Con che frequenza sono aggiornati i dati CR?
Gli intermediari (banche e società finanziarie) trasmettono le segnalazioni alla Centrale dei rischi (CR) con cadenza mensile. Inviano le segnalazioni entro il 25° giorno del mese successivo alla data di riferimento; queste sono disponibili di norma i primi giorni del mese ancora successivo. Ad esempio, i dati relativi ad agosto, sono trasmessi dagli intermediari entro il 25 settembre e sono poi resi disponibili i primi di ottobre.
A quale periodo si riferiscono le segnalazioni consultabili dagli intermediari?
Gli intermediari possono consultare le informazioni della CR al massimo per gli ultimi 36 mesi disponibili. Per esempio, se una banca o una società finanziaria chiede il 9 luglio 2010 i dati di un cliente al quale vorrebbe concedere un credito, potrà ottenere i dati riferiti alle 36 date contabili mensili che vanno dal 30 giugno 2007 al 31 maggio 2010 (ultima data disponibile).
Che cosa succede se nei dati di CR c'è un errore?
Gli intermediari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni alla CR. Devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d'Italia. Questa le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni.
Chi richiede i propri dati riceve anche le correzioni che hanno avuto nel tempo.
Si può richiedere alla Banca d'Italia la cancellazione dei propri dati dalla CR?
Chi ritiene inesatte le proprie informazioni presenti in CR può chiedere di correggerle direttamente all'intermediario che le ha segnalate.
Se la Banca d'Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.
Come avere chiarimenti o presentare un reclamo?
Per ogni informazione e chiarimento sulle segnalazioni alla CR il cliente si può rivolgere agli intermediari con cui ha il finanziamento.
In caso di contestazione, il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, che è tenuto a rispondere entro 60 giorni. Se l'intermediario non risponde o la risposta non è soddisfacente, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide sul singolo caso. L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice (solo 20 euro, restituiti al ricorrente se la decisione gli è favorevole). Il ricorso può essere presentato dal sito dell'ABF e non richiede l'assistenza di un avvocato.
Se si intende segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca o di una società finanziaria si può presentare un esposto alla Banca d'Italia anche tramite il servizio online messo a disposizione dalla Banca d'Italia nella sezione del sito Servizi al cittadino.
Quando la Banca d'Italia riceve un esposto sulle segnalazioni CR invita l'intermediario a verificare se i dati segnalati sono corretti e, se c'è un errore, a correggerli.
Le informazioni presenti in CR offrono il dettaglio dei finanziamenti ricevuti da banche e società finanziarie?
No. Le informazioni di CR riferite a ciascun cliente sono inviate dagli intermediari partecipanti secondo uno schema che raggruppa i finanziamenti in base alle loro caratteristiche, non è presente l'evidenza dei singoli rapporti di finanziamento.
Essere segnalato in CR vuol dire essere un "cattivo pagatore"?
No. Vuol dire solo che il segnalato ha, nei confronti di un intermediario, un credito o una garanzia pari o superiore alla soglia di segnalazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi).
La segnalazione di "sofferenza" può scaturire in modo automatico da un ritardo nei pagamenti all'intermediario?
No. Il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a "sofferenza": per questa classificazione, l'intermediario deve tenere conto della situazione finanziaria complessiva del cliente.
Che obblighi hanno gli intermediari quando segnalano alla CR il cliente a sofferenza?
Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che viene effettuata la segnalazione a "sofferenza".
Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, gli intermediari devono informarlo preventivamente, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., quando comunicano per la prima volta informazioni negative (sia nel caso di segnalazione a sofferenza che di inadempimento persistente, ossia scaduto da più di 90 giorni).
Quando non si è più segnalati alla CR?
L'intermediario non deve più segnalare alla CR il cliente quando il finanziamento è estinto oppure l'indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di rilevazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi). Tuttavia, le informazioni riferite a periodi precedenti, presenti negli archivi della CR, non sono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni temporali (ultimi 36 mesi disponibili).
Quanto tempo occorre affinché il pagamento di un debito risulti in CR?
L'intermediario smette di segnalare il debito alla CR nel mese in cui esso è stato pagato. Ad esempio, se il pagamento avviene il 15 maggio, la segnalazione del debito non comparirà più dalla data contabile del 31 maggio, per la quale l'intermediario deve trasmettere i dati alla CR entro il 25 giugno. Le informazioni riferite alla data del 31 maggio saranno visibili agli intermediari intorno ai primi giorni di luglio. Le informazioni storiche riferite ai periodi precedenti restano negli archivi della CR.
L'estinzione del debito comporta la cancellazione dalla CR delle segnalazioni antecedenti al pagamento?
No, perché tutte le segnalazioni sono conservate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Banca d'Italia e per consentirne la ricostruzione nel corso del tempo. Gli intermediari partecipanti, però, hanno visibilità solo delle ultime 36 date mensili.
Se non si è segnalati alla CR e la propria banca riferisce che si è iscritti in una banca dati sul credito, che cosa vuol dire?
Potrebbe essere presente una segnalazione in altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi (Sistemi di informazioni creditizie o SIC), come CRIF Eurisc, Experian, CTC, Assilea. Tali sistemi hanno natura privatistica e non sono soggetti ad alcuna supervisione o attività di regolamentazione da parte della Banca d'Italia. Per conoscere i dati archiviati nei SIC e chiedere eventualmente di correggerli è necessario contattare direttamente i SIC perché la Banca d'Italia non è responsabile delle banche dati gestite da organismi privati.
Che cos'è CRIF?
CRIF è il gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC), che raccoglie i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori che vi partecipano su base volontaria. (vedi risposta precedente).
Le informazioni fornite dalla CR possono rappresentare una "certificazione" dei propri debiti nei confronti del sistema creditizio?
No. Il debito complessivo verso il sistema creditizio registrato in CR potrebbe non coincidere con quello effettivo, poiché alcuni intermediari finanziari non partecipano alla CR. Inoltre, in CR, sono presenti solo i crediti il cui importo è pari o superiore alla soglia di segnalazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi).
La mancata segnalazione in Centrale dei Rischi di un rapporto di finanziamento non inficia, pertanto, la validità e l'efficacia dei contratti intercorsi tra le parti, disciplinati dalle regole civilistiche.
È necessario il consenso degli interessati per il trattamento dei dati di CR?
Sulla base della normativa europea e nazionale in materia di privacy (cfr. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento (UE) n. 2016/679, c.d. General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), non è necessario - per gli intermediari (banche e società finanziarie) e per la Banca d'Italia - acquisire il consenso dell'interessato al trattamento dei dati della CR.
Gli intermediari comunicano i dati alla Banca d'Italia sulla base di norma di legge e sono esonerati - ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR - dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice della privacy (c.d. Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018).
La Banca d'Italia prescinde dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale dei rischi, in quanto, ai sensi dell'art. 6, lettera e) del GDPR, tratta tali dati per svolgere un compito di interesse pubblico al fine di accrescere la stabilità del sistema finanziario.
Come posso contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali?
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo via Nazionale 91, 00184 ROMA oppure all'indirizzo di posta elettronica responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.