FAQ - L'assegno, le carte di pagamento e la CAI

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Quali sono le caratteristiche fondamentali di un assegno?

L'assegno è uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro contante perchè:

  • è pagabile "a vista", può cioè essere pagato dalla banca del cliente che ha emesso l'assegno al momento della presentazione del titolo
  • è un titolo di credito, ossia il beneficiario può trasferirlo ad altre persone. La circolazione dell'assegno deve rispettare certe formalità; in particolare, deve avere la "girata" e cioè la firma apposta sul retro dell'assegno da parte del beneficiario e di eventuali altri giranti; se invece l'assegno è al portatore, la circolazione può avvenire mediante semplice consegna (è per questo che è sempre bene indicare il beneficiario).
  • L'assegno deve essere presentato per l'incasso entro un certo numero di giorni dalla data di emissione: otto giorni quando il comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento (su piazza); quindici giorni se pagabile "fuori piazza" (in altro comune rispetto a quello di emissione).

Trascorsi gli 8 o i 15 giorni l'emittente può ordinare alla banca di non effettuare più il pagamento e viene meno la possibilità di attivare una serie di misure a protezione del beneficiario previste dalla legge in caso di mancato pagamento dell'assegno; la più importante è il "protesto", che consente di agire per via giudiziaria al fine di ottenere la somma dovuta.

Quali sono le cautele e i rischi per chi emette l'assegno?

Per emettere un assegno occorre compilarlo indicando: data e luogo di emissione, importo, beneficiario, firma (requisiti formali). Una volta emesso, l'assegno può essere presentato dal beneficiario a uno sportello bancario per l'incasso. Gli assegni emessi all'ordine dello stesso emittente (ad esempio quelli che riportano le diciture "a me medesimo", "m.m.", " a me stesso", etc.) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca.

Se l'assegno è privo anche di una sola delle informazioni necessarie, la banca ha il diritto di rifiutarne il pagamento a chi lo presenta. La completa e corretta compilazione rappresenta una forma di tutela per il cliente che lo emette, soprattutto contro il rischio di alterazioni del suo contenuto.

Per limitare l'utilizzo di assegni a fini di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite (c.d. "denaro sporco") il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, ha previsto requisiti più stringenti nell'uso degli assegni bancari, e in particolare di quelli al portatore, con riferimento alla clausola di non trasferibilità e all'importo. La clausola "non trasferibile" è obbligatoria per trasferimenti pari o superiori a 1.000 euro (tale nuovo limite di importo - entrato in vigore il 31.12.2011 - è stato introdotto dal D. L. n. 201 del 6.12.2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" , convertito, con modificazioni, con Legge 214/2011). Per questo motivo, gli assegni sono emessi con l'indicazione prestampata della clausola "non trasferibile" salvo esplicita richiesta contraria del cliente. I blocchetti di assegni privi della clausola "non trasferibile" (che possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro) si possono richiedere in banca pagando la somma di euro 1,50 per ciascun assegno circolare o modulo di assegno bancario in forma libera, a titolo di imposta di bollo. In caso di violazione, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura percentuale rispetto all'importo dell'assegno.

Data
L'assegno deve riportare la data in cui è stato effettivamente emesso con indicazione di giorno, mese e anno. L'informazione è rilevante perché dalla data indicata sull'assegno decorre il termine utile perché chi lo riceve possa incassare il pagamento. Inoltre, la data di emissione è un'informazione che la banca utilizza per registrare il pagamento sul conto corrente.

Rischio
L'indicazione di una data successiva a quella effettiva (post-datazione) comporta rischi nel caso in cui chi emette l'assegno non disponga di danaro sufficiente al momento dell'emissione. La post-datazione, non consentita dalla legge, infatti non esclude che l'assegno venga comunque presentato per l'incasso; l'indisponibilità a pagare da parte di chi ha emesso l'assegno è sottoposta a sanzioni.

Importo
L'importo va indicato due volte: una volta in cifre, l'altra in lettere; quest'ultimo valore prevale in caso di discordanza. L'importo comprende anche due decimali, da riportare dopo la virgola in quello in cifre (ad esempio, € 500,20), dopo una barra in quello in lettere, ma sempre in forma numerica (ad esempio, € Cinquecento/20). Inoltre è bene far precedere e seguire al valore indicato in numeri il simbolo #, in modo che nessuno possa modificarlo in seguito.

