N. 35 - Profilo giuridico del sistema dei pagamenti in Italia

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di Lucio Cerenzafebbraio 1995

Il "sistema dei pagamenti" è stato definito come "l'insieme degli strumenti, delle procedure e dei circuiti di collegamento volti a realizzare il passaggio della moneta da un operatore all'altro".

Da tale definizione emerge con evidenza che l'elemento unificante, che consente di parlare di "sistema", è il fine della trasmissione di moneta tra operatori economici, mentre sarebbe arduo il tentativo di un inquadramento sistematico unitario delle diverse componenti, attesa la loro eterogeneità.

Basti pensare che il circuito postale e quello bancario, nonostante siano stati messi a contatto attraverso la recente partecipazione delle Poste alla compensazione giornaliera dei recapiti, permangono nettamente separati, in quanto ciascuno opera con propri strumenti e particolari procedure.

Pertanto la definizione, che considera un "sistema" l'insieme degli elementi finalizzati all'esecuzione di pagamenti, se è corretta sotto un profilo tecnico ed economico, che privilegia l'elemento teleologico unificante, non appare trasponibile nel campo giuridico, ove l'evidenziata eterogeneità emerge con riferimento sia alla natura sia alla conseguente disciplina degli strumenti e delle operazioni di pagamento, generando problemi tra loro non confrontabili.

L'impossibilità di una riconduzione a "sistema" comporta che l'analisi dei problemi giuridici che si pongono in materia non può che essere frammentaria, in quanto riferibile soltanto a problemi specifici, concernenti le singole componenti del c.d. "sistema".

Ad esempio la c.d. moneta elettronica, pur racchiudendo sotto il profilo economico le caratteristiche della moneta legale e della moneta bancaria perché consente il regolamento delle transazioni contestualmente alla loro attuazione, presenta sul piano giuridico problemi peculiari del tutto difformi da quelli della moneta tradizionale. Questa, a sua volta, nonostante qualche tentativo operato dalla dottrina, non sembra suscettibile di una concezione unitaria con riferimento agli effetti giuridici, vigendo il principio che i debiti pecuniali si estinguono con moneta avente corso legale (art. 1277 codice civile), sicché, senza il consenso del creditore, è escluso l'effetto solutorio di ogni altro tipo di moneta.

Analogo discorso vale per il "trasferimento elettronico di fondi" e, più in generale, per l'applicazione dell'elettronica alle operazioni bancarie. Come è stato esattamente rilevato, "l'elettronica costituisce soltanto una modalità tecnica di gestione di una enorme quantità di operazioni e servizi che sono fra loro della più diversa natura e che, singolarmente, prospettano problemi diversi". Pertanto l'introduzione dell'uso dell'elettronica dà origine non soltanto a problemi comuni di carattere generale, ma anche a problemi specifici con riferimento ai singoli settori in cui viene applicata. E ciò, unitamente alla necessità di far ricorso a molteplici istituti giuridici similari tradizionali, in mancanza di una disciplina legislativa unitaria e comprensiva dei diversi utilizzi dell'elettronica, rende impossibile una considerazione sistematica della nuova realtà.

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