli standard SEPA.

Si ricorda che gli assegni sono esclusi dal progetto SEPA.

Quali sono i tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento previsti dalla Payment Services Directive (PSD)?

La Payment Services Directive 64/2007/CE stabilisce l'obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore di accreditare l'importo dell'operazione sul conto del prestatore del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella di ricevimento dell'ordine. Il prestatore del beneficiario dovrà immediatamente riconoscere i fondi a quest'ultimo. In sostanza, il beneficiario deve avere la disponibilità delle somme nella giornata operativa successiva a quella in cui il pagatore ha effettuato l'ordine.

Per quanto riguarda i versamenti in contante su un conto di pagamento, la PSD prevede l'applicazione della data valuta corrispondente alla data di ricezione dei fondi, che devono essere resi disponibili immediatamente; se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore l'importo e la valuta possono essere riconosciuti al più tardi entro la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.

Con riferimento alle operazioni di bonifico effettuate utilizzando i nuovi standard, quali sono le informazioni che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve fornire al proprio cliente? In caso di addebito diretto, quali sono le informazioni che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve fornire al proprio cliente?

L'art. 5 del Regolamento UE 260/2012 prevede che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di un'operazione di bonifico deve informare il cliente su: nominativo del pagatore, importo del bonifico ed eventuali informazioni sul trasferimento.

In caso di addebito diretto, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve informare il cliente su: riferimento unico del mandato, identificativo del beneficiario, nominativo del beneficiario, importo dell'incasso, eventuali informazioni sul trasferimento, codice identificativo dello schema di pagamento.

Secondo i nuovi standard, è possibile posticipare l'esecuzione di una disposizione di pagamento rispetto alla data della sua compilazione?

Il decreto legislativo n. 11 del 2010 - nel recepire in Italia le disposizioni della Payment Services Directive - ha stabilito che il regolamento delle operazioni di pagamento deve avvenire entro il giorno successivo alla data di presentazione della disposizione da parte del cliente. I prestatori di servizi di pagamento possono consentire alla clientela di immettere nelle procedure disposizioni di pagamento con "data esecuzione" successiva, il cui regolamento avverrà il giorno lavorativo successivo a quello così indicato.

Qual è l'ambito di applicazione del principio di parità di commissioni? Esso si applica anche ai paesi SEPA che non fanno parte dell'Unione europea?

Il Regolamento CE 924/2009 ha imposto ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di applicare le stesse commissioni ai bonifici e addebiti diretti nazionali e transfrontalieri in euro tra loro corrispondenti, effettuati all'interno dell'Unione europea: il Regolamento UE 260/2012 ha rafforzato tale obbligo, eliminando la soglia di 50 mila euro precedentemente prevista.

Tale principio si applica a tutti i paesi dell'Unione (compresi i 10 paesi che non hanno adottato l'euro come divisa nazionale), nonché ai 3 Paesi che non fanno parte dell'Unione, ma che rientrano nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Cosa si intende per obbligo di prenotifica per gli addebiti diretti? Come si assolve a tale obbligo nel caso in cui l'intestatario dell'utenza di servizio sia diverso dall'intestatario del conto corrente? Per gli addebiti ricorrenti è possibile effettuare una sola prenotifica? E per quelli pianificati (ad es. nei cd. piani di ammortamento)

Il Rulebook SDD (cfr. la risposta alla domanda "Qual è lo standard di riferimento per i messaggi di pagamento SEPA nella tratta cliente-banca?") prevede l'obbligo per il creditore di inviare al debitore una prenotifica almeno 14 giorni prima del regolamento dell'operazione di addebito diretto: tale obbligo si intende assolto con l'invio della bolletta (in caso di utenze di servizi) o della fattura. È fatto salvo il diverso accordo tra le parti, che possono concordare un termine inferiore. Nel caso in cui l'intestatario del contratto di utenza di servizio sia diverso dall'intestatario del conto di pagamento, l'obbligo si intende assolto con l'invio della prenotifica all'intestatario del contratto di utenza.