Rischio
Per motivi di sicurezza, i decimali vanno sempre indicati sia dopo la virgola dell'importo in cifre, sia dopo la barra dell'importo in lettere anche se sono pari a zero. Si evita così il rischio che l'assegno, una volta emesso, possa subire variazioni nell'importo con l'aggiunta di altre cifre che possono trasformare l'importo stesso, ad esempio, da centinaia in migliaia di euro.

Beneficiario
L'indicazione del beneficiario consente a chi emette l'assegno di individuare con precisione la persona a favore della quale viene disposto l'ordine di pagamento. Se si vuole che il pagamento venga effettuato solo a favore del beneficiario indicato, l'emittente può apporre sull'assegno la clausola "non trasferibile", cosa che, come si è visto, è sempre preferibile fare ed è comunque obbligatorio per gli importi pari o superiori a 1.000 euro.

Rischio
L'indicazione del beneficiario e la presenza della clausola di non trasferibilità, anche nei casi in cui non è obbligatoria, evitano che l'assegno circoli fra troppe persone e che comunque arrivi a persone non conosciute da chi lo ha emesso.

Firma
L'assegno deve essere firmato da chi lo emette in quanto la firma (detta di traenza) vale come ordine - per la banca - di effettuare il pagamento. La firma - che deve essere uguale a quella depositata presso la banca - va nell'apposito spazio; è consigliabile non usare lo spazio sottostante in quanto eventuali scritte o segni in questa zona possono impedire la lavorazione elettronica dell'assegno.

Rischio
La firma apposta manualmente, comprensiva di nome e cognome e uguale a quella depositata in banca, evita il rischio di perdite in caso di falsificazione della firma. Se non rilevabile dalla banca, la falsificazione della firma non consente a chi ha fatto l'assegno (traente) di recuperare eventuali pagamenti non effettivamente disposti. È preferibile utilizzare penne con inchiostro indelebile per evitare alterazioni difficilmente riscontrabili dalla banca e determinare il pagamento di assegni non conformi alla volontà dell'emittente.

Quali sono le cautele e i rischi per il beneficiario di un assegno?

Colui che riceve un assegno deve osservare una serie di cautele per ridurre il rischio di non ricevere le somme di denaro dovute. La banca può rifiutare il pagamento qualora l'assegno sia privo di alcune informazioni, oppure quando presenti alterazioni che ne rendono incerta la veridicità.
In particolare, il beneficiario deve controllare che l'assegno:

  • sia compilato in tutte le sue parti: data e luogo di emissione, importo, firma
  • riporti il nome del beneficiario e la clausola "non trasferibile" qualora l'importo sia pari o superiore a 1.000 euro
  • non rechi una data diversa da quella effettiva di emissione; la data successiva (assegno post-datato) può presupporre la mancanza di denaro sul conto corrente di chi l'ha emesso; l'indicazione di una data antecedente all'emissione (assegno retro-datato) riduce il termine utile per la presentazione all'incasso, la cui scadenza non permette di tutelarsi in caso di mancato pagamento dell'assegno
  • non presenti abrasioni, che potrebbero indicare tentativi di correzione o alterazione delle somme che intendeva pagare chi l'ha emesso (e quindi tentativi di falsificazione)
  • non sia mancante di un angolo dal momento che, una volta che l'assegno è incassato, è uso che la banca tagli un angolo per evitare che assegni già pagati vengano di nuovo utilizzati.

Il trasferimento dell'assegno mediante "girata" consente il pagamento a persona diversa dal beneficiario originario. La girata non può subordinare il pagamento ad alcuna condizione o riferirsi a una parte dell'importo dell'assegno e può essere apposta solo se il titolo è privo della clausola non trasferibile (e quindi di importo inferiore a 1.000 euro). In caso contrario l'assegno è pagabile solo al beneficiario e non anche ai successivi possessori.

Quando un assegno è emesso senza autorizzazione?

Un assegno è emesso senza autorizzazione quando, in via generale, non c'è o si è interrotto il rapporto o la convenzione che attribuiscono al cliente l'autorizzazione a emettere assegni. Ad esempio perchè:

  • il conto è stato chiuso prima dell'emissione dell'assegno
  • il conto è stato aperto (o "acceso", come si dice tecnicamente) in assenza di convenzione di assegni
  • l'assegno è stato revocato prima dell'emissione (ad esempio perché denunciato come smarrito o sottratto)
  • la banca ha revocato l'autorizzazione all'emissione
  • la banca ha già revocato l'autorizzazione all'emissione per un assegno emesso prima di quello che viene presentato per il pagamento
  • l'assegno è stato emesso su conto intestato a un'altra persona o per altre motivazioni che non giustifichino l'emissione di un assegno.

