N. 42 - Studi in materia bancaria e finanziaria 1995

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di M. Perassi, R. D'Ambrosio, G. Carriero, O. Capolino, M. Condeminovembre 1996

"... se è vero che il nostro legislatore ha inteso costruire un sistema normativo dell'impresa, fondato sul "metodo dell'economia" intendendo realizzare una completa corrispondenza delle categorie giuridiche a quelle economiche, è altrettanto indubitabile che tale scopo non è stato perseguito per il gruppo di imprese".

Con questa frase si riassume in modo incisivo un quadro normativo scolpito già nel codice civile e protrattosi sino ai giorni nostri, pur in presenza di significative evoluzioni della normativa societaria.

Si richiama inoltre il dibattito sulla opportunità di un intervento legislativo "...ormai da tutti auspicato...", e sulla possibilità di trarre spunti esegetici dalla normativa attuale, nell'auspicio che la giurisprudenza assuma in futuro un ruolo diverso rispetto a quello "... poco incisivo ..." seguito sino ad oggi.

Tuttavia il nostro ordinamento presenta già un'area in cui il legislatore è intervenuto a disciplinare il fenomeno dei gruppi. Si tratta del gruppo bancario, cosi come disegnato con il d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 ed ora dal capo II del titolo III del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, n. 385/1993.

Nel presente lavoro ci si chiederà allora quali conseguenze siano ricollegabili a questo intervento normativo, in termini di possibile soluzione delle numerose questioni che la dottrina commercialistica e la casistica giurisprudenziale hanno messo in luce per il gruppo "non bancario". E ciò sia in termini di chiarificazione dei ruoli assegnati a ciascuna componente del gruppo, sia in ordine alle incerte posizioni di vari soggetti, portatori di interessi nei confronti delle società facenti parte del gruppo.

Appare perciò opportuno trarre dalla realtà del gruppo "non bancario" spunti e indicazioni stimolanti per il nostro discorso, quali, ad esempio, gli interessi rilevanti e meritevoli di tutela nel gruppo di società. E inoltre altrettanto opportuno mantenere ben presente la problematica generale al fine di effettuare utili raffronti fra tale contesto e le soluzioni individuate dalla disciplina speciale del settore bancario.

Un settore, quest'ultimo, che si caratterizza per la particolare attività svolta dalle società facenti parte del gruppo, una attività ricompresa in buona misura nell'area di tutela dell'art. 47 della Costituzione, che, seguendo una interpretazione aderente al testo della carta fondamentale, ma al contempo adeguata allo sviluppo dei mercati, tende a coprire "... l'intera gamma della intermediazione finanziaria ... ".

Alla tipicità del settore bancario va dato il giusto peso, sia per quanto riguarda le tematiche tipiche della vigilanza sull'attività bancaria sia, per i profili di maggior rilevanza in questa sede, ai fini della valutazione degli interessi in campo e delle relative tutele.

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