La prenotifica deve essere inviata per ogni disposizione di addebito diretto, ancorché si tratti di addebiti ricorrenti. La prenotifica può essere inviata un'unica volta nel caso di addebiti ricorrenti se in essa sono indicati gli importi e le scadenze dei successivi incassi.

A quali condizioni è possibile opporsi a un addebito diretto SEPA? E chiedere il rimborso di un'operazione già regolata

Il cliente debitore ha diritto di opporsi all'operazione di addebito diretto entro il giorno che precede la data di regolamento. Dopo tale data, limitatamente all'addebito diretto cd. "Core" (ossia il servizio di addebito diretto SEPA utilizzabile indistintamente nei confronti del cliente debitore - sia consumatore sia non consumatore), il debitore - entro il termine di 8 settimane dall'esecuzione - può chiedere il rimborso di un'operazione di pagamento riferita a un mandato validamente sottoscritto, qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

  1. al momento del rilascio del mandato, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;
  2. l'importo dell'operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo comportamento di spesa usuale, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso. È possibile un diverso accordo tra le parti. Il diritto di rimborso è escluso per il modello "business to business - B2B" (servizio di addebito diretto SEPA riservato ai non consumatori) per operazioni autorizzate.

In ogni caso, il cliente debitore può chiedere il rimborso dell'operazione di addebito qualora effettuata in assenza di un mandato valido (e cioè, non autorizzata dal cliente) entro il termine di 13 mesi dalla data di esecuzione dell'operazione.

Come può un consumatore revocare un mandato per l'addebito diretto SEPA?

Secondo le indicazioni del Rulebook SDD qualora il debitore desideri revocare il mandato per l'addebito diretto SEPA deve rivolgersi alla controparte beneficiaria, salvo diverso accordo intervenuto tra le parti.

Cosa è il servizio aggiuntivo SEDA?

Per migliorare l'offerta del servizio di addebito diretto SEPA (SDD) l'Associazione Bancaria Italiana su richiesta delle imprese ha definito le caratteristiche funzionali del servizio aggiuntivo SEDA (Sepa-compliant Electronic Database Alignment). Tale servizio - la cui adesione per le imprese è comunque opzionale - permette lo scambio di informazioni sui mandati dopo l'emissione e prima dell'effettuazione del primo addebito; esso, inoltre, consente alle imprese creditrici di delegare a un prestatore di servizi di pagamento le attività di gestione dei mandati, quali ad esempio la raccolta, la modifica, la variazione e la cancellazione. Il servizio può essere utilizzato da imprese italiane ed estere, a condizione che la banca di riferimento, italiana o estera, aderisca allo schema. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.abi.it/Pagine/Mercati/Sistemi-di-pagamento.aspx, alla sezione Area AOS.

E' obbligatorio fornire il codice IBAN del destinatario della disposizione di pagamento? E il codice BIC?

Per effettuare pagamenti SEPA in Italia e, a partire dal 1° febbraio 2016, verso altri paesi SEPA è necessario fornire unicamente e obbligatoriamente il codice IBAN del destinatario; il codice BIC (Bank Identifier Code) in entrambi i casi non deve più essere fornito.

È quindi importante che i soggetti pagatori, da un lato, pongano la massima attenzione nel riportare correttamente l'IBAN del beneficiario e, dall'altro, siano pienamente consapevoli delle conseguenze connesse con l'invio di un ordine di pagamento: l'inoltro dell'operazione avvia il processo di esecuzione che determina il passaggio dei fondi sul conto identificato attraverso l'IBAN al più tardi entro la giornata operativa successiva, rendendo difficile il successivo recupero dell'importo in caso di errori (cfr. la risposta alla domanda "Cosa posso fare se ho sbagliato a scrivere l'IBAN?").

Cosa posso fare se ho sbagliato a scrivere l'IBAN?

