Prescrizione dei titoli di Stato

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La Banca d'Italia riceve frequentemente richieste di rimborso o di informazioni riguardo il possibile rimborso di titoli di Stato e buoni postali fruttiferi di vecchia emissione e ormai scaduti.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti (http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0265.html) allo scopo di prevenire l'insorgere nei risparmiatori di aspettative destinate a rimanere deluse e di evitare che questi sostengano inutili spese legali.

Tali chiarimenti, basati su tassative disposizioni di legge che non possono essere derogate, sono così riassunti:

  • la prescrizione per i titoli di Stato e per i buoni postali fruttiferi decorre dalla data di scadenza/rimborsabilità e non dal giorno del loro ritrovamento;
  • in nessun caso tali titoli possono maturare interessi o rivalutazioni monetarie dopo la data prevista per il loro rimborso. Gli unici titoli che prevedono una rivalutazione del capitale sono quelli indicizzati all'inflazione, e comunque solo fino alla data di scadenza e non oltre.

Si ritiene inoltre utile precisare che:

  • per i titoli di Stato non nominativi di vecchia emissione e ormai scaduti il diritto al rimborso del capitale è prescritto, a seconda della normativa di riferimento, al massimo in dieci anni dopo la data di scadenza del titolo stesso. L'art. 21 del Testo Unico del debito pubblico, DPR. n. 398/2003, fissa ora tale limite in 5 anni. Lo stesso articolo stabilisce sempre in cinque anni il diritto alla riscossione degli interessi;
  • gli interessi richiesti dopo la scadenza del titolo ma entro il termine di prescrizione sono comunque calcolati rispetto al valore nominale del titolo.