N. 70 - L’Arbitro bancario finanziario come strumento di tutela della trasparenza

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di Bruno De Carolisgiugno 2011

L'Arbitro bancario finanziario (ABF), istituito nell'ottobre del 2009, opera dal gennaio del 2010 attraverso i Collegi di Milano, Roma e Napoli.

Il presente lavoro trae spunto dall'esperienza compiuta dall'autore quale componente dell'Arbitro bancario finanziario nel Collegio di Roma e si propone di rappresentare alcuni dei principali problemi interpretativi che sono stati affrontati per il corretto svolgimento della funzione decisoria. Nella fase d'avvio dell'attività si è reso necessario individuare linee guida per un percorso giuridico comune. In questo senso, si segnala il tema della definizione di "cliente" estesa in via interpretativa ai soggetti entrati in contatto qualificato con l'intermediario, pur in assenza di uno specifico rapporto negoziale; come pure l'estensione della competenza dell'ABF al tema della responsabilità precontrattuale, al fine di garantire doverosa tutela a fattispecie in cui la contestazione concerne il mancato rispetto dei canoni di correttezza e di buona fede nelle trattative.

Le domande formulate dai ricorrenti, in buona parte consumatori, sono spesso caratterizzate da imprecisioni e lacune espositive che hanno reso necessario uno sforzo interpretativo volto a salvaguardare le domande stesse, nei limiti consentiti dalle regole del processo civile, cui l'attività dell'ABF si uniforma. Al riguardo si evidenziano, ad esempio, la scelta interpretativa in base alla quale sono state ritenute ammissibili le domande risarcitorie proposte per la prima volta nel ricorso, purché fondate su contestazioni effettuate nel reclamo; la pronuncia dichiarativa della responsabilità dell'intermediario nel presupposto che tale richiesta fosse implicita nella domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, benché non accolta per difetto di prova sulla sussistenza del danno.

Una parte preponderante dei temi affrontati, riguarda le domande risarcitorie, per le quali si sono presentati numerosi problemi interpretativi riguardanti, in particolare, l'onere della prova, i criteri di accertamento delle responsabilità, la ripartizione del rischio insito nell'utilizzo di determinati strumenti finanziari.

Particolare risalto assume l'analisi delle tipologie di danni, patrimoniali e non patrimoniali, per i quali è stato riconosciuto il diritto al ristoro, in base alla legge e a consolidati principi giurisprudenziali, nonché sulla scia di nuovi indirizzi della dottrina. I limiti dei poteri istruttori attribuiti al Collegio giudicante hanno influito sull'iter formativo delle decisioni, nel cui ambito è frequente il ricorso alla clausola generale della buona fede e al principio stabilito dall'art. 115 del codice del processo civile, che consente di ritenere provate le circostanze non specificamente contestate dalla controparte. Nel lavoro, si affrontano anche argomenti di carattere istituzionale, dai quali emerge il determinante contributo offerto dalla Banca d'Italia per l'istituzione dell'ABF e l'avvio della sua attività. Viene sottolineato, inoltre, come la scelta organizzativa adottata sia non dissimile da quelle di altri paesi comunitari e comunque non incida sulla piena indipendenza e autonomia dell'Organo decidente.

Si fa cenno, altresì, agli effetti prodotti sulle norme che regolano il funzionamento dell'ABF dalle disposizioni di legge sulla mediazione finalizzata alla conciliazione, introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

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