La banca o altro prestatore di servizi di pagamento esegue correttamente l'operazione di pagamento se si attiene all'IBAN fornito dal cliente; ciò anche nel caso in cui, per errore, il cliente abbia fornito un IBAN errato. Il prestatore non è infatti obbligato a controllare la congruità tra l'IBAN fornito dal cliente e altri elementi identificativi della titolarità del conto (ad esempio, nome e cognome del beneficiario - cfr. la risposta alla domanda "L'indicazione dell'IBAN da parte del cliente solleva la banca dall'obbligo di effettuare il cd. controllo di congruità?"). Se il cliente si accorge dell'errore, è generalmente possibile revocare l'operazione, finché l'ordine non sia inserito nelle procedure interbancarie; dopo questo momento, il prestatore di servizi di pagamento (che ha comunque eseguito correttamente l'operazione) su richiesta del cliente è obbligato a compiere ogni sforzo per recuperare i fondi trasferiti, potendo addebitargli - se contrattualmente previsto - le spese eventualmente sostenute. Tale recupero può comunque essere complicato.

Cosa posso fare se - per vari motivi (ad es. ripensamento, transazione commerciale non andata a buon fine, ecc.) - desidero richiamare l'operazione di bonifico?

Può accadere che, a fronte di un'operazione eseguita correttamente, per vicende esterne al pagamento, il pagatore voglia recuperare i fondi. In questi casi, se l'ordine non è stato ancora inserito nelle procedure interbancarie, si può chiedere al proprio prestatore di servizi di pagamento di revocare l'operazione. Se i fondi sono stati trasferiti, il prestatore di servizi di pagamento può attivarsi per un eventuale recupero che può risultare complicato.

L'indicazione dell'IBAN da parte del cliente solleva la banca dall'obbligo di effettuare il cd. controllo di congruità?

Il decreto legislativo n. 11/2010 solleva il prestatore di servizi di pagamento dall'obbligo di effettuare il controllo di congruità tra l'IBAN e gli elementi identificativi della titolarità del conto del destinatario vincolandolo alla "mera esecuzione" della disposizione esclusivamente in conformità all'IBAN indicato dal cliente. Rientra, comunque, nell'ambito della discrezionalità del prestatore di servizi di pagamento predisporre misure di controllo volte a contenere il rischio di eseguire operazioni di pagamento inesatte.

Qual è lo standard di riferimento per i messaggi di pagamento SEPA nella tratta cliente-banca?

Il Regolamento UE 260/2012 prevede l'applicazione dello standard ISO 20022 XML, sia nella tratta interbancaria che nella tratta cliente-banca, limitatamente al caso di invio o ricezione di disposizioni di pagamento in forma raggruppata (ovvero, ordini multipli attraverso un unico flusso informatico). Tale obbligo vige per soggetti diversi da consumatori e micro-imprese e in Italia, entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio 2016. Fino a tale data, potrà essere concordato con il proprio prestatore di servizi di pagamento il mantenimento del formato tradizionale, integrato con le informazioni necessarie per generare un messaggio SEPA.

L'European Payments Council (EPC) ha adottato i "Rulebook" e le "Implementation Guidelines" sia per i bonifici che per gli addebiti diretti, al fine di conformare alle esigenze della SEPA lo standard ISO. Tali indicazioni sono caratterizzate da una certa flessibilità e prevedono la possibilità di adattamenti "tecnici" a livello nazionale, anche con riferimento alle regole di compilazione/valorizzazione delle informazioni contenute nei messaggi. In Italia il Consorzio Corporate Banking Interbancario (CBI), nel suo ruolo di facilitatore nei colloqui tra imprese-sistema bancario-Pubbliche Amministrazioni, ha fornito specifiche indicazioni tecniche.

Per maggiori informazioni si fa rinvio: al sito internet www.iso20022.org, dove è disponibile la documentazione relativa allo standard ISO 20022 XML; al sito internet www.europeanpaymentscouncil.eu, dove sono disponibili i "Rulebook" e le "Implementation Guidelines" adottate dall'EPC; al sito internet www.cbi-org.eu, per le indicazioni fornite dal Consorzio CBI.

