N. 31 - Riflessioni sul gruppo creditizio

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di P. Ferro-Luzzi e P. G. Marchettidicembre 1993

Il documento in esame - assai opportunamente, attesa la portata profondamente innovativa della disciplina - apre con una presentazione di carattere generale ed introduttivo del contenuto di detta disciplina:

a) volta a rendere immediatamente evidente che si è in presenza di un istituto giuridico del tutto nuovo: il "gruppo creditizio", che viene previsto e disciplinato in funzione di una duplice esigenza:

  • il riconoscimento dell'unitarietà del disegno imprenditoriale espresso attraverso l'articolazione in soggetti giuridicamente e formalmente distinti, con il contestuale riconoscimento, comunque, di un principio di libertà in tale articolazione;
  • la conseguente introduzione di strumenti di vigilanza consolidata che, imposti dal riconoscimento della unitarietà del disegno imprenditoriale, consentano la costante ed uniforme effettività di tale vigilanza, pur nella varietà organizzativa conseguente al riconosciuto principio di libertà;

b) volta poi ad indicare i cardini della nuova disciplina, ravvisati:

  • nella individuazione della "capogruppo", in dipendenza della funzione di referente principale della Vigilanza per l'esercizio della vigilanza consolidata;
  • nella "perimetrazione" delle componenti del gruppo, ovviamente effettuata sulla base di due elementi: un rapporto con la capogruppo tale da consentire a quest'ultima lo svolgimento della specifica, particolare funzione che le è propria, ed una attività delle varie società tale da consentire di ravvisare nel "gruppo" un disegno imprenditoriale unitario;
  • nella individuazione dei principi di esercizio della vigilanza: informativa su base consolidata, e regolamentare consolidata;
  • nella individuazione del potere-dovere della capogruppo di esercitare la funzione di direzione-controllo e, nel quadro di questa, di dare, e far dare, attuazione alle istruzioni impartite dalla Vigilanza;
  • nella previsione dei principi di disciplina conseguenti e relativi al riconoscimento della "creditizietà" del gruppo, e dei criteri per la inclusione di una società nel gruppo;
  • nella introduzione di specifici principi di disciplina delle crisi di gruppo.

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