Quando un assegno è emesso senza provvista?

L'assegno si dice "senza provvista" quando, una volta presentato per il pagamento entro il termine utile, sul conto corrente di chi lo ha emesso manchino le somme necessarie perchè la banca possa eseguire l'ordine di pagamento, anche solo per una parte dell'importo.

L'emissione di un assegno privo di provvista costituisce un illecito amministrativo punito dalla legge con sanzioni amministrative e con la "revoca di sistema" (L. n. 386/90 come modificata dal D.Lgs. n. 507/99).

Le sanzioni pecuniarie variano da € 516 a € 3.099 e possono salire ulteriormente in caso di importo facciale superiore a € 10.329 o di irregolarità commessa più volte (reiterazione). L'inosservanza delle sanzioni amministrative è punita con la reclusione. Le sanzioni possono essere evitate attraverso il pagamento tardivo dell'assegno; il pagamento tardivo comprende oneri accessori che fanno aumentare il costo per l'emittente.

Ulteriore conseguenza della mancanza di provvista è rappresentata dal "protesto", atto pubblico con il quale viene accertato il mancato pagamento dell'assegno e viene data pubblicità della mancata provvista, con conseguente perdita della reputazione da parte di chi aveva emesso l'assegno.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, tenuto conto della gravità dell'illecito o dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi, il Prefetto può infliggere altre sanzioni che comportano il divieto di emettere altri assegni bancari per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi più gravi, l'illecito comporta anche l'applicazione, per almeno due mesi, di una o più delle seguenti sanzioni: interdizione dall'esercizio di attività professionale o imprenditoriale; interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di emissione di assegno senza autorizzazione l'illecito si perfeziona all'atto della sua emissione e non è sanabile.

Cos'è la revoca di sistema?

La revoca di sistema determina il venir meno di ogni autorizzazione all'emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi e comporta l'obbligo di restituzione di quelli non ancora utilizzati. Per la durata di sei mesi, quindi, il cliente non potrà emettere assegni.

L'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista consente alle banche di non effettuare alcun pagamento a fronte degli assegni eventualmente presentati per l'incasso, e le obbliga a procedere ad un'ulteriore segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).

L'obbligo di iscrizione alla CAI è soggetto a differente disciplina a seconda che il mancato pagamento sia dovuto a mancanza di autorizzazione o a mancanza di provvista. Nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione, non essendo consentita alcuna regolarizzazione tardiva dell'assegno, l'iscrizione del nominativo del traente deve essere effettuata dall'istituto trattario, senza bisogno di alcuna altra formalità, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo. Nel caso di emissione di assegno senza provvista il traente può evitare la segnalazione alla CAI attraverso un pagamento tardivo.

La revoca è una conseguenza automatica dell'iscrizione nella CAI, archivio gestito dalla Banca d'Italia nel quale vengono raccolti e documentati gli utilizzi anomali di assegni bancari, come anche di assegni postali e carte di pagamento. La registrazione nell'archivio avviene a seguito di comunicazioni degli enti segnalanti (le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari emittenti carte di pagamento, i Prefetti e l'Autorità Giudiziaria).

La funzione di tale archivio è quella di rendere più sicura la circolazione degli assegni in quanto la sua consultazione consente di acquisire informazioni sull'affidabilità di coloro che li emettono. L'accesso ai dati nominativi è consentito agli enti segnalanti, nonché ai diretti interessati o a persone da essi delegate presso gli stessi enti segnalanti o le Filiali della Banca d'Italia; i dati non nominativi (estremi degli assegni e delle carte bloccati, smarriti o rubati) sono invece liberamente accessibili.

Per ulteriori informazioni o per un approfondimento in merito ai profili normativi relativi alla Centrale di Allarme e per una rassegna della giurisprudenza in materia, è possibile consultare la sezione dedicata alla CAI sul Sito della Banca d'Italia.

Cos'è il pagamento tardivo di un assegno?

