N. 27 - Le Autorità creditizie e i loro poteri

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di Giorgio Sangiorgiomarzo 1992

Gli organi dello Stato, di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici che hanno competenza, anche se a vario titolo e a ben diverso livello di frequenza e di penetrazione, nel settore creditizio, sono molteplici.

La materia risulta curata da organi politici mediante atti politici (è il caso, come si vedrà, del Parlamento); da organi politico-amministrativi, quale il Comitato del credito, che svolge le sue funzioni mediante l'emanazione di atti amministrativi, (siano essi direttive, provvedimenti generali o provvedimenti specifici) ai quali però presiedono, in massiccia o modesta misura, finalità proprie di politica creditizia; da organi squisitamente amministrativi, come la Banca d'Italia, che emana atti amministrativi sulla base di convincimenti e determinazioni di natura esclusivamente tecnica.

L'imponente produzione normativa degli anni ottanta, e ancor più dell'inizio degli anni novanta, nel settore bancario ha ampliato i campi di intervento delle predette Autorità e ha reso più penetranti i poteri loro affidati dall'ordinamento.

Alla vigilia di un definitivo e organico coordinamento delle numerose disposizioni vigenti sulla disciplina del credito si è ritenuto utile censire i nuovi poteri correlandoli con quelli da tempo esistenti e ben noti agli studiosi e agli operatori del credito.

Per rendere più agevole l'orientamento sul difficile terreno si è ritenuto opportuno prendere le mosse da una individuazione di tutte le Autorità che hanno titolo di pronunciarsi formalmente sulla materia creditizia per provvedere poi a una sistematica classificazione e sintetica illustrazione, talvolta critica, dei poteri loro attribuiti.

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