Quali attività sono a carico delle imprese creditrici per la gestione del servizio di addebito diretto SEPA?

Con l'addebito diretto SEPA l'impresa creditrice è tenuta a gestire il mandato di pagamento ricevuto dal proprio cliente e ha quindi la responsabilità di conservare, modificare ed eventualmente cancellare i mandati, conformemente alle indicazioni ricevute dalla clientela. Le imprese possono delegare tali attività a soggetti terzi, fra cui anche banche nell'ambito del servizio SEDA: l'esercizio di tali attività non costituisce servizio di pagamento e non è riservato ai prestatori di servizi di pagamento (vedi anche la risposta alla domanda "Cosa è il servizio aggiuntivo SEDA?").

Che cos'è il "creditor identifier"? Chi deve fornirlo?

Il "creditor identifier" è un codice alfanumerico utilizzato per identificare in modo univoco un'impresa nell'area unica dei pagamenti in euro. Per informazioni di dettaglio sulle regole per la sua derivazione si fa rinvio alla brochure "I nuovi servizi di addebito diretto e bonifico", disponibile sul sito della Banca d'Italia a questo link. È facoltà dei prestatori di servizi di pagamento supportare le imprese clienti nelle operazioni di derivazione del proprio "creditor identifier".

Al fine di disdire il mandato di addebito, il prestatore di servizi di pagamento chiede il "codice SEPA dell'azienda": dove si trova?

Nel mondo SEPA l'impresa commerciale è identificata da due elementi: il codice IBAN del proprio conto corrente e il "creditor identifier", riferito all'azienda stessa. I dati possono essere chiesti direttamente all'impresa; per maggiori informazioni si veda la domanda "Che cos'è il creditor identifier? Chi deve fornirlo?"

Com'è necessario comportarsi nei riguardi di un'azienda che - dopo la disdetta del contratto di utenza - continua ad addebitare il conto corrente del cliente?

Con la disdetta del contratto, l'azienda deve bloccare - di norma, automaticamente e immediatamente - il flusso di addebito. Nel caso in cui, per una qualunque disfunzione tecnica, ciò non avvenga, il pagatore può chiedere al proprio prestatore di servizi di pagamento lo storno dell'operazione, nonché fornirgli istruzioni affinché blocchi per il futuro altri addebiti iniziati dalla medesima azienda.

Le attuali deleghe RID rimangono valide?

Ai sensi del Regolamento UE 260/2012 le attuali deleghe RID rimangono valide: non è pertanto necessario che il cliente si attivi per confermarne la validità. Nel Provvedimento di Banca d'Italia del febbraio 2013 sono stati previsti specifici obblighi in capo alle banche e alle imprese creditrici per far migrare le deleghe RID esistenti al servizio di addebito diretto SEPA.

È possibile che un intermediario pratichi sul territorio nazionale commissioni diverse per lo stesso servizio di pagamento? Se sì, come si configura il rispetto del principio di parità di commissioni tra servizi domestici e i corrispondenti servizi cross-border posto dal Regolamento 924?

Un intermediario può - in base a proprie autonome valutazioni organizzative e commerciali - liberamente definire modalità di tariffazione differenziata per i servizi di pagamento prestati all'interno di un determinato paese. In ogni caso, per ciascuna tipologia di commissioni applicata alla clientela deve comunque essere garantito il principio di parità di condizioni tariffarie tra i servizi di pagamento domestici e i corrispondenti servizi transfrontalieri, così come posto dal Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Eventuali comportamenti elusivi (come, ad esempio, l'interruzione di una particolare tipologia di servizio a livello domestico al solo fine di eludere il vincolo tariffario per lo stesso servizio prestato cross border) potranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità nazionale competente per il rispetto del Regolamento.

(aggiornato ad aprile 2017)

Per informazioni più dettagliate clicca qui.