Nel caso di emissione di assegno senza provvista l'applicazione delle sanzioni e della revoca può essere evitata tramite un pagamento tardivo, ossia il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso. Oltre all'importo dovuto e non pagato l'emittente dovrà versare, a titolo di oneri accessori, una penale pari al 10% della somma, gli interessi legali calcolati sull'importo dell'assegno per il periodo che intercorre fra la data di presentazione dell'assegno e quella del pagamento tardivo e le spese relative al protesto.

La banca è tenuta a informare, entro il 10° giorno dalla presentazione dell'assegno per il pagamento (preavviso di revoca), il cliente della mancanza di provvista e della possibilità di sottrarsi all'avvio delle sanzioni attraverso il pagamento tardivo dell'assegno. Quest'ultimo può essere effettuato in diversi modi, tra i quali la costituzione presso la banca su cui è tratto l'assegno di un deposito vincolato da destinare al definitivo pagamento dell'assegno.

L'applicazione delle sanzioni e l'iscrizione nella CAI sono escluse solo quando il pagamento tardivo è comprensivo anche degli oneri accessori.

La prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita dal traente alla banca trattaria entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di presentazione del titolo. In caso di protesto, tale prova dovrà essere fornita anche al Pubblico Ufficiale (Notaio, Ufficiale giudiziario, o segretario comunale nei comuni privi di notaio e ufficiale giudiziario) che ha redatto l'atto di protesto, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative.

Cos'è il protesto?

Il protesto è un atto pubblico con il quale viene accertato in modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un assegno. Il protesto è importante perché consente a chi ha presentato l'assegno e non abbia ricevuto il pagamento di potere agire per via giudiziaria per ottenere la somma dovuta contro l'emittente, il beneficiario indicato sul titolo, coloro che abbiano fatto circolare l'assegno mediante girata (azione di regresso), nonché nei confronti dei soggetti che hanno garantito il pagamento dell'assegno (avallo).

L'atto di protesto presuppone che l'assegno sia stato presentato per il pagamento entro il termine utile.

Gli effetti del protesto, inoltre, prevedono la pubblicazione nel Registro informatico dei protesti, curato dai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e la comunicazione al Prefetto competente per territorio.

Quali sono le principali regole che riguardano l’emissione degli assegni?

Per emettere correttamente un assegno è necessario compilarlo attentamente indicando: la data e il luogo di emissione, l'importo, il beneficiario e la firma. Per limitare l'utilizzo di assegni a fini di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite, i moduli di assegni bancari e postali sono di regola rilasciati allo sportello con l'indicazione prestampata della clausola "non trasferibile". Tali moduli possono essere utilizzati senza limiti di importo.

È possibile richiedere il rilascio di moduli di assegni bancari o postali in forma libera (cioè senza la clausola di non trasferibilità) allo sportello?

Si, è possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera pagando, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo. Tali moduli possono però essere utilizzati esclusivamente per trasferimenti di importo inferiore a 1.000 euro; oltre tale limite è necessario apporre la clausola di non trasferibilità.

È possibile utilizzare i carnet di assegni in forma libera rilasciati dalle banche prima del 30 aprile 2008, data in cui sono stati introdotte nuove regole sulla circolazione degli assegni?

Si, è possibile utilizzarli fino a esaurimento senza il pagamento di alcuna somma a titolo di imposta di bollo.

Occorre però tenere presente che, nella compilazione, devono essere comunque osservate le regole attualmente vigenti, in particolare per ciò che attiene i limiti all'emissione di assegni in forma libera.

Come si devono compilare i moduli di assegni bancari o postali in forma libera?

Nel compilare i moduli di assegni bancari o postali in forma libera bisogna prestare molta attenzione all'importo che si intende trasferire. Se tale importo è pari o superiore a 1.000 euro, dovrà essere apposta la clausola "non trasferibile".

Cosa prevede la norma sulla circolazione degli assegni bancari e postali emessi all'ordine dello stesso emittente?

Gli assegni emessi all'ordine dello stesso emittente (ad esempio con le diciture "a me medesimo", "m.m.", " a me stesso") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Quali regole sono previste per gli assegni circolari e i vaglia postali e cambiari?

Gli assegni circolari e i vaglia postali e cambiari devono essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il cliente può tuttavia richiederne il rilascio in forma libera (cioè senza la clausola di non trasferibilità) purché il loro importo sia inferiore a 1.000 euro; anche in questo caso è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun titolo.

