N. 25 - Note introduttive alla disciplina delle s.i.m. e dell'organizzazione dei mercati finanziari

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di Francesco Capriglionegiugno 1991

Dopo un travagliato iter parlamentare è stata al fine approvata la legge n. 1 del 1991 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e contenente disposizioni sull'organizzazione dei relativi mercati; può così dirsi giunto a conclusione un intenso dibattito delle forze economiche e politiche sul ruolo e sull'efficienza dei mercati finanziari e, dunque, sull'esigenza di completarne la struttura.

La disciplina dei fondi comuni d'investimento (avutasi con la legge n. 77 del 1983) ed il consolidamento degli strumenti d'analisi e di proposta della Consob (conseguente alla legge n. 281 del 1985) favoriscono l'afflusso dei risparmiatori verso la borsa, determinando i presupposti per l'attuazione di una riforma del mercato azionario. Le caratteristiche di mercato di massa, che quest'ultimo tendenzialmente presenta, mettono in evidenza infatti le carenze della normativa vigente, inadeguata sul versante della regolamentazione vuoi degli intermediari che dei prodotti finanziari; da qui la necessità, sottolineata soprattutto in sede tecnica, di procedere ad una sua riorganizzazione, destinata ad accrescere la fiducia dei risparmiatori attraverso "garanzie di chiarezza delle condizioni contrattuali, di uniformità e semplicità degli adempimenti, di solvibilità delle controparti, di certezza nei tempi di esecuzione dei contratti".

Tale obiettivo viene ritenuto perseguibile "soltanto attraverso la disciplina di tutti i segmenti di mercato", ipotizzandosi per tal via un disegno di riforma incentrato sull'affidamento della funzione di intermediazione a soggetti "autorizzati aventi ad oggetto sociale esclusivo l'esercizio di una o più attività d'intermediazione mobiliare". Col superamento delle segmentazioni del mercato diviene possibile assicurare un maggior rispetto delle regole e, quindi, realizzare quelle modifiche dell'ordinamento borsistico richieste in un'opera di sostanziale ammodernamento delle relative strutture, che tenga conto cioè delle esigenze di fluidità e liquidità degli scambi, della reale dimensione delle negoziazioni di titoli quotati, dell'apertura all'innovazione tecnologica; in tale prospettiva appaiono individuabili soluzioni alle problematiche della concentrazione in borsa, della congiunzione tra l'attività di broker e quella di dealer, dell'impiego di strutture telematiche nella contrattazione continua.

L'intervento legislativo è volto inizialmente a disciplinare soltanto i soggetti abilitati all'intermediazione in borsa; esso, tuttavia, a seguito di integrazioni e modifiche succedutesi nel tempo, muta radicalmente la sua portata, conservando dell'originaria impostazione "solo l'approccio della disciplina, che è incentrata sulla costituzione di un nuovo intermediario". Infatti, la identificazione dei tratti distintivi delle società di intermediazione mobiliare (s.i.m.) evidenzia l'intento di introdurre anche in Italia la "figura dell'intermediario polifunzionale", figura non prevista nell'originario disegno; ciò a prescindere dal recupero a livello normativo di tutti i soggetti che operano nell'intermediazione in titoli, soggetti cui è estesa la riserva di attività riconosciuta alle s.i.m. e, dunque, la sottoposizione al sistema di controlli che ne assicurano la trasparenza e la stabilità.

La legge nella sua formulazione finale non si limita ad individuare le attività che le s.i.m. e gli altri intermediari, a queste affiancati, possono svolgere (fissando i principi generali che ne regolano l'esercizio), ad indicare le modalità di negoziazione nei mercati regolamentati (prescrivendo, tra l'altro, la concentrazione nei medesimi) o, infine, a prevedere provvedimenti cautelari, sanzioni amministrative (in presenza di irregolarità e/o di violazione di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza) e penali (ove si esercitino le attività di cui all'art. 1, comma 1, senza aver conseguito la prescritta autorizzazione o senza aver provveduto all'iscrizione all'albo di cui all'art. 3 ovvero per l'uso della denominazione di s.i.m.). I reali contenuti della normativa si allargano all'istituzione di un mercato per i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, alla creazione di una nuova istituzione, quale il Consiglio di Borsa, nonché al riconoscimento di un'attività professionale che comporta la qualifica di promotore di servizi finanziari). Di ciò da atto la stessa rubrica ("Disciplina dell'attività d'intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari") e la suddivisione in titoli, il primo dei quali concernente la "Disciplina dell'attività d'intermediazione mobiliare" (artt. 1-19), il secondo avente ad oggetto "Disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari" (artt. 20 - 25), l'ultimo contenente "Disposizioni finali" (artt. 26 - 28).

Al di là di ogni possibile critica alla qualità del prodotto finale, la legge n. 1 del 1991 presenta l'innegabile pregio di aver colmato un vuoto del nostro ordinamento, ponendo le basi per una più immediata realizzazione di altre riforme destinate ad adeguare l'apparato normativo del Paese a quelle dei nostri partners comunitari. Prevedibile diviene, in tale contesto, il superamento di ogni ulteriore indugio nell'approvazione di altri provvedimenti in materia finanziaria tuttora all'esame del Parlamento (come quelli sull'OPA, sui fondi chiusi, etc.) volti ad assicurare indispensabili livelli di concorrenzialità ed efficienza del mercato, quali si richiedono in vista dell'ormai prossima integrazione europea.

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