N. 85 - The role of the CJEU in shaping the Banking Union: notes on Tercas (T-98/16) and Fininvest (C-219/17)

All'indomani della crisi finanziaria globale, l'Unione Europea ha compiuto significativi progressi nel completamento di un mercato bancario e finanziario uniforme e armonizzato. Con l'obiettivo di far fronte alle numerose criticità emerse durante la crisi finanziaria, gli Stati membri hanno dato vita all'Unione Bancaria Europea, fondata su tre pilastri: il Single Supervisory Mechanism (SSM), il Single Resolution Mechanism (SRM), e l'European Deposit Insurance Scheme (EDIS), tuttora in fase di discussione da parte del legislatore europeo.

In questo contesto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) svolge un ruolo fondamentale nel dare forma alla nuova Unione Bancaria. Il presente lavoro si sofferma sull'analisi di due recenti pronunce di assoluta rilevanza della CGUE: le sentenze Tercas (T-98/16) e Fininvest (C-219/17), le quali hanno entrambe interessato la Banca d'Italia e il sistema bancario italiano.

In Tercas il Tribunale dell'Unione si è pronunciato sulla decisione con la quale la Commissione Europea aveva considerato aiuto di Stato l'intervento compiuto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) a favore di Banca Popolare di Bari (BPB) a sostegno dell'acquisizione della Cassa di Risparmio di Teramo (Tercas), una banca regionale posta in amministrazione straordinaria. All'epoca dei fatti, la decisione aveva precluso l'utilizzo del FITD nelle operazioni di salvataggio di Banca dell'Etruria, CariFerrara, CariChieti e Banca delle Marche, determinandone la successiva sottoposizione a risoluzione.

La sentenza assume un significato particolare. In primo luogo, essa rappresenta la prima pronuncia della CGUE sull'uso degli schemi di garanzia dei depositi dopo l'introduzione delle Direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, definendo le condizioni in presenza delle quali l'intervento degli schemi nel contesto di crisi bancarie possa avvenire nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In secondo luogo, la decisione in esame chiarisce il ruolo rivestito dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'intervento del FITD a vantaggio di Tercas.

Ribaltando le argomentazioni proposte dalla Commissione nella decisione del 23 dicembre 2015, il Tribunale dell'Unione ha infatti stabilito che le misure di intervento alternative predisposte da parte dei sistemi di garanzia dei depositi non costituiscono aiuto di Stato, a meno che la Commissione non provi adeguatamente che le autorità pubbliche abbiano esercitato un controllo effettivo nell'adozione di tali misure. Pertanto, la sentenza rappresenta una conferma dell'importante ruolo affidato agli schemi di garanzia dei depositi dalla Direttiva 2014/49/UE nella gestione delle crisi bancarie.

Il 29 maggio 2019 la Commissione Europea ha deciso di impugnare la sentenza, chiamando la Corte di Lussemburgo ad esprimersi definitivamente sul caso.

Nella sentenza Fininvest la Corte di Giustizia ha affrontato il tema, sollevato tramite un rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato, dell'autonoma impugnabilità dinanzi alle corti nazionali dei progetti di decisione adottati dalle Autorità Nazionali Competenti (ANC) nell'ambito delle «procedure comuni» previste dal Meccanismo Unico di Vigilanza.

La Corte, riconoscendo che la BCE, quale destinataria dei menzionati progetti di decisione, non è vincolata alle risultanze di questi nell'adozione della decisione definitiva, ha affermato che tali progetti, non producendo effetti esterni, non sono autonomamente impugnabili dinanzi alle rispettive corti nazionali. Eventuali vizi inficianti i progetti di decisione potranno pertanto essere lamentati solamente impugnando il provvedimento finale della BCE dinanzi le corti Europee.

La sentenza in esame riveste particolare importanza in quanto la Corte di Giustizia ha applicato per la prima volta i criteri di riparto di giurisdizione tra corti nazionali ed Europee in materia di procedimenti composti (i.e. procedimenti amministrativi previsti dal diritto dell'Unione a cui prendono parte tanto autorità nazionali quanto autorità europee) alle procedure comuni previste dal Meccanismo Unico di Vigilanza. Il merito della sentenza è quello di contribuire al più ampio percorso di definizione della struttura e dei profili applicativi del MUV e delle conseguenti interazioni tra ANC e BCE nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.