Ci sono delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle nuove regole sugli assegni?

Si, il mancato rispetto delle regole (mancata apposizione, per assegni con importi pari o superiori a 1.000 euro, della clausola "non trasferibile" e del nome o della ragione sociale del beneficiario) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 a un massimo di 50.000 euro. Detti limiti sono aumentati di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 250.000 euro.

Per assegni di importo inferiore a 30.000 euro la sanzione minima applicabile è pari al 10 per cento dell'importo, se ricorrono le circostanze di "minore gravità" previste dalla normativa.

A chi è rivolta una carta di credito?

La carta di credito è rivolta a persone maggiorenni di norma titolari o cointestatarie di un conto corrente bancario o postale.

Come si può usare la carta di credito?

Con la carta di credito si possono effettuare acquisti in internet, via telefono e in tutto il mondo presso gli esercizi commerciali che espongono il marchio della carta; tali esercizi sono tenuti ad accettare la carta per il pagamento senza commissioni e senza aggravi di costo rispetto agli altri strumenti di pagamento. Si possono effettuare acquisti fino al massimo del limite di credito attribuito e si può prelevare contante presso gli sportelli automatici che espongono il marchio, digitando un codice segreto (PIN), in genere inviato in busta sigillata, pochi giorni dopo la richiesta della carta, dalla banca o società che emette la carta stessa.

A quanto ammontano e come si pagano gli interessi di una carta di credito?

Gli interessi si pagano se viene richiesto il pagamento rateale. Il tasso di interesse dovuto è quello riportato sulla copia di Termini e Condizioni Foglio Informativo e sull’estratto conto mensile.

È possibile richiedere una carta aggiuntiva familiare per un parente (figlio, moglie o altri) che non sia contestatario di un conto o che non disponga di un reddito proprio?

Normalmente è possibile ma a condizione che ciò avvenga a fronte di una carta principale emessa su un titolare di conto. Le spese della carta familiare confluiranno sull’estratto conto della carta principale e saranno addebitate sul conto del titolare della carta principale.

Cosa si deve fare in caso di furto o smarrimento della carta di credito?

Non appena ci si accorge del furto o dello smarrimento della carta occorre effettuare il blocco della stessa telefonando, sia dall’Italia che dall’estero, al numero telefonico (verde, gratuito) fornito dall’emittente. Dal momento in cui viene effettuata la comunicazione si attivano le procedure di sicurezza che consentono di evitare rischi e danni economici.

Come si riconosce un sito internet sicuro nel quale poter pagare con carta di credito senza incorrere in truffe?

È importante verificare che l’esercente che effettua commercio elettronico abbia dotato il proprio sito di una certificazione di sicurezza e di qualità fornita da società o enti specializzati che consenta di scambiare dati sulla rete internet in maniera sicura grazie a particolari sistemi di sicurezza (algoritmi di cifratura).

È possibile usare la carta di debito per effettuare prelievi di contante o pagamenti all’estero?

Sì, se la carta è collegata a circuiti internazionali, è possibile utilizzare la stessa all’estero sia per prelievi di valuta locale e per effettuare pagamenti, digitando lo stesso codice segreto (PIN) utilizzato a livello nazionale sia per i prelievi su ATM sia sui POS degli esercizi commerciali.

In quali casi di utilizzo irregolare delle carte di pagamento si viene iscritti nella CAI?

Solo nel caso in cui l’emittente la carta abbia revocato il cliente dall’utilizzo della carta stessa a causa del mancato pagamento delle spese connesse con gli acquisti e i prelievi effettuati.

Basta un solo mancato pagamento per essere revocati dall’utilizzo della carta e iscritti in CAI?

Non esiste una regola fissata dalla legge. Ciascun emittente può decidere – nel rispetto delle regole contrattuali – quando revocare la carta a causa di uno o più mancati pagamenti. Lo stesso emittente si assume pertanto l’intera responsabilità della segnalazione.

Quanto dura e che effetti ha l'iscrizione nella CAI?

L’iscrizione nella CAI per revoca dall’utilizzo di carta di pagamento dura due anni. Diversamente dagli assegni (dove il soggetto iscritto non può più utilizzare assegni per il periodo di 6 mesi), l’iscrizione relativa alle carte di pagamento ha valore soltanto informativo: ciascun emittente può quindi autonomamente decidere se rilasciare o meno una carta a un soggetto iscritto nella CAI.