N. 38 - Contributi allo studio del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

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di O. Capolino, G. Carriero, P. De Vecchis, M. Perassinovembre 1995

Chi ponesse a confronto questa nuova legislazione con la c.d. legge bancaria del 1936 rimarrebbe colpito dalle profonde differenze che si riscontrano e potrebbe essere indotto a pensare ad una vera e propria, e sostanziale, riforma dello stesso sistema bancario più che della sola legislazione.

Credo si possa affermare che si tratterebbe di sensazione esatta ed errata ad un tempo. Nei quasi sessanta anni - vero esempio di longevità legislativa in una materia tanto essenziale all'economia - che intercorrono tra i due testi legislativi si è svolto un processo evolutivo che ha inciso profondamente sugli istituti giuridici, sui soggetti, sull'operatività bancaria. L'ordinamento ha accompagnato questa evoluzione intervenendo raramente, almeno fino agli anni '80, a livello di norme primarie, ma puntualmente a livello di norme secondarie, grazie alla caratteristica elasticità che da sempre ha connotato la legislazione bancaria e che fornisce, se non il primo, certamente uno dei più riusciti esempi di delegificazione.

Il t.u. che è il risultato di questa evoluzione è ben diverso dalla legge bancaria; ma molto spesso la diversità è dovuta alla presa d'atto di modificazioni già intervenute nella realtà operativa, nel sistema, nella sua regolamentazione. In sostanza, le sue norme non ribaltano la disciplina preesistente, ma segnano l'attuale punto d'arrivo di un processo che si era già compiuto all'interno dell'ordinamento, e che da questo è stato seguito, incentivato, non di rado promosso.

La riforma c'è stata e, come si vedrà, essa è stata talora radicale; ma è stata una riforma graduale, lungamente meditata nei suoi snodi principali, mai improvvisata.

Per altro verso, il processo evolutivo si è sempre svolto all'insegna della continuità, non della contrapposizione. Sotto molti profili si può dire che il t.u. n. 385 del 1993 rappresenta il compimento di quella stessa riforma che è iniziata proprio con la legge del 1936. Considerato in siffatta ottica, esso contiene l'aggiomamento della disciplina allora dettata alla odierna realtà sociale, economica e tecnica; al medesimo tempo contiene altresì gli istituti normativi ritenuti idonei a soddisfare le esigenze del nuovo millennio.

L'allora governatore Ciampi nelle Considerazioni finali lette il 31 maggio 1986 ebbe già adire che "il compiersi dei cinquant'anni (dall'emanazione del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375) aggiunge motivi alla riflessione sugli assetti giuridici e istituzionali dell'attività creditizia. Se l'ordinamento creato allora ha potuto accompagnare con successo le profonde trasformazioni che la struttura economica, finanziaria e bancaria del Paese ha compiuto nei decenni è perché la legge del 1936 ha saputo individuare e sancire i principi fondamentali della difesa del risparmio ed affidarne la tutela ad un sistema elastico e dinamico di istituti... Nel volgere degli anni l'esperienza ha posto in chiara luce i caratteri vitali e duraturi della legge bancaria. Quei caratteri consentiranno, anche in avvenire, di orientare l'evoluzione del sistema finanziario italiano e l'ammodernamento della legislazione secondo le esigenze di una economia industrializzata e aperta". Quei principi fondamentali hanno accompagnato sin qui l'evoluzione del sistema italiano e continuano ad informarne la legislazione.

Le spinte che hanno determinato o concorso a determinare l'evoluzione sono state, per lo più, esterne al sistema: una realtà mutata sul piano istituzionale non meno che politico-sociale; uno sviluppo industriale e tecnologico rapido e talora tumultuoso; relazioni commerciali all'interno del Paese e tra Paesi intensificate con veloce progressione; l'orizzonte economico rappresentato non più da un mercato ristretto e chiuso ma dalla Comunità Europea nella quale si è ormai instaurato un mercato unico aperto alla concorrenza; tecniche operative raffinate che hanno dato luogo a nuove figure di operatori, a più avanzate forme di operatività, a schemi negoziali sofisticati.

Ma è doveroso sottolineare che questa evoluzione è stata compiuta dal sistema prevalentemente per forza propria, per la sua intrinseca capacità di rinnovarsi, per il suo saper stare al servizio dell'economia. La legge è intervenuta solo per recepire e coordinare i risultati dell'evoluzione e così prendere atto che si è formata una nuova realtà economica e, in essa, una nuova banca, che opera in un mercato ben diverso da quello che era configurabile negli anni '30. È cresciuta la società; economia e commerci avvertono l'esigenza di nuovi e più avanzati servizi: la banca, strumento dell'economia, si è naturalmente adeguata per continuare ad offrire agli operatori economici un servizio sempre puntuale ed efficiente.

L'ordinamento, quando necessario anche a livello legislativo, ha costantemente seguito questa crescita. Il t.u., da ultimo, ha raccolto e collocato in un quadro organico e sistematico la nuova disciplina, spesso coordinandola con le disposizioni più importanti che hanno riguardato altri settori disciplinari e con normative di carattere generale (v., ad esempio, Kart. 4 che rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della 1.7 agosto 1990, n. 241 sulla trasparenza nell'attività della pubblica amministrazione e sul "giusto procedimento"; sempre a titolo di esempio, v. ancora l'art. 9 che rende applicabili al reclamo al CICR le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi).

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